Legge regionale 20 giugno 1979, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 20 06 1979

Bollettino ufficiale 20 7 1979 n. 7

Norme relative alla estinzione dei titoli di spesa della Regione.

Art. 1

All'estinzione dei titoli di spesa della Regione provvede il tesoriere regionale mediante:

1) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza sul titolo da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. I pagamenti a favore di procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi sono disposti sulla scorta di atti comprovanti lo " status " di procuratore, rappresentante, tutore, curatore ed erede del creditore della Regione.

Nel caso di impedimento del creditore, può essere accettata dal tesoriere quietanza su foglio a parte, su cui deve essere indicato il nominativo dell'esibitore conosciuto dal tesoriere.

La firma del creditore, in questo caso, deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge;

2) compensazione totale o parziale, da ordinarsi con ordinativo di incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi su pagamenti;

3) versamento su c/c postale intestato al beneficiario previa richiesta dello stesso. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta postale del versamento;

4) accreditamento su conto corrente intestato al creditore presso l'Istituto di credito indicato dal creditore stesso;

5) commutazione in ordinativo d'incasso a favore della Regione;

6) commutazione in vaglia postale intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In questo caso costituisce quietanza la ricevuta del vaglia postale.

Art. 2

I titoli di spesa non pagati entro la scadenza dell'esercizio finanziario in cui sono stati emessi e la cui riscossione è certa, sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili intestati ai beneficiari dei titoli stessi.

Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

All'atto del pagamento delle somme dovute, i beneficiari o aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria, a fronte del titolo di spesa commutato.

La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.