Legge regionale 6 giugno 1977, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 06 06 1977

Bollettino ufficiale 24 6 1977 n. 6

Finanziamento dei lavori di sistemazione e allargamento di un tratto della strada regionale n. 2 di Champorcher.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1977, la spesa di lire 1.500.000.000 per i lavori di sistemazione e allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher, nel tratto tra le progressive Km. 6,667 e Km. 12,219 - tronchi nn. 7, 8 e 9 - secondo il progetto esecutivo approvato, in linea tecnica, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3364, in data 16 luglio 1976.

La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari per la realizzazione delle opere di cui al comma precedente e per l’approvazione e liquidazione delle spese inerenti.

Art. 2

La spesa di cui all’articolo precedente sarà imputata al nuovo capitolo 5571 denominato " Spese per la sistemazione e l’allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher, dal Km. 6,667 al Km. 12,219 - tronchi nn. 7, 8 e 9 - (legge regionale 6 giugno 1977, n. 42), che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione regionale per l’anno 1977. Alla copertura della spesa di cui all’articolo 1 si provvede:

a) con il contributo statale di L. 750 milioni previsto dal decreto del Provveditorato alle Opere Pubbliche del Piemonte n. 69448 del 22 novembre 1976;

b) mediante la contrazione di uno o più mutui fino all’ammontare di Lire 750 milioni.

Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino all’importo di Lire 750 milioni, per la realizzazione del progetto indicato nel precedente articolo 1, alle migliori condizioni di mercato, con uno o più istituti di credito a ciò abilitati, da estinguersi in un periodo non inferiore ad anni 20.

L’onere per l’ammortamento dei mutui decorrente dal primo gennaio 1978, graverà, per la quota interessi, sul capitolo dei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1978 e successivi corrispondente al capitolo 1925 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1977 denominato " Interessi passivi, tributi e diritti accessori su mutui e su anticipazioni di spesa ", e, per la quota capitale, sul nuovo capitolo 2895 denominato " Quota capitale per l’ammortamento dei mutui per la sistemazione e allargamento della strada regionale n. 2 di Champorcher " che sarà istituito nei bilanci di previsione per gli anni finanziari 1978 e successivi.

La copertura dell’onere annuale di lire 89 milioni per l’ammortamento dei mutui è assicurata, a decorrere dal primo gennaio 1978, dalle maggiori entrate corrispondenti o sostitutive di quelle accertate sui capitoli 580 e 600 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1977.

Art. 4

Allo stato di previsione del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 1000 - Contributo dello Stato per sistemazione generale di strade provinciali (leggi 12 febbraio 1958, n. 126; 21 aprile 1962, n. 181 articolo 6; 26 gennaio 1963, n. 31 e 9 aprile 1971, n. 167) L. 750.000.000

Cap. 2700 - Entrate per mutui passivi per finanziamento spese straordinarie per opere pubbliche e per iniziative e provvidenze di interesse regionale L. 750.000.000

Totale L. 1.500.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 5571 - di nuova istituzione - Spese per la sistemazione e allargamento della strada regionale di Champorcher dal Km. 6,667 al Km. 12,219 - tronchi nn. 7, 8 e 9 - (legge regionale 6 giugno 1977, n. 42) L. 1.500.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.