Legge regionale 20 agosto 1976, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 20 08 1976

Bollettino ufficiale 26 10 1976 n. 11

Estensione agli affetti da tubercolosi, non soggetti all’assicurazione obbligatoria, delle provvidenze economiche previste per gli assistiti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1

Le provvidenze economiche assistenziali, nelle forme e nei limiti temporali, previste dalle leggi statali a favore delle persone colpite da tubercolosi e soggette all’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, sono estese, con decorrenza dal primo gennaio 1976, agli affetti da tubercolosi, residenti in Valle d’Aosta, che non abbiano titolo alle provvidenze erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2

Ai soggetti assistibili, che abbiano titolo a trattamenti assistenziali da parte dei consorzi antitubercolari e di altri enti pubblici, i benefici di cui all’articolo precedente sono ridotti in misura corrispondente ai trattamenti percepiti.

Art. 3

L’accertamento delle condizioni per il diritto all’assegno di cura o di sostentamento, di cui all’articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, modificato dall’articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, č effettuato da una commissione sanitaria composta dal direttore del Consorzio antitubercolare della Valle d’Aosta, presidente, da un medico dell’Ufficio del medico regionale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consorzio antitubercolare della Valle d’Aosta.

La Commissione č nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Art. 4

Le funzioni amministrative inerenti l’applicazione della presente legge sono demandate al Consorzio antitubercolare della Valle d’Aosta, il quale adotta le norme procedurali previste dalle leggi 14 dicembre 1970, n. 1088, e 6 agosto 1975, n. 419, e precedenti.

Art. 5

Contro la reiezione delle domande di concessione delle provvidenze assistenziali č ammesso ricorso, entro novanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento, alla Giunta regionale che decide in via definitiva.

Per i casi in cui i ricorsi presentati siano motivati dal mancato riconoscimento del diritto all’assegno di cura o di sostentamento, la Giunta regionale si avvale del parere espresso da apposita Commissione composta dal medico regionale, presidente, dal dirigente sanitario della locale sede dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e da un medico designato dalle locali organizzazioni sindacali confederali, membri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consorzio antitubercolare della Valle d’Aosta.

La Commissione č nominata dalla Giunta regionale e dura in carica tre anni.

Art. 6

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti delle commissioni č corrisposto un gettone di presenza nella misura che verrą fissata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 7

Le spese per la corresponsione dei benefici assistenziali, da sostenere dal Consorzio antitubercolare della Valle d’Aosta, sono rimborsate dalla Regione su presentazione della relativa documentazione. Č ammessa la liquidazione di acconti in rate semestrali sulla base dei costi preventivi degli oneri.

Art. 8

Č abrogata la legge regionale 15 novembre 1964, n. 22.

Art. 9

(Norma transitoria)

In sede di prima applicazione della presente legge, le domande per la concessione delle provvidenze economiche assistenziali regionali possono essere inoltrate entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.

Art. 10

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue Lire venti milioni, graverą sul capitolo 738, che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa dello stesso bilancio e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni futuri.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Titolo I

Sezione III - Azione e intervento in campo sociale

Categoria V - Trasferimenti - Assistenza specifica

Cap. 738 - Spese per l’assistenza integrativa regionale a favore degli affetti da tubercolosi

L. 20.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 206 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E)

L. 20.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.