Legge regionale 11 agosto 1975, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 11 08 1975

Bollettino ufficiale 9 9 1975 n. 10

Modificazione ed ulteriore finanziamento della legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, recante norme integrative e di attuazione in Valle d’Aosta della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

Art. 1

A decorrere dal primo gennaio 1975, l’assegno integrativo " una tantum, " di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, č aumentato da lire trentamila a lire sessantamila.

Art. 2

Le maggiori spese derivanti dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 29, e dalla presente legge, graveranno sul capitolo 754 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 754 - Spesa per la corresponsione di un assegno integrativo di natalitą alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attivitą commerciali L. 10.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 10.000.000

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.