Legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42 - Testo storico

Legge regionale n. 42 del 21 12 1973

Bollettino ufficiale 24 12 1973 n. 13

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1967, N. 30, PARZIALMENTE MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1971, N. 23, CONCERNENTE NORME DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA DELLA LEGGE STATALE 27 NOVEMBRE 1960, N. 1397, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITĄ COMMERCIALI.

Art. 1

A decorrere dall’anno finanziario 1973 la Regione corrisponderą alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli esercenti attivitą commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale, per il maggior costo dell’assistenza ospedaliera, specialistica e ostetrica prevista dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960, n. 1397, una quota annua integrativa pro - capite per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile ą sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore a un terzo del contributo previsto, a carico degli assistiti, dalla lettera b) dell’articolo 38 della legge statale succitata, modificato con successiva legge 25 novembre 1971, n. 1088, e per un importo massimo di lire 18.000.000.

Art. 2

La maggior spesa annua prevista in L. 5.000.000, derivante a carico del bilancio regionale dall’applicazione della presente legge sarą imputata al capitolo 752 (" Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attivitą commerciali ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1973 ed al corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni seguenti: a tal fine č approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da L. 13.000.000 a lire 18.000.000 a decorrere dall’anno 1973.

Per la copertura e il finanziamento della maggiore spesa annua di L. 5.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, č approvato l’aumento dello stanziamento del Capitolo di spesa 752 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973, da L. 13.000.000 a L. 18.000.000, mediante prelievo dalla somma di Lire 5.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti, Allegato E, ").

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.