Legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 41

Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale.

(B.U. 02 giugno 1998, n. 24)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e obiettivi

Art. 2 - Interventi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative

CAPO II

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 3 - Comunicazione di pubblica utilità

Art. 4 - Disciplina dei messaggi pubblicitari

Art. 5 - Organizzazione e struttura

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DELL'INFORMAZIONE

Art. 6 - Sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica

Art. 7 - Criteri e modalità per la concessione dei contributi

Art. 8 - Sostegno all'informazione dell'attività associativa, politica e sindacale

Art. 9 - Istituzione di un unico capitolo di bilancio per la comunicazione istituzionale

Art. 10 - Commissione tecnica per l'informazione

Art. 11 - Formazione professionale

Art. 12 - Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Art. 13 - Disposizioni finanziarie

Art. 14 - Variazioni di bilancio

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Abrogazioni

Art. 16 - Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alle scelte dell'Amministrazione regionale e la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale da parte dei cittadini, sostiene l'informazione locale.

2. La Regione, anche per favorire forme di comunicazione che consentano alla comunità di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all'attività legislativa e alla programmazione regionale, sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali.

3. La Regione, al fine di tutelare e di valorizzare le particolarità linguistiche della comunità valdostana, incentiva gli organi locali dell'informazione scritta e parlata alla produzione di programmi nelle lingue francese, francoprovenzale e walser attinenti alla realtà economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d'Aosta.

Art. 2

(Interventi per la localizzazione o rilocalizzazione di attività informative)

1. La Regione sostiene con le modalità previste dalla presente legge le iniziative volte alla localizzazione e rilocalizzazione di attività dell'informazione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere, oltre a locali idonei per le singole testate ed emittenti, strutture e servizi di uso comune nonché l'acquisto di tecnologie anche informatiche.

3. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa non deve superare il controvalore in lire italiane di 100.000 ECU per un triennio, come stabilito dalla vigente normativa comunitaria.

4. Le imprese editoriali e radiotelevisive, al fine di accedere alle provvidenze di cui al presente articolo, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Valle d'Aosta;

b) svolgere attività prevalente di informazione sulla realtà sociale, economica e culturale valdostana;

c) avere personale tecnico e giornalistico assunto con regolare contratto di categoria.

5. I soggetti richiedenti devono dichiarare sotto la propria responsabilità gli eventuali aiuti statali o regionali ricevuti nell'ultimo triennio, ovvero le eventuali richieste in fase istruttoria.

6. E' ammesso il cumulo con i benefici derivanti da regimi di aiuto regolarmente autorizzati e notificati alla commissione CEE.

7. Il cumulo tra più aiuti de minimis non deve superare 100.000 ECU.

CAPO II

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 3

(Comunicazione di pubblica utilità)

1. E' considerata comunicazione di pubblica utilità qualsiasi atto di comunicazione istituzionale destinato a diffondere un messaggio di interesse pubblico e diretto all'esterno dell'Amministrazione, utilizzando le tecniche promozionali di informazione o comunque ogni azione afferente al campo della pubblicità.

2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:

a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione ed in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti della CEE;

b) a valorizzare l'immagine della Valle d'Aosta, ad esclusione delle campagne pubblicitarie turistiche;

c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;

d) a realizzare, nell'ambito delle competenze regionali, azioni di comunicazione seriale dirette alla crescita civile della società;

e) ad educare alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico, dei beni pubblici e ai valori della pace, della solidarietà e della multiculturalità.

Art. 4

(Disciplina dei messaggi pubblicitari)

1. Il contenuto dei messaggi pubblicitari e delle iniziative di comunicazione disciplinate dalla presente legge dev'essere conforme ai seguenti principi:

a) le iniziative di comunicazione e di promozione pubblicitaria realizzate dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti devono rispondere ad esigenze di pubblica utilità;

b) l'attività di comunicazione pubblica non deve costituire occasione di propaganda di parte personale, partitica e religiosa, né risultare funzionale ad interessi diversi da quelli della collettività;

c) la comunicazione pubblica deve avvenire nel rispetto della legislazione vigente in materia di proprietà letteraria, artistica ed industriale e dei diritti delle persone per la salvaguardia della propria immagine;

d) le rappresentazioni, i messaggi e gli strumenti pubblicitari che contengono informazioni, dichiarazioni o attestazioni di persone ed istituzioni determinate devono essere autorizzate dalle stesse o dagli aventi diritto;

e) i messaggi devono essere costruiti in modo positivo e non lesivo delle opinioni e dei sentimenti altrui. Non possono contenere confronti ingannevoli e denigratori, né presentare contenuti discriminatori di alcun tipo;

f) il materiale pubblicitario deve riportare il logo dell'ente, la denominazione del settore e dell'organo istituzionale committente, la sola indicazione della carica e della funzione dei relativi responsabili amministrativi ed istituzionali, la sigla o la denominazione del soggetto eventualmente incaricato della loro realizzazione;

g) qualunque comunicazione di tipo pubblicitario dev'essere evidenziata in modo che possa essere riconosciuta come tale e distinta da informazioni di tipo redazionale per mezzo di idonei accorgimenti;

h) ogni iniziativa di comunicazione pubblica dev'essere realizzata nel rispetto della legge e delle norme contenute nel codice di autodisciplina pubblicitaria.

2. E' fatto obbligo di dimostrare, in qualsiasi momento, la veridicità dei dati, delle informazioni, delle descrizioni e delle illustrazioni pubblicate.

Art. 5

(Organizzazione e struttura)

1. Ai sensi degli art. 6 e 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la Giunta regionale individua una struttura che:

a) consenta la più celere e completa comunicazione con le varie testate giornalistiche dei quotidiani, dei periodici e della radiotelevisione;

b) garantisca la programmazione, l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le funzioni di informazione e di comunicazione poste in essere dalla Regione.

2. La struttura di cui al comma 1 provvede, tra l'altro, a:

a) funzionare come centro di orientamento e consulenza per gli enti locali per la realizzazione di piani e procedure;

b) programmare corsi di formazione professionale di cui all'art. 11.

CAPO III

INTERVENTI A FAVORE DELL'INFORMAZIONE

Art. 6

(Sostegno alle imprese e all'innovazione tecnologica)

1. La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione e di ammodernamento del settore favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione e all'innovazione di strutture e di mezzi di produzione dell'informazione locale scritta e radiotelevisiva. Gli interventi sono destinati alle imprese editoriali e radiotelevisive di cui all'art. 2, comma 4.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta un programma degli interventi volti a:

a) prevedere contributi per acquisti di carta e servizi;

b) prevedere contributi per spese per la realizzazione di notiziari;

c) prevedere contributi a sostegno di iniziative di collaborazione e di integrazione tra testate, anche sotto forma di strutture comuni di servizi e di agenzie giornalistiche di informazione regionale;

d) prevedere contributi per incentivare l'uso delle lingue francese, francoprovenzale e walser nei notiziari radiotelevisivi e negli articoli dei periodici e delle agenzie.

Art. 7

(Criteri e modalità per la concessione dei contributi)

1. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli art. 2 e 6 sono stabiliti con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

(Sostegno all'informazione dell'attività associativa, politica e sindacale)

1. Al fine di consentire la pubblicazione degli organi di informazione di associazioni o enti senza finalità di lucro, di partiti o movimenti politici e di organizzazioni sindacali, possono essere concessi contributi, anche in deroga al requisito di cui all'art. 2, comma 4, lett. c).

2. Gli organi di informazione di cui al comma 1 devono essere pubblicati e distribuiti con cadenza almeno bimensile e con una tiratura minima di tremila copie per uscita.

3. I contributi sono concessi agli editori degli organi di cui al comma 1 nella misura del cinquanta per cento delle spese documentate e inerenti all'acquisto della carta, alla stampa e alla distribuzione del periodico.

4. L'ammontare massimo annuo dei contributi di cui al comma 3 è fissato in 20.000 ECU per ogni organo di informazione.

Art. 9

(Istituzione di un unico capitolo di bilancio per la comunicazione istituzionale)

1. La Presidenza della Giunta e la Presidenza del Consiglio istituiscono, ciascuna nel rispettivo bilancio, uno specifico capitolo cui imputare tutte le spese afferenti alla comunicazione istituzionale derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Non devono essere indicate, nei capitoli di cui al comma 1, le spese delle comunicazioni effettuate in adempimento di obblighi di pubblicità legale nonché le spese delle comunicazioni inerenti alla produzione o alla commercializzazione di beni o servizi.

3. Il dirigente della struttura di cui all'art. 5 trasmette annualmente alla competente commissione consiliare il riepilogo delle spese di pubblicità della Regione.

Art. 10

(Commissione tecnica per l'informazione)

1. E' costituita con deliberazione della Giunta regionale una Commissione tecnica per l'informazione composta da:

a) il dirigente della struttura di cui all'art. 5 ed il dirigente della corrispondente struttura del Consiglio regionale;

b) il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, o suo delegato;

c) il presidente dell'Associazione della stampa valdostana, o suo delegato;

d) un rappresentante del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT);

e) un rappresentante degli editori della carta stampata e delle agenzie;

f) un rappresentante degli editori delle imprese radiotelevisive.

2. La Commissione:

a) esprime valutazioni sul riepilogo analitico delle spese di pubblicità della Regione;

b) esprime parere sulle iniziative di cui agli art. 6 e 11;

c) svolge compiti di indagine istruttoria e valutazione nel campo delle finalità della presente legge.

Art. 11

(Formazione professionale)

1. La Regione, nell'ambito del proprio programma di formazione professionale, promuove la realizzazione di specifici corsi per gli operatori del settore.

2. I corsi di cui al comma 1 possono essere gestiti direttamente dalla Regione oppure, mediante convenzioni, in collaborazione con enti pubblici e privati.

Art. 12

(Convenzioni con il sistema radiotelevisivo pubblico e privato)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, stipula convenzioni con le sedi periferiche della concessionaria pubblica e i concessionari privati in ambito locale, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato).

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dall'art. 6 è autorizzata, a decorrere dal 1999, la spesa annua di lire 382 milioni che graverà sul capitolo 21430 che si istituisce nella parte spesa del bilancio regionale.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per corrispondente importo annuo, delle risorse iscritte al capitolo 21420. A decorrere dall'anno 2000, l'onere è annualmente determinato con legge finanziaria.

Art. 14

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 sono approvate le seguenti variazioni:

a) variazioni in diminuzione:

cap. 21420 "Contributi ai periodici locali per favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione"

anno 1999: lire 382.000.000

anno 2000: lire 382.000.000;

b) variazioni in aumento:

programma regionale 21603

codificazione 11163211

cap. 21430 "Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale"

anno 1999: lire 382.000.000

anno 2000: lire 382.000.000.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 15 maggio 1974, n. 13 (Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione);

b) 29 gennaio 1980, n. 7 (Modifiche delle tabelle A) e B) allegate alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13);

c) 4 agosto 1982, n. 33 (Ulteriore modifica delle tabelle A) e B) allegate alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione);

d) 10 giugno 1983, n. 45 (Rifinanziamento della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione);

e) 10 gennaio 1985, n. 3 (Riparto dei residui dello stanziamento di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 concernente: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione);

f) 10 agosto 1987, n. 62 (Modifica della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione" e delle allegate tabelle A) e B));

g) 13 giugno 1991, n. 18 (Ulteriori provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione).

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1999.