Legge regionale 29 novembre 1996, n. 41 - Testo storico

Legge regionale 29 novembre 1996, n. 41

Bollettino ufficiale regionale 10 12 1996 n. 56

Esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative, trasferite alla Regione Valle d'Aosta dall'art. 28, comma 1, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), in materia di impianti, sia ad uso pubblico che privato, di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, situati su strade e autostrade.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nell'ambito della razionalizzazione e ristrutturazione della rete degli impianti stradali di carburanti, persegue i seguenti obiettivi:

a) miglioramento del servizio di erogazione mediante una dislocazione razionale degli impianti, anche ai fini dello sviluppo commerciale, turistico, industriale sul territorio regionale;

b) trasferimento, ove possibile, degli impianti incompatibili con il recupero e la salvaguardia dei beni storici e ambientali, nonché per la decongestione del traffico dei centri urbani.

2. La Regione, tramite la struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali, esercita le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 1, riguardanti:

a) il rilascio, il rinnovo, il trasferimento della titolarità delle concessioni da una società ad un'altra per gli impianti ubicati nell'ambito regionale;

b) il rilascio delle autorizzazioni relative alle modificazioni e ai potenziamenti degli impianti di distribuzione, la revoca e la decadenza delle medesime;

c) il rilascio delle autorizzazioni relative alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti e la loro revoca;

d) il rilascio delle autorizzazioni relative alla installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la L. 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione), nonché il rinnovo, la decadenza e la revoca delle medesime.

Art. 3

(Definizioni)

1. Per impianto di distribuzione carburanti si intende il complesso unitario, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica del carburante per autotrazione con i relativi accessori ed attrezzature. Gli impianti possono essere ad uso del pubblico o ad uso del privato.

2. Per rete si intende il complesso degli impianti, ad uso pubblico, installati per l'erogazione di benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e metano.

3. Per erogatore si intende l'insieme di attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto ai serbatoi dei veicoli riforniti, misurando contemporaneamente le quantità trasferite.

4. La colonnina è l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori.

5. Per self-service pre-pagamento si intende il complesso di apparecchiature usate direttamente dall'utente, con il relativo pagamento ad apposito incaricato.

6. Costituiscono modificazioni dell'impianto:

a) l'aggiunta di colonnine per carburanti già autorizzati;

b) la sostituzione con altre colonnine ad erogazione multipla per prodotti già autorizzati;

c) l'erogazione di benzina priva di piombo, mediante strutture già installate per l'erogazione di benzina normale o super;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già autorizzati;

e) l'aumento del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) la sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

g) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento.

7. Costituisce potenziamento dell'impianto l'aggiunta di nuovi carburanti e/o di apparecchiature self-service pre-pagamento.

8. Costituiscono variazioni dell'impianto:

a) la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii lubrificanti;

b) la detenzione e/o l'aumento di stoccaggio degli olii esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

Art. 4

(Piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti)

1. Per il perseguimento degli obiettivi previsti all'art. 2 nonché per le modalità relative all'installazione, al trasferimento in altre località, alle modifiche degli impianti, così come per le modalità e le procedure relative al rilascio, al rinnovo, alla revoca, alla decadenza e alla sospensione delle concessioni e autorizzazioni, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva, entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti non possono essere rilasciate nuove concessioni. I rinnovi di concessione presentati dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono avere una durata massima di tre anni.

Art. 5

(Collaudo)

1. Gli impianti di distribuzione automatica di carburanti di nuova installazione e quelli esistenti per i quali è stato chiesto il rinnovo della concessione o che sono stati oggetto di modifica o di potenziamento, previa richiesta di autorizzazione, devono essere sottoposti a collaudo da parte della commissione regionale di collaudo, di cui all'art. 6, nominata con decreto dell'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato.

2. I nuovi impianti e le parti modificate o potenziate di quelli esistenti non possono essere posti in esercizio prima dell'esito favorevole del collaudo.

3. Le modificazioni di cui all'art. 3, comma 6, sono soggette a collaudo, fatta eccezione per la modificazione di cui alla lett. c), e devono essere preventivamente comunicate alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali.

4. Le variazioni di cui all'art. 3, comma 8, non sono soggette a collaudo, ma la loro consistenza va, comunque, comunicata alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali che provvederà ad inserirle nell'autorizzazione o concessione.

5. Copia del verbale di collaudo, nel quale devono essere indicati gli estremi della concessione, è trasmessa al titolare della concessione e a tutti gli enti ed uffici che hanno espresso il proprio parere in merito.

Art. 6

(Commissione regionale di collaudo)

1. La commissione regionale di collaudo è composta:

a) dal dirigente della struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali o suo delegato, in qualità di presidente;

b) dal Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato;

c) dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza o suo delegato.

2. La commissione è integrata:

a) dall'ingegnere superiore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o suo delegato, qualora gli impianti dei distributori automatici siano situati su strade statali;

b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità o suo delegato, qualora gli impianti dei distributori automatici siano situati su strade regionali;

c) dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato, qualora gli impianti dei distributori automatici siano situati su strade comunali.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali.

4. La commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Nella commissione devono, comunque, risultare sempre presenti il Comandante dei Vigili del fuoco o il suo delegato e l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza o il suo delegato.

5. La commissione provvede ad effettuare il collaudo entro novanta giorni dalla data della domanda inoltrata dal titolare della concessione.

6. Se il collaudo dà esito negativo, la commissione stabilisce un termine, non superiore a tre mesi, entro il quale il richiedente deve ottemperare alle prescrizioni verbalizzate e presentare una nuova istanza di collaudo. Trascorso tale termine, la commissione effettuerà un nuovo collaudo al cui esito positivo è subordinato il rilascio del provvedimento concessorio o autorizzativo.

7. Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle indennità spettanti ai componenti della commissione regionale di cui al comma 1, sono a carico del richiedente.

8. Ai componenti della commissione di collaudo non dipendenti dall'Amministrazione regionale spettano, per ciascuna giornata di attività, il rimborso delle spese di trasferta, l'indennità di missione, nonché il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario previsti per i dipendenti regionali.

Art. 7

(Vigilanza)

1. La vigilanza amministrativa è effettuata, oltre che dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle leggi in vigore, anche da personale regionale, con qualifica non inferiore alla settima, all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali; i concessionari sono tenuti a consentire loro il libero accesso agli impianti nonché a fornire tutte le informazioni richieste.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa in vigore alla competenza dell'Ufficio tecnico di finanza e del Comando dei Vigili del fuoco.

Art. 8

(Prelievo di carburanti in recipienti)

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per il prelievo di carburanti in recipienti presso i distributori automatici di carburanti, da parte di operatori economici o altri utenti in possesso di impianti fissi o di cingolati rifornibili soltanto sul posto di lavoro, deve essere presentata domanda alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali.

2. L'autorizzazione, che ha validità annuale e può essere rinnovata, deve indicare gli impianti presso i quali il rifornimento può avvenire e che il prelievo avviene con l'utilizzo di recipienti e di mezzi di trasporto conformi alle disposizioni normative previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 (Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi) e successive modificazioni.

Art. 9

(Orario e turni festivi. Criteri)

1. Ai sensi del d.p.r. 182/1982 e con l'osservanza del disposto della legge regionale 26 maggio 1993, n. 60 (Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142), i Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Azienda di promozione turistica, determinano, tenuto conto delle fasce orarie previste al comma 2, l'orario giornaliero e l'orario notturno di attività per gli impianti di distribuzione carburanti, eventualmente differenziato nell'ambito del territorio comunale in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate e per periodi di anno solare.

2. L'attività degli impianti di distribuzione carburanti deve essere garantita su tutto il territorio regionale nelle seguenti fasce orarie:

a) servizio diurno, con rispetto di una pausa di chiusura dalle ore 13:00 alle ore 14:00:

1) dalle ore 8:00 alle ore 12:00;

2) dalle ore 15:00 alle ore 19:00;

b) servizio notturno: dalle ore 22:00 alle ore 7:00.

3. Le richieste e le rinunce per l'esercizio del servizio notturno sono inoltrate dal concessionario, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Comune competente. L'inosservanza dei turni per il servizio notturno determina l'esclusione dai turni per un periodo di un anno.

4. I turni settimanali di riposo possono essere usufruiti in giornata a scelta del gestore e comunicati all'Amministrazione comunale. Il Comune può individuare i periodi dell'anno in cui è facoltativa la giornata di chiusura. Gli impianti di distribuzione carburanti situati al di sopra dei 650 metri di altitudine possono essere esentati dall'osservanza dei turni di riposo.

5. Al sabato pomeriggio rimane aperto almeno il cinquanta per cento degli impianti, mentre alla domenica e nei giorni festivi rimane in funzione almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei Comuni in cui è ubicato un solo impianto deve essere garantita l'apertura almeno una domenica o giorno festivo al mese.

6. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei periodi di minor afflusso turistico, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, programmi di apertura in deroga ai turni e alle fasce orarie di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. I concessionari devono rendere noti i turni di servizio al pubblico, mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

8. Copia dei provvedimenti comunali di cui ai commi 1 e 6 e l'elenco degli impianti autorizzati al servizio notturno devono essere inviati alla struttura regionale competente nell'esercizio delle funzioni camerali entro cinque giorni dall'adozione. Tale struttura può richiedere chiarimenti e formulare osservazioni entro i trenta giorni successivi.

Art. 10

(Ferie)

1. I concessionari, d'intesa con i gestori interessati, per poter usufruire delle ferie, per un periodo non superiore a due settimane consecutive per anno solare, devono fare richiesta all'Amministrazione comunale competente. Le ferie possono essere fruite in qualsiasi periodo dell'anno.

Art. 11

(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000. La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 500.000.

2. La violazione degli orari del servizio diurno e del servizio notturno, di cui all'art. 9, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

3. Per le società commerciali le sanzioni sono applicate a ciascun amministratore.

Art. 12

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, previsto dall'art. 4, si applicano, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le norme di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di cui al d.p.r. 1269/1971.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. I proventi derivanti dai versamenti dei concessionari per le spese sostenute dalla commissione regionale di collaudo sono introitati al capitolo 13500 (Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.