Legge regionale 9 agosto 1994, n. 41 - Testo storico

Legge regionale 9 agosto 1994, n. 41

Norme concernenti controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 23 agosto 1993, n. 73, 2 novembre 1987, n. 91 e 5 aprile 1973, n. 14.

(B.U. 23 agosto 1994, n. 36)

CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)

Art. 1

(Modificazioni all'art. 3)

1. Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 73/1993 è abrogato.

Art. 2

(Modificazioni all'art. 4)

1. Le lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. 73/1993 sono così formulate:

"a) da un esperto iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;

b) da un esperto iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;".

Art. 3

(Modificazioni all'art. 5)

1. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"2. La supplenza viene effettuata di norma dai componenti supplenti appartenenti alle stesse categorie dei componenti effettivi assenti o impediti."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 6)

1. L'art. 6 della l.r. 73/1993 è così formulato:

"Art. 6

(Incompatibilità )

1. Non possono far parte della Commissione:

a) i parlamentari nazionali ed europei;

b) i consiglieri regionali della Valle d'Aosta;

c) i consiglieri dei Comuni della Regione e gli amministratori degli altri enti soggetti al controllo della Commissione, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione della medesima Commissione;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lett. b) e c);

e) i dipendenti e i contabili della Regione e degli enti soggetti al controllo della Commissione nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della Regione;

f) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici a livello regionale o nazionale;

g) i componenti dei comitati regionali di controllo o delle loro sezioni;

h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o enti sottoposti al controllo regionale;

i) coloro che hanno parte, direttamente o indirettamente, in esazioni, servizi, somministrazioni ed appalti degli enti soggetti al controllo o in società, imprese, aziende ed istituti sovvenzionati dagli enti stessi;

l) coloro che hanno liti pendenti con gli enti soggetti al controllo;

m) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile nei confronti degli enti soggetti al controllo siano stati legalmente messi in mora."

Art. 5

(Modificazioni all'art. 7)

1. Il comma 2 dell'art. 7 della l.r. 73/1993 è abrogato.

Art. 6

(Modificazioni all'art. 11)

1. L'art. 11 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione è competente al controllo degli atti degli enti indicati nell'art. 1, secondo quanto disposto dagli art. 17 e 18, oltre al controllo sostitutivo di cui all'art. 28."

Art. 7

(Modificazioni all'art. 14)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 14 della l.r. 73/1993 è inserito il seguente:

"3bis. La Commissione adotta i provve-dimenti sottoindicati:

a) richiesta di elementi istruttori o di modificazioni ai sensi dell'art. 33, mediante ordinanza motivata;

b) dichiarazione di presa d'atto di mancanza di vizi di legittimità;

c) decisione di annullamento totale o parziale;

d) declaratoria di nullità o di decadenza, nei casi previsti dalla legge;

e) dichiarazione di non luogo a procedere per difetto dei presupposti previsti dagli art. 17 e 18;

f) nomina di un commissario per provvedere all'emanazione di atti nei casi previsti dall'art. 28."

2. Il comma 4 dell'art. 14 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"4. Le comunicazioni dei provvedimenti adottati dalla Commissione sono eseguite a cura del segretario."

Art. 8

(Modificazioni all'art. 15)

1. L'art. 15 della l.r 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso ai provvedimenti della Commissione si esercita nei casi e con le modalità previste dal Capo V della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di auto-certificazione).

2. Le principali decisioni della Commis-sione sono pubblicate periodicamente sul Bollettino ufficiale della Regione, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 9

(Modificazioni all'art. 16)

1. Il comma 6 dell'art. 16 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"6. Se i componenti la Commissione devono, per ragioni del loro mandato, recarsi fuori sede, ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto per i consiglieri regionali."

Art. 10

(Inserimento dell'art. 16 bis)

1. Dopo l'art. 16 della l.r. 73/1993 è inserito il seguente articolo:

"Art. 16 bis

(Uffici e personale)

1. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione si avvale del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto della Presidenza della Giunta regionale e, in caso di necessità, degli altri servizi ed uffici regionali, i cui funzionari possono essere chiamati a riferire alla Commissione.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto o, in sua assenza od impedimento, da un vicedirigente dello stesso servizio; in caso di assenza o impedimento di tutti i funzionari sopraindicati, le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite dal Presidente della Giunta regionale ad un altro funzionario dello stesso servizio.

3. Il segretario della Commissione provvede ad assegnare a sé o ad altro funzionario del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali e affari di culto la responsabilità dell'istruzione e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento."

Art. 11

(Modificazione all'art. 17)

1. L'art. 17 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Atti dei Comuni e delle Comunità montane soggetti a controllo)

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità:

a) le deliberazioni che la legge riserva ai Consigli comunali e ai Consigli delle Comunità montane nonché quelle delle Giunte e dei Direttivi che tali organi intendano di propria iniziativa sottoporre alla Commissione;

b) le deliberazioni di competenza delle Giunte e dei Direttivi quando un terzo dei consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nonché un quinto dei consiglieri delle Comunità montane, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali dei rispettivi consigli;

c) le deliberazioni di competenza delle Giunte e dei Direttivi nelle materie sottoelencate quando un terzo dei consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, nonché un quinto dei consiglieri delle Comunità montane ne facciano richiesta scritta e motivata con indicazione delle norme violate:

1) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;

d) le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalle Giunte o dai Direttivi in sostituzione dei rispettivi Consigli;

e) le deliberazioni delle Giunte e dei Direttivi indicate all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), conver-tito in legge 12 luglio 1991, n. 203, su richiesta del Presidente della Giunta regionale; in tal caso si osservano le modalità e i termini di cui agli art. 19, 22 e 27.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lett. c), sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate.

3. Non sono soggette al controllo:

a) le deliberazioni di mera esecuzione;

b) le deliberazioni meramente ripeti-tive e confermative;

c) le deliberazioni prive di contenuto dispositivo;

d) le deliberazioni di ratifica delle variazioni di bilancio;

e) le deliberazioni relative alla fun-zione ispettivo-politica;

f) le deliberazioni recanti pareri non obbligatori per legge."

Art. 12

(Modificazioni all'art. 18)

1. Il comma 1 dell'art. 18 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Sono soggetti al controllo di legittimità secondo le modalità previste dalla presente legge i seguenti atti degli enti di cui all'art. 1 diversi dai Comuni e dalle Comunità montane:

a) bilancio preventivo, variazioni allo stesso e conto consuntivo;

b) statuto;

c) regolamenti;

d) atti istitutivi di forme collaborative con enti pubblici o privati;

e) atti di organizzazione degli uffici;

f) atti di disposizione del patrimonio;

g) acquisti, alienazioni, appalti e contratti;

h) atti concernenti la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;

i) atti concernenti l'elezione o la nomina degli organi dell'ente."

2. Il comma 2 dell'art. 18 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Non sono soggette a controllo le deliberazioni rientranti nelle categorie di cui all'art. 17, comma 3."

Art. 13

(Modificazione all'art. 19)

1. L'art. 19 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 19

(Pubblicazione degli atti e loro invio alla Commissione)

1. Le deliberazioni degli enti soggetti a controllo sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione.

2. La durata della pubblicazione è di quindici giorni salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di competenza delle Giunte e dei Direttivi delle Comunità montane di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) e c), sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

4. Entro tre giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione, gli atti di cui all'art. 17, comma 1, ed all'art. 18, fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'art. 27, sono trasmessi alla Commissione, con l'attestazione, per ognuno, del periodo di avvenuta pubblicazione.

5. Le richieste di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), c) ed e) devono essere presentate al segretario dell'ente entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo della deliberazione che s'intende sottoporre a controllo. Il rappresentante dell'ente provvede a trasmettere alla Commissione, entro il termine di cui al comma 4, le precitate richieste unitamente alle relative deliberazioni e alle proprie controdeduzioni.

6. Gli adempimenti previsti dai commi 1 e 3 devono essere affidati dall'ente al segretario del Comune e della Comunità montana o ad un funzionario all'uopo designato, il quale ne assume la responsabilità."

Art. 14

(Modificazioni all'art. 20)

1. Il comma 1 dell'art. 20 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni cittadino può, a titolo di collaborazione, far pervenire alla Commissione, direttamente o tramite lo stesso ente da cui promana l'atto soggetto a controllo, entro la data di scadenza del periodo di pubblicazione, osservazioni e reclami avverso l'atto medesimo."

2. Il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Se le osservazioni o i reclami sono inoltrati per il tramite dell'ente deliberante, è fatto obbligo all'ente medesimo di trasmettere immedia-tamente tali osservazioni o reclami all'organo di controllo."

Art. 15

(Modificazioni all'art. 21)

1. L'art. 21 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 21

(Ricevimento e istruttoria degli

atti soggetti a controllo)

1. Del ricevimento degli atti da parte della Commissione è dato tempestivo avviso all'ente interessato, con l'indicazione della data di arrivo all'ufficio protocollo; da tale data decorrono i termini per l'esame da parte della Commissione.

2. La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza della Commissione.

3. La comunicazione e la trasmissione all'ente di tale ordinanza devono avvenire nei termini di cui all'art. 24, commi 1 e 2."

Art. 16

(Modificazioni all'art. 22)

1. L'art. 22 della l.r 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Termine per l'esercizio del controllo)

1. Il controllo va eseguito entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a dieci giorni per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 27, con esclusione degli atti di cui al comma 3 e all'art. 31.

3. Il termine di cui al comma 1 è elevato a quaranta giorni per il controllo dei regolamenti e degli statuti.

4. Per il controllo degli atti riguardanti progetti di opere pubbliche da sottoporre al Consiglio superiore dei lavori pubblici, il termine di quindici giorni decorre dalla pubblicazione del parere o dallo spirare del termine di cui all'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

5. La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una volta sola.

6. Nell'ordinanza di cui all'art. 21, comma 2, è fissato il termine, non inferiore a giorni quindici, e non superiore a giorni trenta, prorogabili con ordinanza motivata del Presidente della Commissione, decorrente dalla data di comunicazione della ordinanza medesima, entro il quale l'ente deve fornire le indicazioni richieste.

7. Dalla scadenza del termine di cui al comma 6 ovvero, se precedente, dalla data del ricevimento della risposta dell'ente, decorre per l'esercizio del controllo un nuovo termine di giorni dieci."

Art. 17

(Modificazioni all'art. 24)

1. L'art. 24 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Comunicazione e pubblicazione della decisione di annullamento)

1. La decisione di annullamento è comunicata all'ente, anche a mezzo di telegramma o di telefax, a pena di decadenza, entro il termine di giorni cinque dalla data della sua adozione.

2. La decisione di cui al comma 1 deve comunque essere trasmessa all'ente, a pena di decadenza, entro il termine di giorni quindici dalla data della sua adozione.

3. La decisione di annullamento è pubblicata all'albo dell'ente che ha emesso l'atto annullato per la durata di giorni cinque decorrenti dal giorno successivo a quello del suo ricevimento. La decisione di annullamento è comunicata dal Sindaco o dal Presidente dell'ente al Consiglio comunale o all'assemblea corrispondente dell'ente, nella prima seduta successiva alla data della ricezione del provvedimento di annullamento.

4. Il dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali ed affari di culto predispone l'elenco delle decisioni di annullamento, con le relative motivazioni, per la successiva pubblicazione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all'art. 15, comma 2."

Art. 18

(Modificazioni all'art. 25)

1. La lett. a) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 73/1993 è sostituita dalla seguente:

"a) quando la Commissione dà comuni-cazione di aver preso atto della mancanza di vizi di legittimità;".

2. La lett. b) del comma 1 dell'art. 25 della l.r. 73/1993 è sostituita dalla seguente:

"b) quando siano scaduti i termini stabiliti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 e dall'art. 31, senza che la Commissione ne abbia disposto l'annullamento o la richiesta di elementi istruttori;".

Art. 19

(Modificazioni all'art. 26)

1. L'art. 26 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni non soggette a controllo)

1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione. "

Art. 20

(Modificazioni all'art. 27)

1. L'art. 27 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

(Atti urgenti ed esecutività dei medesimi)

1. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediata-mente eseguibili, con apposita votazione, dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'organo deliberante.

2. La trasmissione alla Commissione delle deliberazioni dichiarate urgenti e sottoposte a controllo ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza. In caso di deliberazioni sottoposte al controllo ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), c) ed e), la trasmissione ha luogo entro cinque giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.

3. La decisione di annullamento delle deliberazioni di cui all'art. 22, comma 2, è comunicata all'ente, anche a mezzo di telegramma o telefax, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento. Per la trasmissione del provvedimento si applicano i termini di cui all'art. 24, comma 2."

Art. 21

(Modificazioni all'art. 28)

1. Il comma 1 dell'art. 28 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Qualora da parte di un ente sia omesso o ritardato un atto obbligatorio per legge, la Commissione, previa diffida dell'organo responsabile, delibera l'invio di un Commissario per il compimento e, se necessario, per l'approvazione dell'atto."

Art. 22

(Modificazioni all'art. 29)

1. L'art. 29 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 29

(Definitività dei provvedimenti)

1. Le deliberazioni degli enti di cui all'art. 1, divenute esecutive a norma delle disposizioni di cui agli art. 25 e 26, sono provvedimenti definitivi.

2. Sono altresì definitivi i provvedimenti di annullamento previsti dagli art. 23 e 27."

Art. 23

(Modificazione all'art. 31)

1. Il comma 1 dell'art. 31 della l.r. 73/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte della Regione è di quaranta giorni."

Art. 24

(Applicazione delle norme sulla

composizione della Commissione)

1. Le disposizioni sulla nuova composizione della Commissione si applicano con il primo rinnovo del Consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. L'art. 35 della l.r. 73/1993 è abrogato.

CAPO II

Modificazioni alla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane)

Art. 25

(Modificazioni all'art. 7)

1. La lett. d) del comma 1 dell'art. 7 della l.r. 91/1987 è sostituita dalla seguente:

"d) la ripartizione delle competenze tra gli organi della Comunità montana, il segretario e i funzionari dirigenti nonché la composizione degli organi medesimi a struttura collegiale, in quanto non disciplinate dalla presente legge;".

Art. 26

(Modificazioni all'art. 10)

1. L'art. 10 della l.r. 91/1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitata-mente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell'ente e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le loro variazioni e i conti consuntivi;

c) le piante organiche e le relative variazioni;

d) la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'assunzione e l'organizzazione delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati dai Comuni o dalla Regione;

f) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) la contrazione dei mutui;

h) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza."

Art. 27

(Modificazioni all'art. 13)

1. L'art. 13 della l.r. 91/1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Attribuzioni del Direttivo)

1. Il Direttivo compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, degli altri organi della Comunità montana, del segretario o dei funzionari dirigenti."

Art. 28

(Modificazioni all'art. 14)

1. L'art. 14 della l.r. 91/1987 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta la Comunità, convoca e presiede il Consiglio e il Direttivo ed esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dallo statuto."

Art. 29

(Inserimento dell'art. 24 bis)

1. Dopo l'art. 24 della l.r. 91/1987 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis

(Pareri)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Direttivo e al Consiglio devono essere richiesti i pareri di cui all'art. 53 della l. 142/1990.

2. In armonia con quanto disposto dall'art. 8 del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) le deliberazioni di cui al comma 1 comportanti impegni di spesa non possono essere assunte senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto."

Art. 30

(Norma transitoria)

1. Nell'attesa che la Regione disponga il riordino delle Comunità montane, queste ultime adeguano i propri statuti ai principi di cui all'art. 7 della l.r. 91/1987, come modificato dall'art. 25, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora l'adeguamento non sia deliberato nei termini di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della l.r. 73/1993.

CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le Consorterie della Valle di Aosta)

Art. 31

(Modificazioni all'art. 1)

1. Il comma secondo dell'art. 1 della l.r. 14/1973 è sostituito dal seguente:

"2. Gli atti deliberativi delle Consorterie devono essere corredati del parere consultivo dei Comuni interessati, espresso dalla Giunta comunale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine si prescinde dal parere."

Art. 32

(Abrogazione dell'art. 19)

1. L'art. 19 della l.r. 14/1973 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.