Legge regionale 4 settembre 1991, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 04 09 1991

Bollettino ufficiale 10 9 1991 n. 41

Intervento regionale per l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti svolta da un’impresa industriale.

Art. 1

(Finalità )

1. Le disposizioni della presente legge sono dirette a favorire l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti effettuata dall’impresa " Conner Peripherals Europe SpA ", con sede sociale in Pont - Saint - Martin.

Art. 2

(Investimenti ammessi a contributo)

1. È autorizzata la concessione all’impresa " Conner Peripherals Europe SpA " di contributi per le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nel triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge.

2. Sono considerati ammissibili a contributo i seguenti investimenti:

a) personale impiegato per la ricerca;

b) attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto utilizzate nella ricerca, con esclusione di impianti generali, mobili ed arredi anche se collegati con il programma di ricerca;

c) materiali per la ricerca;

d) prestazioni di sviluppo tecnologico presso terzi.

Art. 3

(Procedure e carattere dei contributi)

1. Per gli investimenti di cui al comma due dell’articolo 2, sono autorizzati contributi in conto capitale fino a complessive lire 4 miliardi e nelle misura massima del 50 percento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta dalla " Finaosta SpA " che provvede altresì al controllo della documentazione di spesa attestante l’effettuazione degli investimenti.

Art. 4

(Non cumulabilità dei finanziamenti)

1. I finanziamenti di cui all’articolo 3 non sono cumulabili con contributi previsti da altre leggi per gli stessi interventi.

Art. 5

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in lire 1.500 milioni per l’anno 1991, graverà sull’istituendo capitolo 46950 del bilancio per l’esercizio in corso.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 67030 " Fondo globale per spese di investimento " a valere sull’intervento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’esercizio 1991 relativo all’assistenza tecnologica alle imprese artigianali e industriali (Area attività produttive - servizi alle imprese - codice: D. 3.5.); su detto intervento risulta, disponibile la minor somma di lire 4.500 milioni.

3. Per gli esercizi 1992 e 1993 l’onere relativo sarà determinato con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "( Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta) ".

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per spese di investimento " L. 1.500.000.000

in aumento

programma regionale 2.2.2.09.:

interventi promozionali per l’industria.

Codificazione 2.1.1.6.3.2.10.28.05.

Cap. 46950 (di nuova istituzione)

" Contributo in conto capitale all’impresa " Conner Peripherals Europe SpA " per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti "

Legge regionale 4 settembre 1991, n. 41

L. 1.500.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.