Legge regionale 16 giugno 1988, n. 41 - Testo vigente

Legge regionale 16 giugno 1988, n. 41

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto.

(B.U. 15 luglio 1988, n. 12, 1° S.S. al n. 15 dell'11 luglio 1988).

CAPO I

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta nella costruzione di edifici di culto.

Art. 1

(1)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a suo carico gli oneri per la costruzione, per il completamento, per la ristrutturazione, per la manutenzione straordinaria e per il risanamento conservativo di edifici per il culto e relativi a immobili di pertinenza quali case canoniche e altre funzionalmente connesse alla pratica religiosa delle comunità locali e purché non siano adibite ad attività aventi scopo di lucro, nelle seguenti misure:

a) l'80 percento dell'intera spesa per importi di lavori non eccedenti lire 600.000.000,

b) il 70 percento dell'intera spesa per importi di lavori compresi tra lire 600.000.001 e lire 800.000.000.

2. Tra gli oneri di cui al comma 1 si intendono compresi anche gli oneri relativi all'acquisto di aree necessarie o di immobili esistenti da destinare a edifici per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, qualora tali aree o tali immobili non siano stati ceduti gratuitamente da altri.

3. Gli immobili di pertinenza agli edifici di culto o funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione autonoma Valle d'Aosta sono fissati dalla Giunta regionale su proposta del Consiglio degli affari economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e, per gli edifici di altri culti, su proposta delle Chiese giuridicamente riconosciute, o i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione Italiana.

5. I lavori sono affidati in concessione agli enti giuridicamente riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

Art. 2

1. Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 gli Enti proprietari o beneficiari degli edifici di culto devono presentare domanda alla Giunta Regione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, allegando il progetto di massima corredato da relazione dimostrativa della necessità della stessa, nel rispetto delle leggi urbanistiche esistenti e di tutte le leggi e regolamenti inerenti le nuove costruzioni o quelle già esistenti (2).

2. Il pagamento delle somme corrispondenti al costo delle opere ed all'acquisto delle aree o degli immobili a norma dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti l'effettiva esecuzione delle opere (3).

Art. 3

1. L'esecuzione delle opere previste nella presente legge è sottoposta alla vigilanza degli uffici dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

2. In ogni progetto è computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza, una somma corrispondente al 5 percento dell'ammontare dei lavori a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Art. 3 bis

(4)

1. Qualora per la realizzazione dei lavori, non sia possibile ricorrere al sistema della concessione la Regione, previa richiesta degli enti di cui all'articolo 1 comma 5 può procedere alla esecuzione dei lavori mediante appalto sulla base di un progetto esecutivo, o di relativo stralcio, redatto a cura e spese degli Enti riconosciuti proprietari o beneficiari degli edifici stessi, e da questi ultimi trasmesso corredato delle necessarie autorizzazioni e licenze.

2. In caso di ricorso alla procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale è delegata ad assumere ogni provvedimento necessario per l'approvazione del progetto, per l'appalto, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori, per la liquidazione degli stati di avanzamento, per il collaudo e per la liquidazione finale.

CAPO II

Concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto e di opere annesse.

Art. 4

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, di importo superiore a lire 800.000.000, la Regione autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli enti interessati giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto nonché di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con la "Finaosta SpA" o con gli istituti di credito convenzionati con la Regione autonoma Valle d'Aosta (5).

2. La Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni con cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi ed alla erogazione dei mutui. L'impegno della Regione nei mutui citati non può eccedere il 75 percento delle quote interessi relativi ai piani di ammortamento dei mutui stessi, da versarsi direttamente ed irrevocabilmente agli Istituti di credito Mutuanti.

Art. 5

1. La spesa da ammettere a mutuo è determinata:

a) dall'importo dei lavori (6);

b) dal costo dell'area o dell'immobile che devono essere acquistati (6);

c) dalle spese generali di progettazione, direzione e collaudo dei lavori, nella misura del cinque per cento degli importi di cui alle lettere a) e b).

Art. 6

1. Per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli precedenti si applicano le norme contenute nel Capo I della presente legge.

CAPO III

Disposizioni finali (7)

Art. 6 bis

(8)

1. I fabbricati costruiti, acquistati o recuperati con i finanziamenti di cui alla presente legge non possono essere mutati di destinazione d'uso per un periodo di anni venti a partire dalla data della compravendita o dell'ultimazione dei lavori. Tale vincolo di destinazione è trascritto dalla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese degli interessati.

Art. 7

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono così determinati e graveranno sui sottoindicati capitoli che vengono all'uopo istituiti sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci:

a) per gli interventi previsti dal Capo I L. 100.000.000 per l'anno 1988 - Cap. 23620.

A decorrere dal 1989 i relativi oneri saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni;

b) per gli interventi previsti dal Capo II L. 100.000.000 annue a decorrere dal 1988 per anni 20 - Cap. 23625.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione per L. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 al bilancio per il corrente esercizio relativo agli interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato "; su detto intervento risulta, quindi disponibile la minor somma di L. 300.000.000;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1988/1990.

Art. 8

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 200.000.000

in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

Cap. 23620 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.1.0.3.08.15.02.

" Spese per interventi nella costruzione di edifici di culto

- Lr 16 giugno 1988, n. 41 " CAPO I L. 100.000.000

Cap. 23625 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.4.2.4.08.15.02.

"Concorso nel pagamento di interessi sui mutui per la costruzione di edifici di culto

- Lr 16 giugno 1988, n. 41" CAPO II L. 100.000.000

Totale in aumento L. 200.000.000

¦

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 1 recitava:

"1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta è autorizzata ad assumere a totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il completamento al rustico di edifici per il culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.

2. È altresì a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta l'onere per l'acquisto delle aree occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da altri.

3. I locali funzionalmente connessi alla pratica religiosa possono essere costruiti indipendentemente dagli edifici di culto già esistenti o da costruirsi.

4. Per costruzione al rustico si intende la costruzione delle fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature interne, della copertura, comprese le opere di impermeabilizzazione e di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, nonché la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidità e di protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai, intonaci esterni od interni, magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed in generale tutto l'arredamento.

5. Il programma annuale delle opere da ammettere a contributo e la relativa spesa a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta è fissato dalla Giunta Regionale su proposta del Consiglio degli Affari Economici della Diocesi di Aosta per gli edifici di culto cattolico e su proposta delle Chiese i cui rapporti con lo Stato sono regolati da Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione Italiana.

6. I lavori sono affidati in concessione agli Enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari degli edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro connessi alla pratica religiosa delle comunità locali.".

(2) Comma così integrato dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Per ottenere i benefici indicati dall'articolo 1 gli Enti proprietari o beneficiari degli edifici di culto devono presentare domanda alla Giunta Regione della Regione Autonoma Valle d'Aosta, allegando il progetto di massima corredato da relazione dimostrativa della necessità della stessa, nel rispetto delle leggi urbanistiche esistenti e di tutte le leggi e regolamenti inerenti le nuove costruzioni.".

(3) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 2 recitava:

"2. Il pagamento della somma corrispondente alla spesa delle opere ed all'acquisto delle aree a norma dell'articolo 1 è effettuato dopo il collaudo dei lavori. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso d'opera in base a documenti giustificanti della effettiva esecuzione delle opere.".

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.

(5) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta è autorizzata a concedere agli Enti giuridicamente riconosciuti, proprietari o beneficiari di edifici di culto e di quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro funzionalmente connessi alla pratica religiosa delle comunità locali, mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni 20, da contrarre con la propria Finanziaria Regionale o con gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione Autonoma Valle d'Aosta.".

(6) Lettere così sostituite dall'art. 5 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.

Nella formulazione originaria, il testo delle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"a) dall'importo dei lavori di costruzione o di rifinitura indispensabili per il funzionamento degli edifici;

b) dal costo dell'area che debba essere acquistata;".

(7) Rubrica così sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.

Nella formulazione originaria, la rubrica del capo III recitava:

"Norme Finanziarie"

(8) Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 2 dicembre 1992, n. 69.