Legge regionale 20 giugno 1978, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Modificazioni della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3 recante provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:

" In analogia a quanto stabilito con RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e con RDL 16 maggio 1926, n. 1126, agli Enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell’autorità forestale regionale compiono lavori di rimboschimento di terreni nudi, erbati e cespugliati aventi vocazione forestale nonché lavori iniziali di cure colturali per la ricostituzione di boschi degradati, e relative opere connesse, la Regione può concedere contributi sulle spese ammesse, dedotti i contributi eventuali concessi dallo Stato, nelle seguenti misure percentuali:

- 75 percento per le domande presentate da singole persone fisiche;

- 90 percento per le domande presentate da Enti locali e consorterie, nonché da consorzi, cooperative e società semplici regolarmente costituiti allo scopo di promuovere la silvicoltura su terreni di proprietà dei membri;

ovvero per le domande sottoscritte cumulativamente da almeno due persone fisiche proprietarie di terreni a vocazione forestale, anche non contigui, senza alcun riguardo per l’entità della superficie totale.

Per le superfici aventi un’estensione inferiore a 2.500 metri quadrati non viene concesso alcun contributo, e si provvede invece alla gratuita concessione di un numero di trapianti, atti al rimboschimento, valutato dal Servizio Forestale, ed alla gratuita assistenza tecnica.

Il contributo nella misura del 90 percento della spesa ammessa è tuttavia subordinato in ogni caso all’inclusione dei terreni oggetto dei lavori entro i confini amministrativi di un solo Comune, salvo che si tratti di terreni racchiusi entro i limiti fisici di un solo sottobacino idrico tributario della Dora Baltea.

Per l’impianto di pioppi e di altre specie atte all’arboricoltura da rendimento in terreni agricoli il contributo regionale è pari al 50 percento delle spese di primo impianto ammesse, per qualunque richiedente. Tale contributo è comprensivo tanto delle spese di lavorazione del suolo quanto del costo delle piante, ed è limitato a piantamenti di almeno 50 alberi. Per piantamenti di entità numerica inferiore il contributo si limita alla distribuzione del materiale d’impianto a prezzo di costo.

Il costo d’impianto è a totale carico della Regione qualora si tratti di rinsaldamento ed abbellimento di strade, e di abbellimento di edifici destinati all’uso pubblico o di proprietà di Enti pubblici.

Il piantamento di alberi a fini ornamentali di edifici di proprietà privata non costituisce rimboschimento né arboricoltura ed è a totale carico del richiedente, al quale le piante vengono cedute al prezzo stabilito da apposita deliberazione di Giunta.

Art. 2

L’articolo 6 della legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, è sostituito con il seguente:

" Il contributo di cui all’articolo 1 può essere concesso per intero, previo collaudo, ove siano trascorsi:

- tre anni dall’impianto per i rimboschimenti;

- due anni dall’impianto per l'arboricoltura da legno nei terreni agricoli;

- immediatamente dopo l’avvenuta ricostituzione di boschi degradati limitata a semplici operazioni colturali, nonché dopo l’avvenuta esecuzione delle opere connesse.

È consentita la concessione di acconti proporzionati all’importo dei lavori di impianto eseguiti e debitamente accertati. La misura degli acconti non può superare l’80 percento della quota di contributo corrispondente a detti lavori.

Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.