Legge regionale 11 agosto 1975, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 11 08 1975

Bollettino ufficiale 9 9 1975 n. 10

Modificazioni, integrazioni e abrogazione di norme per coordinare gli incentivi economici regionali nei settori dell’agricoltura, dell’industria e del turismo.

Art. 1

I tassi di interesse relativi ai mutui ed ai prestiti previsti dai seguenti articoli della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sono fissati nelle misure appresso indicate:

- articolo 5, secondo comma, nn. 1 e 3: 4 percento

- articolo 5, secondo comma, n. 2: 5 percento

- articolo 5, terzo comma: 4 percento

- articolo 7: 6 percento

- articolo 9: 7 percento

- articolo 11: 3,50 percento

- artt. 12 e 13: 5 percento

La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare i tassi suindicati ogni qualvolta si verifichino variazioni del tasso ufficiale di sconto uguali o superiori all’uno per cento (un punto).

Analogamente si procede ogni qualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità economica europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

In entrambi i suddetti casi, la Giunta dà comunicazione delle variazioni di tasso deliberate alla prima seduta successiva del Consiglio regionale.

Art. 2

All’articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è aggiunto il seguente comma: " Detti mutui sono altresì concessi per la sistemazione di singoli fabbricati situati all’esterno degli ambiti territoriali di cui al comma precedente, sempre che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal piano regolatore comunale.

All’articolo 3, lettera e) sono aggiunte le parole: " della Valle d’Aosta ".

All’articolo 5, secondo comma, punto 3, sono aggiunte le parole: " nonché a favore dei comuni della Valle d’Aosta ".

L’articolo 7 è così modificato:

" Alle imprese di cui all’articolo 6 della presente legge vengono concessi mutui per le seguenti iniziative:

1) ristrutturazione ed arredamento, ad uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;

2) ristrutturazione ed arredamento di esercizi alberghieri già esistenti;

3) ristrutturazione ed arredamento di edifici già esistenti destinati ad utilizzazioni ricettive extra alberghiere, sempre che non rientrino fra le provvidenze previste dal Capo I della presente legge per i villaggi rurali;

4) costruzione ed arredamento di nuovi esercizi alberghieri. I mutui hanno una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 6 percento, e vengono concessi nelle seguenti proporzioni: - fino ad un massimo del 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile per i primi 150 milioni di spesa;

- fino ad un massimo del 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile per la parte di spesa eccedente i 150 milioni.

Gli standards qualitativi minimi relativi agli interventi di cui al presente articolo saranno fissati con deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale determina in via generale, con apposito atto deliberativo, l’ammontare massimo unitario delle operazioni di mutuo elencato al primo comma del presente articolo, restando inteso che non sarà consentito, ai fini del rispetto dell’anzidetta limitazione di ammontare, il frazionamento di una medesima iniziativa in più operazioni di mutuo.

Il terzo comma dell’articolo 8 è così modificato:

" La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 9 percento della spesa totale per l’investimento ".

L’articolo 14 è così modificato:

" I mutui previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da Enti da essi delegati o da altri Enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo dell’ammontare degli interventi previsti dalla presente legge ".

L’articolo 22 è così modificato:

" Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge non possono mutare la destinazione, per la quale venne concessa la provvidenza, per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento; per il medesimo periodo di tempo gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al Capo I non possono, altresì, essere alienati per atto tra vivi.

I mutuatari dovranno assumere e costituire formalmente tali vincoli in sede di stipulazione del contratto definitivo di mutuo: i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, nei registri immobiliari.

Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo comma, il mutuatario dovrà rimborsare anticipatamente e immediatamente il mutuo e versare, altresì, a titolo penale, una somma pari al 40 percento del debito residuo.

In casi eccezionali, e previa valutazione delle risultanze negative delle gestioni, la Giunta Regionale può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate e sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari, l’abolizione dei vincoli di cui sopra, a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dall’entrata in funzione delle opere per le quali sono stati concessi i mutui agevolati ".

Art. 3

All’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1972, n. 40, sono soppresse le parole: " o iniziative di interesse economico locale ".

Art. 4

A decorrere dal primo gennaio 1976, cessa l’applicazione della deliberazione consiliare n. 36, in data 21 marzo 1959.

A decorrere dalla stessa data, sono abrogate le leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20; 9 febbraio 1968, n. 4; 11 marzo 1968, n. 8 e 12 luglio 1969, n. 8.

Art. 5

In sede di formazione del bilancio di previsione della Regione relativo agli esercizi futuri la Giunta Regionale formula proposte dirette a far affluire nei fondi regionali di rotazione ogni altro stanziamento di bilancio che sia riservato ai settori di intervento ed ai beneficiari previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, assumendo le iniziative a questo scopo necessarie. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.