Legge regionale 9 novembre 1974, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 09 11 1974

Bollettino ufficiale 30 11 1974 n. 10

Aumento, limitatamente all’anno 1974 e per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali, della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 1

Per l’anno 1974 e per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali è autorizzata la maggiore spesa di lire cinquantamilioni per l’applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2

Limitatamente all’anno 1974 le spese annue a carico della Regione di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) titolo I - Elettrificazione rurale L. 25.000.000

b) titolo II - Acquedotti rurali L. 75.000.0000

c) titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens L. 200.000.000

Art. 3

La maggiore spesa di lire cinquanta milioni graverà sull’apposito capitolo 372 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) per l’anno 1974: a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di Lire cinquantamilioni.

Al finanziamento della maggiore spesa di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte Entrata e della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1974:

Parte Entrata

:

Variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da Gioco di Saint - Vincent) è aumentato di L. 50.000.000

Parte Spesa

Variazione in aumento: lo stanziamento del capitolo 372 (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) è aumentato di L. 50.000.000

È approvata per l’anno 1974 la spesa di lire cinquantamilioni, con impegno al precitato capitolo di spesa 372 del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.