Legge regionale 26 maggio 1993, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Modifica della legge regionale 17 marzo 1992, n. 7, concernente piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994.

Art. 1

1. Il punto 4.2.2. (descrizione e modalità di realizzazione), dell’intervento 4.2 (Azioni a favore dei giovani assunti con contratto di formazione lavoro), progetto 4 (formazione sul lavoro " iniziative a favore di giovani al primo inserimento lavorativo e a favore degli occupati stabili ") macro obiettivo 2 (elevare la professionalità della forza lavoro) del Piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994 approvato con legge regionale 17 marzo 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

" a) Interventi formativi per qualifiche di base aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei due livelli immediatamente superiori al livello più basso previsto dal sistema classificatorio dei contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 200 ore, delle quali almeno 80 sono di formazione teorica extraproduttiva.

b) Interventi formativi per professionalità medio alte aventi per oggetto il conseguimento di qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 400 ore, delle quali almeno 140 sono di formazione teorica extraproduttiva finalizzate all’acquisizione di conoscenze relative alle innovazioni tecnologiche.

c) Interventi formativi per professionalità elevate aventi per oggetto il conseguimento delle qualificazioni inquadrate nei livelli superiori al terzultimo del sistema classificatorio previsto dai contratti collettivi di lavoro.

La durata complessiva non può essere inferiore alle 600 ore, delle quali almeno 240 sono di formazione teorica extra-produttiva.

d) percorsi formativi di specializzazione anche personalizzati per qualifiche ad alto contenuto professionale o per qualifiche da attestare con specifiche certificazioni realizzabili in strutture formative extraziendali locali od esterne alla regione. La durata di tali interventi formativi è legata alla fase temporale definita dal progetto formativo approvato dall’Agenzia del lavoro.

In tal caso il costo dell’attività formativa è sostenuto dall’Amministrazione regionale fino ad un massimo dell’80 percento secondo la definizione d i costi del progetto formativo elaborato dall’Agenzia del lavoro.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.