Legge regionale 10 agosto 1992, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 10 08 1992

Bollettino ufficiale 18 8 1992 n. 36

Interventi finanziari per l’adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione interviene finanziariamente per l’acquisto di nuove attrezzature tecniche e biomediche da destinare ai presidi sanitari esistenti nel territorio regionale e per la sostituzione e l’integrazione delle attrezzature già in dotazione ai presidi medesimi.

Art. 2

(Procedure)

1. La Giunta regionale individua annualmente, con propria deliberazione, le nuove attrezzature da acquistare e le sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare.

2. Agli acquisti delle nuove attrezzature, individuate con le modalità di cui al comma uno, provvede direttamente la Giunta regionale che, a tal fine, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento di esecuzione necessario.

3. Alle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti, individuate con le modalità di cui al comma uno, provvede l’unità sanitaria locale, previo finanziamento regionale.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1992, la spesa di lire 1.000.000.000.

2. L’onere di cui al comma uno graverà sul capitolo 60440 " Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso (Area " Tutela, assistenza e promozione sociale " - settore " Risonanza magnetica e adeguamento tecnologico strutture sanitarie - E. 3.).

4. A decorrere dal 1993 l’onere della presente legge sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 1.000.000.000

b) in aumento:

cap. 60440 " Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie " lire 1.000.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.