Legge regionale 3 luglio 1989, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 03 07 1989

Bollettino ufficiale 11 7 1989 n. 31

Modifica alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, recante istituzione dell’Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d’Aosta.

Art. 1

1. Il secondo comma dell’articolo 5 della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, è così sostituito:

" A ciascun servizio sono assegnate due persone in posizione di comando, scelte nei modi previsti dal successivo articolo 7, purché in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto al fine di comprovare l’esperienza acquisita nel settore e un livello adeguato di conoscenza dell’organizzazione scolastica esistente nella Regione ".

Art. 2

1. L’onere per l’applicazione della presente legge, valutato in lire 34.000.000 per l’anno 1989, di cui lire 29.000.000 per stipendi e altri assegni fissi e lire 5.000.000 per oneri a carico del datore di lavoro, e in annue lire 103.000.000 per gli esercizi successivi, di cui lire 88.000.000 per stipendi e altri assegni fissi e lire 15.000.000 per oneri riflessi, farà carico ai capitoli 43000 e 43005 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio in corso e di quelli degli esercizi successivi.

2. L’onere di lire 34.000.000, previsto per l’anno 1989, trova capienza negli stanziamenti già iscritti ai competenti capitoli di spesa 43000 e 43005 del bilancio di previsione della regione per l’esercizio in corso.

3. Alla copertura della spesa di lire 103.000.000, prevista per gli esercizi 1990 e 1991, si provvede con le risorse disponibili al programma 2- 2- 4- 01 - istruzione e cultura - personale scolastico - del bilancio pluriennale della regione 1989-1991.

4. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.