Legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 - Testo vigente

Legge regionale 11 agosto 1975, n. 40

Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

(B.U. 9 settembre 1975, n. 10).

Art. 1

È approvata l'assegnazione gratuita dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, ovvero per gli alunni non residenti in Valle d'Aosta ma profughi di guerra, stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, iscritti e frequentanti le seguenti scuole secondarie: (01)

a) scuole medie esistenti nella Regione;

b) scuole di istruzione secondaria di secondo grado esistenti nella Regione;

c) scuole di istruzione professionale esistenti nella Regione;

d) scuole secondarie di secondo grado di tipo non esistente nella Regione.

dbis) scuole secondarie di secondo grado di tipo esistente nella Regione ma ubicate fuori dal territorio regionale, a condizione che le scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione non li abbiano ammessi in quanto prevedono un numero programmato di iscrizioni (1).

1bis. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell'arco dell'anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d'anno per documentati motivi (2).

Art. 2

La scelta dei libri di testo scolastici, da assegnare gratuitamente agli alunni di cui all'articolo precedente, sarà effettuata dal collegio dei docenti di ciascuna scuola, sentiti i consigli di istituto.

Art. 3

(3)

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'acquisto e l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni, nonché i criteri per l'assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui all'articolo 1, comma 1bis.

2. I libri di testo sono assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interessati e rimangono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell'anno scolastico.

Art. 4

Sono abrogate le leggi regionali: 20 luglio 1964, n. 14, 11 novembre 1968, n. 16, 30 luglio 1970, n. 14, 13 novembre 1970, n. 33, e 30 dicembre 1971, n. 24.

Art. 5

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 300 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 654 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1975 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Per l'anno 1975, al finanziamento della maggiore spesa di lire 135 milioni si provvede:

- per lire 85 milioni mediante prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 1975;

- per lire 50 milioni mediante l'accertamento di una maggiore entrata di pari somma sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio stesso.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento

Parte Spesa

:

Cap. 654 - Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria L. 135.000.000

Parte Entrata

:

Cap. 13 - Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione, entrate erariali previste dalle lettere e/f del 1° comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 50.000.000

Variazioni in diminuzione

Parte Spesa

:

Cap. 206 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) L. 85.000.000

Art. 7

Le spese per l'applicazione della presente legge saranno approvate e liquidate con deliberazioni della Giunta regionale.

(01) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

Nella formulazione originaria, l'alinea del comma primo dell'articolo 1 recitava:

"È approvata l'assegnazione gratuita dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti e frequentanti le seguenti scuole secondarie:".

(1) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

L'articolo 3 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 2000, n. 14:

"Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione dei libri scolastici di testo agli alunni di cui all'articolo 1 saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale [, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione.]

La Giunta regionale, [in collaborazione con la Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione, i consigli di istituto e il collegio dei docenti,] stabilisce che i libri di testo siano assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interessati. Tali libri di testo rimangono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell'anno scolastico.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

"Le disposizioni e modalità per l'acquisto e l'assegnazione dei libri scolastici di testo agli alunni di cui all'articolo 1 saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione.

La Giunta regionale, in collaborazione con la Commissione consiliare permanente per la pubblica istruzione, i consigli di istituto e il collegio dei docenti, stabilisce che i libri di testo siano assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interessati. Tali libri di testo rimangono di proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell'anno scolastico.".