Legge regionale 9 novembre 1974, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 09 11 1974

Bollettino ufficiale 30 11 1974 n. 10

Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili.

Art. 1

(Oggetto della legge)

A decorrere dal primo gennaio 1974 l’assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili è regolata dalle norme seguenti.

Art. 2

(Assegno mensile di assistenza)

Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all’80 percento, è corrisposto un assegno mensile di L. 35.000.

Art. 3

(Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a inabili, mutilati e invalidi civili fruenti di provvidenze assistenziali statali e con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore all’80 percento)

Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all’80 percento e che abbiano titolo alla pensione sociale di cui all’articolo 3 del DL 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili, previsti rispettivamente dagli articoli 12, 13, e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificati dall’articolo 7 del predetto decreto - legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 35.000.

Art. 4

(Assegno mensile di assistenza integrativa regionale e mutilati ed invalidi civili, fruenti di provvidenze assistenziali statali e con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/ 3 e inferiore all’80 percento)

Ai mutilati ed invalidi civili che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/ 3 e inferiore all’80 percento, che fruiscano dell’assegno assistenziale statale di cui all’articolo 13 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all’articolo 3 del DL 2 marzo 1974, n. 30, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e lire 28.000.

Art. 5

(Soggetti aventi diritto)

Possono ottenere gli assegni mensili di assistenza integrativa, previsti dagli articoli 2, 3, e 4, gli inabili, mutilati e invalidi civili che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano nati e residenti in Valle d’Aosta, oppure residenti e con dimora di fatto in Valle d’Aosta da almeno cinque anni;

b) non siano ricoverati in istituti assistenziali, in ospedali e case di cura per lungodegenti, a carico di Enti statali e locali o di istituti previdenziali e mutualistici;

c) siano affetti da una riduzione della capacità lavorativa non derivante da cause di guerra, di lavoro o di servizio che diano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato: l’avanzata età, da sola, non può essere considerata causa d’invalidità, ma deve essere sempre associata a minorazioni o malattie invalidanti.

Art. 6

(Condizioni di assistibilità )

Hanno diritto agli assegni mensili di cui agli articoli 2 e 3 coloro che posseggono redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta medesima, per un ammontare non superiore a L. 455.000 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a Lire 2.000.000.

Gli assegni mensili di cui agli articoli 2, 3, e 4 sono corrisposti nella misura ridotta del 50 percento agli invalidi civili ospitati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Agli inabili, mutilati e invalidi civili di cui agli articoli 2 e 3 che fruiscono di redditi di qualsiasi natura e provenienza per un ammontare inferiore a quello precisato nel primo comma del presente articolo, gli assegni mensili sono ridotti in misura corrispondente all’importo del trattamento già percepito. Non sono computabili ne detraibili dal reddito del soggetto assistibile gli assegni familiari e le quote di maggiorazione erogate su pensioni e rendite familiari, l’" assegno di accompagnamento " previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, e successive modificazioni, l’assegno vitalizio annuo erogato agli ex - combattenti della guerra 1915- 18 e precedenti;

Gli assegni mensili di cui agli articoli 2, 3 e 4 e l’indennità di assistenza domiciliare di cui all’articolo 7 sono compatibili con le assistenze omo ed etero - familiari erogate dalla Regione a favore di infermi di mente dimessi da istituti psichiatrici e a favore di soggetti affetti da gravi turbe neuro - psico - motorie.

Art. 7

(Indennità di assistenza domiciliare)

Agli inabili civili nei cui confronti, in sede di visita medica -sanitaria, sia accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell’importo massimo di lire 35.000 mensili.

L’indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 5 e che non posseggano redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta medesima, per un ammontare non superiore a Lire 910.000 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 3.000.000.

A coloro che abbiano redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importo inferiore a L. 910.000 annue, l’indennità di cui sopra è corrisposta in misura pari alla differenza tra il suddetto importo e l’ammontare del trattamento fruito.

Art. 8

(Accertamento del grado e della natura dell’invalidità e dell’inabilità )

L’accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla Commissione sanitaria prevista dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908.

I giudizi espressi dalla Commissione in sede di applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti della Commissione è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura di L. 6.000.

Art. 9

(Norme per la concessione degli assegni mensili di assistenza integrativa e dell’indennità di assistenza domiciliare)

Gli aspiranti alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7 debbono presentare domanda all’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale: l’Assessore, esperiti gli accertamenti del caso, ove la domanda non possa essere accolta, ne dà comunicazione agli interessati indicandone le ragioni.

Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni economiche potranno essere effettuati secondo le modalità previste dall’articolo 11 del DL 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Gli assegni mensili di assistenza integrativa e l’indennità di assistenza domiciliare sono concessi, revocati, ridotti o aumentati

con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dei benefici assistenziali è ammesso il ricorso alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Per i casi in cui i ricorsi presentati sono motivati dal mancato riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità, la Giunta regionale si avvale del parere consultivo espresso da apposita Commissione medica, nominata dalla Giunta stessa.

I titolari delle provvidenze regionali di cui alla presente legge debbono trasmettere all’Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l’erogazione delle provvidenze.

Art. 10

(Decorrenza degli assegni mensili di assistenza integrativa e dell’indennità di assistenza domiciliare)

Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 sono corrisposte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di concessione del beneficio.

In deroga al disposto di cui al precedente comma, la erogazione degli assegni mensili, previsti dagli articoli 3 e 4, per coloro che beneficiano dell’assegno mensile statale e della pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificati dall’articolo 7 del DL 2 marzo 1974, n. 30, decorrono dalla data di ammissione alle provvidenze statali medesime.

In caso di accoglimento della domanda in sede di ricorso, la corresponsione delle provvidenze decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della prima istanza.

Art. 11

(Tredicesima mensilità )

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di importo pari all’ammontare dei benefici mensili fruiti, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell’anno.

Art. 12

(Scadenza rate)

Gli assegni mensili di assistenza integrativa e l’indennità mensile di assistenza domiciliare sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente.

Art. 13

(Ratei maturati e non riscossi)

In caso di decesso dell’interessato, successivo al riconoscimento dell’invalidità o dell’inabilità, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Art. 14

(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)

L’Assessore regionale della sanità ed assistenza sociale può disporre accertamenti sulla permanenza dei requisiti di assistibilità e della invalidità o della inabilità dei beneficiari delle provvidenze.

Art. 15

(Disposizioni transitorie)

Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale, saranno attribuiti, con decorrenza dal primo gennaio 1974, i maggiori benefici, previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, già assistiti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 12, e 23 maggio 1973, n. 26. Inoltre, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla sanità ed assistenza sociale, in sede di prima applicazione del disposto di cui all’articolo 4 della presente legge, sarà concesso, con decorrenza dal primo gennaio 1974, l’assegno mensile di assistenza previsto dall’articolo medesimo, agli invalidi civili, residenti in Valle d’Aosta, fruenti a tale data dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall’articolo del DL 2 marzo 1974, n. 30, previo accertamento della sussistenza a carico degli invalidi stessi dei requisiti di cui al precedente articolo 5.

Art. 16

(Finanziamenti)

L’onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in annue Lire 310 milioni, graverà sul capitolo 750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, recante uno stanziamento di Lire 250 milioni, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 750 " Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili " L. 60.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) " L. 60.000.000

Art. 17

(Abrogazione)

Sono abrogate le precedenti norme regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.