Legge regionale 14 dicembre 1972, n. 40 - Testo storico

Legge regionale n. 40 del 14 12 1972

Bollettino ufficiale 15 12 1972 n. 12

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 1971 N. 10, RECANTE NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETÀ DI FUNIVIE E SEGGIOVIE LOCALI E DI ALTRE SOCIETÀ.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1971 n. 10 è modificato come segue: " Per la sottoscrizione di capitale azionario di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale o iniziative di interesse economico locale, è autorizzata la spesa annua massima di Lire quattrocentocinquantamilioni per l’anno 1972 e di Lire trecentomilioni per gli anni successivi ".

Art. 2

Per il finanziamento delle maggiori spese annue di cui al precedente articolo è approvato per l’anno finanziario 1972 l’aumento da Lire duecentomilioni a Lire quattrocentocinquantamilioni dello stanziamento del capitolo 246 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 e l’aumento a Lire trecentomilioni dello stanziamento annuo del corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1973 e seguenti.

Al finanziamento e alla copertura delle maggiori spese annue di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della Parte ENTRATA e della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972:

Variazione in aumento alla Parte ENTRATA

- Lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di St - Vincent) è aumentato di Lire 250.000.000 ( duecentocinquantamilioni).

Variazioni in aumento alla Parte SPESA

- Lo stanziamento del capitolo 246 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ) è aumentato dell’importo di Lire 250.000.000 ( duecentocinquantamilioni).

Art. 3

(Norme transitorie)

È approvata la sottoscrizione, da parte della Regione autonoma della Valle d’Aosta, di nuovo capitale azionario della " SpA Centrale del Latte di Aosta ", con sede in Aosta, per l’ammontare di spesa di Lire novantacinquemilioni.

La spesa di Lire novantacinquemilioni per la sottoscrizione di nuovo capitale azionario di cui al precedente comma graverà sull’apposito capitolo 246 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società ").

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.