Legge regionale 29 marzo 2018, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 29 marzo 2018, n. 4

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 31 marzo 2018, n. 16)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

CAPO II

VARIAZIONI ALLA PARTE ENTRATE DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 2 - Acquisizione delle risorse regionali presenti sui fondi di rotazione istituiti presso Finaosta S.p.A.

Art. 3 - Iscrizione di maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili di società partecipate dalla Regione

Art. 4 - Iscrizione di maggiori entrate derivanti dal rimborso del BIM

Art. 5 - Variazioni alla parte entrate del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020

CAPO III

VARIAZIONI ALLA PARTE SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 6 - Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 7 - Cessione di spazi finanziari. Modificazioni alla l.r. 21/2017

Art. 8 - Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

Art. 9 - Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR)

Art. 10 - Rideterminazione degli interventi in materia di politiche del lavoro

Art. 11 - Rideterminazione della spesa per il sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43

Art. 12 - Rideterminazione del finanziamento del Piano straordinario di investimenti per i Comuni

Art. 13 - Rimodulazione temporale dei trasferimenti a favore dell'Istituto di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28

Art. 14 - Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa in materia di promozione degli investimenti

Art. 15 - Disposizioni per la costituzione di cattedre di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado e per il finanziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18

Art. 16 - Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa

Art. 17 - Variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Impregiudicati gli effetti favorevoli derivanti dall'eventuale accoglimento del ricorso promosso dalla Regione, ai sensi dell'articolo 127 Cost., per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020), la presente legge detta disposizioni per le occorrenti variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020, a titolo di maggiori entrate e di riduzioni di spesa, dirette ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio in conseguenza del maggiore contributo della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui al predetto articolo 1, comma 841, della l. 205/2017, per euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, per euro 28.615.505,75 per l'anno 2019 e per euro 8.615.505,75 per l'anno 2020.

CAPO II

VARIAZIONI ALLA PARTE ENTRATE DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 2

(Acquisizione delle risorse regionali presenti sui fondi di rotazione istituiti presso Finaosta S.p.A.)

1. Nell'anno 2018, sono introitate, al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020, le disponibilità residue dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso Finaosta S.p.A., così suddivise:

a) euro 12.690.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione temporaneo di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019);

b) euro 680.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alle leggi regionali 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio), e 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

c) euro 575.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17 (Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà);

d) euro 360.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione per il microcredito e il prestito sociale d'onore di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale);

e) euro 5.395.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione per le imprese industriali di cui alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

f) euro 800.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione per le imprese artigiane di cui alla l.r. 6/2003;

g) euro 200.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sul fondo di rotazione di cui alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza);

h) euro 200.000, corrispondenti alle disponibilità giacenti sui fondi di rotazione per l'artigianato e la cooperazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione).

2. Le somme riacquisite ai sensi del presente articolo, per complessivi euro 20.900.000, sono introitate nell'anno 2018 nella parte entrata del bilancio della Regione Titolo 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 500 (Rimborsi ed altre entrate correnti).

Art. 3

(Iscrizione di maggiori entrate derivanti dalla distribuzione di utili di società partecipate dalla Regione)

1. Per l'anno 2018 sono introitati, a titolo di maggiori entrate, al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale), i dividendi distribuiti dalle società partecipate della Regione nella medesima annualità, per complessivi euro 21.964.000.

Art. 4

(Iscrizione di maggiori entrate derivanti dal rimborso del BIM)

1. Per l'anno 2018 sono introitati, a titolo di maggiori entrate, al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020 nel Titolo 3 (Entrate extratributarie) Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), i sovracanoni riversati dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), per complessivi euro 2.600.000.

Art. 5

(Variazioni alla parte entrate del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020)

1. Conseguentemente a quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 4, alla parte entrate del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020 sono apportate per l'esercizio 2018 le variazioni in aumento di competenza e di cassa sui Titoli, Tipologie e Categorie come indicate nell'allegato A, per complessivi euro 45.464.000.

CAPO III

VARIAZIONI ALLA PARTE SPESA DEL BILANCIO DELLA REGIONE

Art. 6

(Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 21 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), è ridotto, per l'anno 2018, di euro 2.599.500 a valere sui trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, ripartiti e autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2 alla medesima l.r. 21/2017, che sono conseguentemente modificati in riduzione secondo gli importi di cui all'allegato B alla presente legge.

Art. 7

(Cessione di spazi finanziari. Modificazioni alla l.r. 21/2017)

1. L'importo massimo di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 21/2017 è incrementato di euro 10 milioni.

Art. 8

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente, già determinata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 21/2017 in euro 254.000.000 per l'anno 2018 e in euro 254.000.000 per l'anno 2019, è rideterminata in euro 253.000.000 per l'anno 2018 e in euro 253.470.000 per l'anno 2019.

2. Il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2017, già determinato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in euro 252.678.874 per l'anno 2018 e in euro 252.508.348 per l'anno 2019, è rideterminato in euro 251.678.874 per l'anno 2018 e in euro 251.978.348 per l'anno 2019.

3. La spesa per investimenti in ambito sanitario, già determinata in euro 10.400.000 per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della l.r. 21/2017, è rideterminata in euro 5.500.000 per il medesimo anno ed è finanziata con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, della l.r. 24/2016.

Art. 9

(Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR))

1. La quota di risorse aggiuntive regionali autorizzata per l'anno 2019 per il finanziamento degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR) è ridotta di euro 865.655. (1)

2. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 21/2017 è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2014/2020, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 17.852.643, di cui euro 9.652.643, quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma, ed euro 8.200.000, quale quota aggiuntiva di risorse regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata per il triennio 2018/2020 in complessivi euro 5.902.583, di cui 3.949.952 già autorizzati per il periodo 2014/2017 e riprogrammati, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 2.282.800;

b) anno 2019 euro 2.021.456;

c) anno 2020 euro 1.598.327.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2018/2020, in complessivi euro 4.334.345, ed è annualmente così suddivisa:

a) anno 2018 euro 800.000;

b) anno 2019 euro 1.634.345;

c) anno 2020 euro 1.900.000.".

Art. 10

(Rideterminazione degli interventi in materia di politiche del lavoro)

1. Per l'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 21/2017 è rideterminata in euro 2.632.000, mediante riduzione, per euro 1.125.000, delle risorse da destinare, nell'ambito degli Accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di promozione degli investimenti), al finanziamento delle attività di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettere d) e f).

(Programma 15.03 - Sostegno all'occupazione ­ parz.; Programma 15.02 - Formazione professionale ­ parz.).

Art. 11

(Rideterminazione della spesa per il sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico. Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43)

1. Limitatamente al triennio 2018/2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, della l.r. 21/2017 è rideterminata in euro 500.000 annui. Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) Programma 01 (Fonti energetiche parz.).

Art. 12

(Rideterminazione del finanziamento del Piano straordinario di investimenti per i Comuni)

1 Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 21/2017 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 12 (Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2017/2019), è incrementata di euro 1.303.000 per il 2018 ed è determinata in euro 317.172 per l'anno 2019 e in euro 954.894 per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi presentati dai Comuni nell'ambito del Piano straordinario di cui all'articolo 12 della l.r. 24/2016, ma non finanziati per insufficienza delle risorse all'uopo stanziate (Missione 04 Programma 03: Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica - parz.; Missione 06 Programma 01: Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero - parz.; Missione 08 Programma 01: Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica ed assetto del territorio - parz.; Missione 10 Programma 05: Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali - parz.).".

Art. 13

(Rimodulazione temporale dei trasferimenti a favore dell'Istituto di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28)

1. Il trasferimento finanziario a favore dell'Istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali, già determinato in euro 2.200.000 per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 24/2016, è posticipato all'anno 2020. Conseguentemente, il relativo stanziamento per l'anno 2018 è ridotto di euro 2.200.000 e corrispondentemente incrementato, nell'anno 2020, del medesimo importo (Programma 1.001 - Organi istituzionali - Parz.).

Art. 14

(Rideterminazione delle autorizzazioni di spesa in materia di promozione degli investimenti)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 2, della l.r. 21/2017 è rideterminata in diminuzione per il triennio 2018/2020 negli importi indicati per le leggi regionali 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), e 6/2003, nell'allegato C alla presente legge.

Art. 15

(Disposizioni per la costituzione di cattedre di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado e per il finanziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 18)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), le parole: ", ivi comprese quelle di tecnologia, le cui ore settimanali di insegnamento sono ricondotte a due ore" sono soppresse.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 18/2016, è aggiunta la seguente:

"ebis) le cattedre di tecnologia sono costituite da diciotto ore settimanali, di cui due ore per l'insegnamento della disciplina e un'ora in compresenza obbligatoria su altra disciplina per il potenziamento delle competenze digitali.".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 112.000 per l'anno 2018 e in annui euro 336.000 a decorrere dall'anno 2019. Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 10 (Risorse umane).

5. Al comma 4 dell'articolo 27 della l.r. 18/2016, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, al finanziamento degli interventi di cui al predetto articolo 7 si provvede mediante trasferimenti vincolati alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, comprese le paritarie, per un importo pari a annui euro 280.000, ripartiti sulla base del numero degli studenti coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.".

6. L'onere di cui al comma 5 è determinato in euro 93.500 per l'anno 2018 e in annui euro 280.000 a decorrere dall'anno 2019. Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria).

7. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 4 e 6 si provvede mediante la riduzione delle seguenti Missioni e Programmi:

a) Missione 1, Programma 3 per euro 205.500 per l'anno 2018;

b) Missione 1, Programma 8 per annui euro 416.000 per gli anni 2019 e 2020;

c) Missione 14, Programma 4 per annui euro 200.000 per gli anni 2019 e 2020.

Art. 16

(Modificazioni di altre autorizzazioni di spesa)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 alla l.r. 21/2017 sono modificate per gli importi di cui all'allegato C alla presente legge.

Art. 17

(Variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2018/2020 sono apportate le variazioni in diminuzione e in aumento tra le Missioni, i Programmi e i Titoli come indicate per ciascun anno nell'allegato D per un importo complessivo in aumento per l'anno 2018 di euro 45.464.000.

2. Nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 03 (Altri Fondi), il capitolo U00117460 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica) è incrementato di euro 99.326.970,22 per l'anno 2018, di euro 28.615.505,75 per l'anno 2019 e di euro 8.615.505,75 per l'anno 2020, per il maggior contributo della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 841, della l. 205/2017.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

(Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica)

1. In attuazione di quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 20 febbraio 2018 (Chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali di cui all'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)), è approvato il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'allegato E alla presente legge, redatto secondo lo schema aggiornato dalla Commissione Arconet in data 17 gennaio 2018.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 26 novembre 2018, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 9 recitava:

"1. La quota di risorse aggiuntive regionali autorizzata per l'anno 2019 per il finanziamento degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR) è ridotta di euro 865.855.".