Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3

Bollettino ufficiale regionale 06 02 1996 n. 8

Norme per la gestione delle attività di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge regionale istituisce in Valle d'Aosta un sistema informativo sull'andamento del settore agricolo, in conformità alle disposizioni del regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una Rete di informazione contabile agricola (RICA) sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea, e del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Art. 2

(Strumenti operativi)

1. E' istituita la Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura, con specifiche finalità di assistenza tecnica, economica e gestionale agli imprenditori agricoli, e di documentazione statistica di tipo economico, operante in collegamento metodologico con la RICA e con il Piano nazionale delle statistiche ufficiali.

2. L'attuazione delle disposizioni della presente legge è affidata al Servizio assistenza tecnica-economica e sociale e dello sviluppo agricolo (SATESSA) dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali. A tale Servizio è assegnato il compito di coordinare, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 3, le azioni necessarie per la realizzazione dei disposti della presente legge, in stretto coordinamento con i Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, nonché con le altre istituzioni nazionali e comunitarie operanti nel settore. In particolare al SATESSA competono, nell'ambito della presente legge, le seguenti attività specifiche:

a) redigere, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Piano di selezione tipologica per la formazione del campione rappresentativo regionale di aziende da rilevare nell'anno seguente;

b) individuare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le imprese agricole in possesso dei requisiti previsti dal Piano di selezione tipologica, istituendo con esse i rapporti necessari per acquisire l'adesione;

c) vigilare sulla qualità delle prestazioni fornite dai tecnici addetti alla rilevazione ed elaborazione dei dati e sulla veridicità delle informazioni fornite dagli agricoltori.

Art. 3

(Comitato regionale per la contabilità delle imprese agricole)

1. E' istituito il Comitato regionale per la contabilità delle imprese agricole, con compiti consultivi per l'esame delle problematiche legate alla gestione della Rete di cui all'art. 2, comma 1, e propositivi per l'utilizzazione delle informazioni raccolte. Del Comitato fanno parte:

a) il dirigente del SATESSA, con funzioni di presidente;

b) un funzionario del SATESSA;

c) il dirigente dei Servizi agrari e affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;

d) un rappresentante dell'Institut agricole régional;

e) il responsabile regionale dell'Istituto nazionale di economia agraria;

f) un rappresentante di ciascuna associazione agricola per i servizi di gestione aziendale riconosciuta dalla Regione;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

h) un rappresentante per ciascuna associazione di cooperative di settore operante a livello regionale.

2. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal SATESSA.

3. La nomina dei componenti e le disposizioni per il funzionamento tecnico del Comitato sono demandate ad apposito provvedimento della Giunta regionale.

4. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1, lett. d), e), f), g) e h), è corrisposta un'indennità di presenza, fissata in lire 290.000 a seduta e, qualora non risiedano nel comune dove hanno luogo le riunioni del Comitato, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo del compenso viene aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, in base ai dati ISTAT.

Art. 4

(Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura)

1. La Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura è costituita da:

a) gli agricoltori titolari di imprese agricole prescelti dal piano di selezione di cui all'art. 2, comma 2;

b) gli imprenditori agricoli a titolo principale che richiedono la concessione degli aiuti per la tenuta della contabilità aziendale di cui all'allegato alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 49 (Applicazione in Valle d'Aosta del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie) ed al reg. (CEE) 2328/91.

2. I sistemi previsti per la rilevazione e la prima elaborazione dei dati sono i seguenti:

a) sistema A (assistenza domiciliare): prevede la fornitura da parte dell'agricoltore dei soli dati contabili elementari (Inventari e Prima nota) presso la propria azienda, usufruendo, per lo svolgimento di tutte le altre fasi dell'attività contabile, dell'assistenza di un'associazione agricola, per i servizi di gestione aziendale, dotata del riconoscimento regionale previsto dall'allegato alla l.r. 49/1986 e dal reg. (CEE) 2328/91;

b) sistema B (esecuzione autonoma): prevede lo svolgimento in proprio da parte dell'agricoltore di tutte le attività previste dalle metodologie contabili vigenti, ivi compresa la registrazione dei dati su supporto magnetico mediante l'uso del personal computer e dei programmi indicati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.

3. Gli agricoltori che partecipano alla Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura possono scegliere il sistema A o il sistema B; in ogni caso, tuttavia, essi sono tenuti a fornire informazioni complete e veritiere circa la loro impresa, a fronte dell'assoluto rispetto del loro anonimato.

Art. 5

(Imprese prescelte nel piano di selezione)

1. Per gli agricoltori prescelti a far parte del campione rappresentativo, l'adesione alla Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura non è obbligatoria; tale partecipazione non comporta alcun onere di carattere economico da parte dell'impresa. Il titolare dell'impresa, avuta comunicazione dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali dell'avvenuta selezione, deve indicare entro trenta giorni, mediante facsimile allegato alla comunicazione stessa, il sistema di rilevazione prescelto; inoltre, qualora in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, può richiedere entro lo stesso termine la concessione degli aiuti per la tenuta della contabilità aziendale di cui all'allegato alla l.r. 49/1986 ed al reg. (CEE) 2328/91, presentando la documentazione specificata all'art. 6.

2. Se il titolare dell'impresa sceglie il sistema A, oppure non comunica nei tempi e nei modi stabiliti la propria scelta, viene assegnato d'ufficio per la tenuta dei libri contabili e l'erogazione del servizio di rilevazione ad una associazione agricola per i servizi di gestione aziendale con la quale l'Amministrazione regionale, previa approvazione della Giunta, stipula apposita convenzione. In questo caso all'associazione convenzionata è riconosciuto, per ciascuna impresa assistita, un contributo-corrispettivo pari all'ottanta per cento del contributo a favore degli imprenditori agricoli previsto per il medesimo anno ai sensi dell'allegato alla l.r. 49/1986 e del reg. (CEE) 2328/91, mentre il restante venti per cento viene devoluto, a titolo di incentivo, al titolare dell'impresa prescelta. Se invece il titolare sceglie il sistema B, gli viene assegnato un contributo di entità pari a quello previsto a favore degli imprenditori agricoli per il medesimo anno ai sensi dell'allegato alla l.r. 49/1986 e del reg. (CEE) 2328/91.

3. L'erogazione dei contributi alle imprese agricole e del contributo-corrispettivo alle associazioni convenzionate avviene annualmente a seguito del completamento delle attività di rilevazione relative all'esercizio contabile precedente e di presentazione di apposita certificazione rilasciata dal SATESSA comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività. L'erogazione dei contributi avverrà entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello contabilizzato. Il mancato rispetto dell'obbligo della tenuta della contabilità aziendale in assenza di giusta causa determina l'immediato decadimento dei benefici concessi. Lo stesso provvedimento viene adottato nei confronti delle imprese per le quali sia dimostrata la fornitura intenzionale di informazioni incomplete o errate.

Art. 6

(Imprese in contabilità nel regime di incoraggiamento alla tenuta della contabilità aziendale)

1. Le domande di concessione degli aiuti per la tenuta della contabilità aziendale, da redigere su appositi moduli predisposti dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, per poter essere accolte, oltre ai requisiti previsti dalla l.r. 49/1986, devono osservare le seguenti disposizioni:

a) devono pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno solare antecedente quello di inizio del quadriennio di tenuta della contabilità. Quando le domande sono presentate nell'ambito di piani di miglioramento, il termine di presentazione coincide con la data di presentazione del piano stesso e in questo caso l'obbligo della tenuta della contabilità aziendale sussiste, indipendentemente dall'esito della pratica concernente il piano di miglioramento, dall'inizio dell'anno solare immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda, e permane fino alla fine del quadriennio, o, in caso di non ammissibilità del piano, sino al momento della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale;

b) devono essere corredate dell'attestazione del possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale rilasciata dall'Amministrazione regionale secondo le modalità vigenti al momento della presentazione della domanda, oppure di tutti gli elementi necessari per l'accertamento della qualifica medesima secondo le stesse modalità;

c) devono contenere le informazioni aziendali necessarie per la determinazione della tipologia comunitaria delle aziende agricole di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 luglio 1985, e successive modificazioni;

d) devono contenere l'esplicito assenso dell'agricoltore a consentire l'utilizzo a scopo informativo e scientifico, in forma anonima, delle informazioni rilevate nell'ambito dell'attività contabile cui la domanda si riferisce;

e) devono indicare quale sistema per la rilevazione e la prima elaborazione dei dati intendono adottare, scegliendo tra quelli indicati all'art. 4, comma 2.

2. Se il titolare dell'impresa sceglie il sistema A, deve presentare la domanda per il tramite di un'associazione agricola per i servizi di gestione aziendale dotata del riconoscimento regionale previsto dall'allegato alla l.r. 49/1986 e dal reg. (CEE) 2328/91; in questo caso dovrà anche rilasciare delega alla suddetta associazione per la tenuta dei libri contabili, l'erogazione del servizio e la riscossione dei contributi previsti nella misura dell'ottanta per cento. Se invece il titolare dell'impresa sceglie il sistema B, deve inoltrare la domanda direttamente all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, escludendo dalla compilazione lo spazio riservato alla delega; in questo caso il contributo viene interamente liquidato al beneficiario.

3. L'erogazione rateale dei contributi alle imprese agricole ed alle associazioni delegate avviene annualmente dopo l'avvenuto completamento delle attività di rilevazione relative all'esercizio contabile precedente e a seguito di apposita certificazione rilasciata dal SATESSA comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività. Il mancato rispetto dell'impegno per la tenuta della contabilità aziendale per tutto il periodo previsto al comma 1, lett. a), in assenza di giusta causa determina l'immediato decadimento dei benefici concessi a seguito dell'impegno medesimo. Lo stesso provvedimento viene adottato nei confronti delle aziende per le quali sia dimostrata la fornitura intenzionale di informazioni incomplete o errate.

Art. 7

(Incentivazioni agli agricoltori aderenti)

1. Al fine di incentivare la migliore partecipazione degli agricoltori alle iniziative contabili illustrate nei precedenti articoli, con la presente legge viene istituito un livello specifico di priorità da applicare nell'esame delle richieste di benefici connesse all'esercizio dell'attività agricola, avanzate, ai sensi delle leggi vigenti o future, nei confronti dell'Amministrazione regionale. Di questo livello specifico di preferenza possono usufruire tutti gli agricoltori che partecipano alla Rete regionale di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura e che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 2.

2. Per ottenere l'ammissione al regime di priorità, gli agricoltori interessati devono rilasciare all'Amministrazione regionale una dichiarazione, da redigere su appositi moduli predisposti dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che autorizzi la consultazione nominativa dei propri dati contabili da parte dei funzionari degli uffici regionali competenti per l'istruttoria delle domande.

3. Gli uffici regionali competenti per l'istruttoria delle domande applicano alle richieste, corredate dalle dichiarazioni di cui al comma 2, un livello specifico di priorità rispetto a quelli abitualmente adottati per la formazione delle graduatorie degli aventi diritto. Inoltre detti uffici sono tenuti ad individuare, ovunque possibile, procedure specifiche di istruttoria che, avvalendosi delle informazioni ricavabili dai dati contabili, rendano più spedito l'iter delle pratiche medesime.

Art. 8

(Modificazioni all'allegato alla l.r. 49/1986)

1. Al numero 3 (Aiuti per la tenuta della contabilità nelle aziende) del punto 7 (Piano di miglioramento) della parte B (Disposizioni specifiche) dell'Allegato alla l.r. 49/1986, le parole "1050 ECU" sono sostituite con le parole "1500 ECU".

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in annue lire 315.000.000, graveranno su appositi capitoli da istituirsi sul bilancio di previsione della Regione a decorrere dall'anno 1996 e precisamente:

a) per lire 305.000.000, sul capitolo con la denominazione "Contributi per la gestione delle attività di rilevazione contabile e di ricerca economica in agricoltura";

b) per lire 10.000.000, sul capitolo con la denominazione "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per la contabilità delle imprese agricole".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità iscritte al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio pluriennale 1995/1997 a valere sull'apposito accantonamento previsto agli allegati n. 1 ai bilanci stessi (Contributi per la tenuta della contabilità aziendale - B.2.2.1.4.).