Legge regionale 2 marzo 1992, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 02 03 1992

Bollettino ufficiale 10 3 1992 n. 11

Disciplina del personale delle Aziende di promozione turistica (APT).

Art. 1

(Personale delle Aziende di promozione turistica( APT))

1. Il personale di ciascuna APT, di cui all’articolo 21 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9, concernente " Riforma dell’organizzazione turistica della Regione ", č inquadrato in apposito ruolo organico,

2. Al personale delle APT si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale dell’Amministrazione regionale; eventuali disposizioni particolari, che si rendessero necessarie per la specificitą dell’attivitą delle singole APT, saranno approvate con regolamento dell’Azienda interessata, previo accordo con le organizzazioni sindacali.

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.