Legge regionale 1° marzo 1991, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 01 03 1991

Bollettino ufficiale 12 3 1991 n. 11

Proroga per il triennio 1991/1993 della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 10, concernente "Concessione di contributi annui a favore dell’Editrice Sports Valdôtains SS di Aosta per il sostegno della stampa sportiva".

Art. 1

1. L’efficacia della legge regionale 29 gennaio 1988, n. 10, concernente " Concessione di contributi annui a favore dell’Editrice Sports Valdôtains SS di Aosta per il sostegno della stampa sportiva ", è prorogata sino al 31 dicembre 1993.

2. L’ammontare massimo del contributo concedibile a favore dell’Editrice Sports Valdôtains SS è stabilito in Lire 165.000.000, da erogare in tre rate annuali pari a lire 55.000.000 ciascuna, a partire dall’anno 1991.

Art. 2

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, come determinato all’articolo 1, grava sul capitolo 66540 del Bilancio preventivo della Regione per il 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere, per il 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 67000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del Bilancio per l’anno in corso (Area attività produttive - Settore turismo - D. 2.11.).

3. A decorrere dal 1992 gli oneri necessari saranno determinati con la legge di bilancio ai sensi dell’articolo 15 della LR 27 dicembre 1989 n. 90.

Art. 3

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67000 " Fondo globale per il finanziamento di spese correnti Lire 55.000.000

In aumento

Cap. 66540 " Contributi a favore dell’informazione sportiva " LR 29 gennaio 1988 n. 10 Lire 55.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.