Legge regionale 15 gennaio 1987, n. 4 - Testo storico
Legge regionale n. 4 del 15 01 1987
Finanziamento di opere per le strutture ospedaliere dell'USL.
(B.U. 16 febbraio 1987, n. 3, 1° S.S. al n. 3 del 10 febbraio 1987).
1. Al fine di provvedere al mantenimento dello stato di efficienza delle strutture ospedaliere dell'USL, nonché in previsione di interventi di modificazione e trasformazione delle stesse è autorizzata per l'anno 1986 la maggiore spesa di Lire 2.350.000.000.
2. L'onere di Lire 2.350.000.000 graverà sul capitolo 40400 " Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:
a) mediante riduzione dell'importo di lire 2.200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio relativo al finanziamento della spesa per la costruzione di poliambulatori;
b) mediante riduzione dell'importo di lire 150.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso relativo al finanziamento delle spese di gestione di comunità per il recupero di tossicodipendenti.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 150.000.000
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 2.200.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 40400 " Spese per opere urgenti di ripristino e staordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " L. 2.350.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.