Legge regionale 15 gennaio 1987, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 15 01 1987

Finanziamento di opere per le strutture ospedaliere dell'USL.

(B.U. 16 febbraio 1987, n. 3, 1° S.S. al n. 3 del 10 febbraio 1987).

Art. 1

1. Al fine di provvedere al mantenimento dello stato di efficienza delle strutture ospedaliere dell'USL, nonché in previsione di interventi di modificazione e trasformazione delle stesse è autorizzata per l'anno 1986 la maggiore spesa di Lire 2.350.000.000.

2. L'onere di Lire 2.350.000.000 graverà sul capitolo 40400 " Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede:

a) mediante riduzione dell'importo di lire 2.200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione del corrente esercizio relativo al finanziamento della spesa per la costruzione di poliambulatori;

b) mediante riduzione dell'importo di lire 150.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso relativo al finanziamento delle spese di gestione di comunità per il recupero di tossicodipendenti.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 150.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 2.200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 40400 " Spese per opere urgenti di ripristino e staordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " L. 2.350.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.