Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 4

Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e 31 marzo 1977, n. 17 "Tutela della flora alpina".

(B.U. 31 gennaio 1985, n. 1 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1.

1. E' vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L (rana) e del genere Astacus (gambero).

2. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni rana o gambero catturato.

3. L'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 32 sono abrogati.

Art. 2.

1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 e n. 17, č raddoppiato.

2. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.