Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 4 - Testo vigente
Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 4
Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 "Norme per la disciplina della raccolta dei funghi e per la tutela di alcune specie della fauna inferiore" e 31 marzo 1977, n. 17 "Tutela della flora alpina".
(B.U. 31 gennaio 1985, n. 1 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)
1. E' vietata la cattura di tutte le specie del genere Rana L (rana) e del genere Astacus (gambero).
2. I contravventori sono soggetti alla sanzione amministrativa di Lire 30.000 per ogni rana o gambero catturato.
3. L'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 16 e la legge regionale 21 luglio 1980, n. 32 sono abrogati.
1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui alle leggi regionali 31 marzo 1977, n. 16 e n. 17, č raddoppiato.
2. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.