Legge regionale 22 marzo 1982, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 22 03 1982

Bollettino ufficiale 30 3 1982 n. 3

Proroga della garanzia fideiussoria della Regione presso gli istituti e aziende bancarie, per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la proroga della garanzia fideiussoria della Regione, per la durata di un anno, presso istituti di credito e aziende bancarie, nell’interesse ed a favore della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta, srl, con sede in Saint - Christophe, per operazioni di finanziamenti delle spese per le attività inerenti alle finalità statutarie della cooperativa stessa, fino alla concorrenza massima di complessive lire tre miliardi.

La garanzia fideiussoria comprende altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli accessori richiesti dagli istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del codice civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della proroga della garanzia fideiussaoria regionale è subordinata all’impegno, da parte della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d’Aosta, di sottoporre le proprie contabilità ed operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli, in ogni più ampia forma, disposti dalla Giunta regionale, nonché all’impegno di trasmettere alla Regione - assessorato agricoltura e foreste - gli elenchi mensili nominativi delle operazioni effettuate a favore dei conferenti quantitativi di formaggio "Fontina".

La concessione della proroga della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all’impegno, da parte degli istituti di credito agrario e delle aziende bancarie, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie contabili della cooperativa produttori latte e fontina della Valle d'Aosta.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza ed impedimento, l’assessore alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito e le aziende bancarie, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1+ aprile 1975, n. 7 gli oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in lire 10.000.000 faranno carico al capitolo 51000 del bilancio di previsione per l’anno 1981, sullo stanziamento già iscritto in base alla LR 29 dicembre 1980, n. 64.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.