Legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 23 01 1981

Bollettino ufficiale 6 2 1981 n. 2

Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089.

Art. 1

Al fine di conservare l’integrità degli immobili notificati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089, la Regione Valle d’Aosta è autorizzata a concedere ai proprietari contributi fino al 60 percento della spesa necessaria, fino all’ammontare massimo di L. 30 milioni per ciascun intervento.

Art. 2

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per interventi di manutenzione straordinaria, con ciò intendendosi le operazioni volte ad assicurare la stabilità e l’integrità dell’edificio e a conservarne gli elementi costituenti il presupposto motivante della notifica.

Art. 3

Le domande concernenti le provvidenze di cui all’articolo 1 devono essere inoltrate, prima dell’inizio dei lavori, all’assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali, corredate di:

1) dati catastali (estratto autentico di mappa e certificato);

2) rilievo a scala 1/ 100;

3) relazione e progetto delle opere da eseguire;

4) computo metrico estimativo;

5) impegno da parte del richiedente a consentire il controllo dell’esecuzione dei lavori da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali;

6) impegno da parte del richiedente a consentire la visita del pubblico all’immobile restaurato, secondo modalità da concordare con l’assessorato del turismo, urbanistica e beni culturali e da riportare in apposita convenzione.

Qualora la soprintendenza per i beni culturali e ambientali ritenesse necessaria una documentazione tecnica più dettagliata, la stessa dovrà essere procurata a cura del richiedente; il relativo onere documentato andrà ad aumentare l’importo del contributo spettante in base all’articolo 1.

Art. 4

Le domande vengono sottoposte a esame tecnico da parte della soprintendenza per i beni culturali e ambientali, che provvede a pronunciarsi sull’ammissibilità e interesse dell’intervento, sulla sua idoneità a conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 2 e sulla congruità della spesa.

Il parere istruttorio di cui sopra può anche contenere suggerimenti o prescrizioni migliorative e deve ipotizzare, almeno in via di massima, le condizioni di fruibilità da parte del pubblico del monumento restaurato.

Le domande, corredate del parere di cui sopra, vengono inoltrate quindi all’esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva.

L’erogazione del contributo avviene su presentazione di stati di avanzamento dei lavori verificati dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali.

Art. 5

Gli immobili restaurati con le agevolazioni previste dalla presente legge non possono essere alienati o ceduti, se l’avente causa non assume nei confronti della Regione gli oneri del proprietario.

Art. 6

Le spese derivanti a carico della Regione dall’approvazione della presente legge, già finanziate con l’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1980, n. 35, graveranno sull’apposito capitolo 47170 (" Spese sui fondi assegnati dallo Stato con legge 11 febbraio 1980, n. 21, per concessione di contributi a privati per il restauro di immobili di interesse artistico ") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980 che presenta la necessaria disponibilità di fondi.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.