Legge regionale 21 gennaio 1976, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 21 01 1976

Bollettino ufficiale 13 2 1976 n. 1

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il 1° trimestre dell’anno finanziario 1976.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 fino a quando sia entrata in vigore la legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1976.

Art. 2

L’approvazione e l’impegno di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese previste nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, approvato con legge regionale 4 aprile 1975, n. 8, e successive modificazioni.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.