Legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 19 02 1975

Bollettino ufficiale 11 3 1975 n. 2

Norme per il finanziamento della spesa per l’assistenza ospedaliera.

Art. 1

A partire dall’esercizio 1975, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione è iscritto, in apposito capitolo compreso fra le contabilità speciali, il fondo regionale per l’assistenza ospedaliera, a norma dell’articolo 17 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2

Il fondo per l’assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota annuale attribuita alla Regione dal fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera, di cui agli artt. 14 e 16 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione è stanziata, fra le contabilità speciali, una somma pari all’entità complessiva delle entrate di cui all’articolo 2, da destinarsi come segue:

a) alle spese correnti dell’Ente Ospedaliero Regionale;

b) alle spese relative all’assistenza indiretta, erogata dalla Regione; a quelle relative all’assistenza ospedaliera erogata dalla Regione a favore degli aventi diritto ricoverati in Istituti di cura ubicati all’estero, ai sensi dell’articolo 12 del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

c) alle spese relative alle quote di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti pluriennali già stipulati o che verranno stipulati in futuro dall’Ente Ospedaliero Regionale;

d) alle spese per investimenti nel settore ospedaliero, finanziate con una quota del fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera, ai sensi dell’articolo 14, primo comma del DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

e) agli oneri relativi alla formazione del personale ospedaliero;

f) agli oneri relativi al personale comandato presso la Regione a norma dell’articolo 19 del predetto DL 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

g) all’accantonamento, in misura non superiore al 5 percento del fondo regionale per l’assistenza ospedaliera, da destinare ai maggiori oneri che si verifichino nel corso dell’esercizio per le spese di cui alle precedenti lettere a), b) e d).

Art. 4

I capitoli compresi fra le contabilità speciali sono istituiti con la legge che approva il bilancio di previsione della Regione.

Art. 5

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, saranno emanate le norme relative alla contabilità ed alla gestione dell’Ente Ospedaliero Regionale.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.