Legge regionale 14 gennaio 1974, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 14 01 1974

Bollettino ufficiale 8 2 1974 n. 1

Aumento per l’anno 1973 della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, recante norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1973, la maggiore spesa di lire trecentomilioni per l’applicazione della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, " Norme ed interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura ".

Art. 2

La maggiore spesa di lire trecentomilioni per l’anno 1973 derivante dall’applicazione della presente legge, sarà finanziata sull’apposito capitolo 342 (" Spese per interventi nel settore dell’agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura " - legge regionale 7 marzo 1973, n. 7) della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973, il cui stanziamento viene aumentato della somma di lire trecentomilioni da prelevare dal capitolo 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato E ").

È approvata per l’anno 1973 la spesa di lire trecentomilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 342 del bilancio.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.