Legge regionale 30 gennaio 1973, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 30 01 1973

Bollettino ufficiale 20 2 1973 n. 4

MODIFICAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 31 AGOSTO 1972 N. 28, 18 MAGGIO 1972 N. 7, 18 MAGGIO 1972 N. 8, 18 MAGGIO 1972 N. 9, CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L’ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA A FAVORE DI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

Art. 1

La garanzia fideiussoria regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1972 n. 28, 18 maggio 1972 n. 7, 18 maggio 1972 n. 8 e 18 maggio 1972 n. 9, da prestarsi nei confronti dell’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria ed a favore rispettivamente dei Consorzi di miglioramento fondiario " Ru Courtaud " in Comune di St. Vincent, " Doues - Champillon Conca di By " nei Comuni di Doues e di Ollomont, " Rivi Riuniti di Mazod - Crepellaz - Trois Villes " in Comune di Quart e " Vallone di Urtier " in Comune di Cogne, comprenderà altresì gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dall’Istituto mutuante e potrà, pertanto, essere prestata, per ciascun Consorzio sopraindicato e per i rispettivi mutui, fino alla rispettiva nuova concorrenza massima di Lire 243.000.000, di Lire 352.300.000, di Lire 162.700.000 e di Lire 163.700.000.

A tal fine, sono approvate le conseguenti rispettive variazioni in aumento agli stanziamenti di spesa dei capitoli 251, 262, 263 e 264, e agli stanziamenti di entrata dei capitoli 219, 230, 231 e 232 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973 e ai corrispondenti capitoli di spesa e di entrata dei bilanci di previsione della Regione per gli anni di durata dei predetti mutui.

Art. 2

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.