Legge regionale 11 maggio 1965, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 11 05 1965

Bollettino ufficiale 15 5 1965 n. 0

ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE MEDIANTE CONCESSIONE DI UN "ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO" A FAVORE DEI CIECHI CIVILI.

Art. 1

È autorizzata, alle condizioni stabilite dalla presente legge la concessione alle persone affette da cecità, nate e residenti in Valle d’Aosta, oppure residenti e domiciliate in Valle d’Aosta da almeno cinque anni, di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato "assegno di accompagnamento" e stabilito nella misura di Lire 5.000 mensili.

L’assegno di accompagnamento è personale, non è reversibile e non può in alcun caso essere devoluto agli eredi dell’assistito.

L’assegno di accompagnamento è concesso con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.

La concessione dell’assegno mensile di cui sopra può essere disposta a favore di coloro che sono affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste al successivo articolo 2.

Art. 2

Non possono fruire dell’assegno i ciechi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) fruiscano di sussidi continuativi di assistenza, di pensioni, di rendite, di assegni vitalizi di carattere continuativo, oppure di propri redditi superiori a Lire 50.000 mensili;

b) siano affetti da cecità riconosciuta per cause di guerra o di servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato;

c) non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 3

Per ottenere la concessione dell’assegno di accompagnamento gli interessati debbono inviare domanda, compilata su apposito modulo, indirizzata all’Assessorato Regionale della Sanità e Assistenza Sociale della Valle d’Aosta.

I beneficiari dell’assegno di accompagnamento debbono trasmettere il loro certificato di esistenza in vita all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale nel mese di marzo e di settembre di ogni anno.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l’erogazione dell’assegno.

Art. 4

L’accertamento dell’invalidità sarà effettuato da un Collegio medico da nominarsi con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composto come segue:

- Medico Regionale o un suo sostituto - Presidente;

- Un Medico oculista designato dalla Giunta Regionale su terna proposta dall’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta;

- Un Medico designato dalla sottosezione Valdostana dell’Unione Italiana Ciechi.

L’accertamento delle condizioni economiche dei ciechi e dei loro parenti è effettuato d’ufficio, a cura dell’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dell’assegno di accompagnamento è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 5

L’assegno mensile previsto dalla presente legge è concesso e corrisposto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di concessione; in via transitoria potrà essere concesso con decorrenza dal primo gennaio 1965 ai ciechi che ne abbiano fatto domanda entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui invalidità risalga a data anteriore al primo gennaio 1965.

L’assegno è corrisposto a trimestri posticipati.

Art. 6

L’assegno dovrà essere revocato qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari previsti dalla presente legge e qualora vengano a mutare le condizioni economiche dell’interessato o dei parenti obbligati agli alimenti. L’assegno dovrà, inoltre, essere revocato qualora l’assistito trasferisca la sua residenza o il suo domicilio fuori del territorio della Valle di Aosta.

Art. 7

I beneficiari dell’assegno possono essere sottoposti a visite mediche periodiche di controllo, per il riaccertamento del grado di cecità.

L’assistito che rifiuti di sottoporsi alla visita medica decadrà dal diritto dell’assegno.

Contro i provvedimenti assunti in seguito ai risultati della visita medica di controllo è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in annue lire otto milioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione.

Per l’esercizio finanziario primo gennaio 1965 - 31 dicembre 1965 è approvata l’istituzione nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo di spesa, con lo stanziamento annuo di Lire 8.000.000, somma da prelevare dal capitolo 150 della parte SPESA del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento"): capitolo 471 "Spese per assegni di accompagnamento a favore dei ciechi civili (legge regionale 11 maggio 1965 N. 4)".

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.