Legge regionale 30 gennaio 1962, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 30 01 1962

Bollettino ufficiale 31 1 1962

Proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua.

Art. 1

La durata delle utenze aventi per oggetto piccole derivazioni d’acqua, gią prorogata dalla legge regionale 8- 11- 1956, n. 5, č ulteriormente prorogata di altri 15 anni.

Art. 2

Rimangono ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 8- 11- 1956, n. 5 circa il passaggio delle acque delle utenze anzidette o al demanio della Regione alla data 11- 3- 1948 o alla massa delle acque delle quali la Regione č concessionaria, giusta l’articolo 7 dello Statuto regionale, allo scadere del primo quindicennio di proroga disposta dall’anzidetta legge regionale 811- 1956, n. 5

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.