Legge regionale 28 settembre 1951, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 28 settembre 1951

Bollettino ufficiale 19 novembre 1951

Composizione del Consiglio di Sanitą della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Art. 1

Il Consiglio di Sanitą della Valle d’Aosta, istituito con l’articolo 2 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, č nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa; dura in carica tre anni, ed č composto dei seguenti membri:

1) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, il quale funge da Presidente del Consiglio di Sanitą;

2) un Esperto in scienze agrarie, designato dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste;

3) il Segretario generale dell’Amministrazione regionale, o un suo delegato, il quale funge anche da Segretario del Consiglio di Sanitą;

4) l’Ispettore regionale dei Comuni;

5) il Medico regionale;

6) il Veterinario regionale;

7) l’Ingegnere Capo dell’Ufficio tecnico regionale;

8) il Direttore dell’Ufficio regionale per il Turismo;

9) il Presidente del locale Ordine dei Medici o un suo delegato;

10) il Presidente del locale Ordine dei Veterinari o un suo delegato;

11) il Presidente del locale Ordine delle Ostetriche o un suo delegato;

12) il Presidente del locale Ordine dei Farmacisti o un suo delegato;

13) l’Ufficiale sanitario della Cittą di Aosta;

14) tre dottori in medicina e chirurgia, designati dalla Giunta regionale;

15) un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori;

16) un insegnante in servizio effettivo nelle scuole della Regione, designato dall’Assessore regionale alla pubblica istruzione;

17) un rappresentante dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni della Regione.

Art. 2

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.