Legge regionale 29 marzo 2021, n. 4 - Testo storico
Legge regionale 29 marzo 2021, n. 4
Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. del 30 marzo 2021, n. 15)
(Oggetto)
1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, la presente legge reca disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), nonché la riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM).
(Straordinaria iscrizione all'Albo regionale dei segretari di ulteriori soggetti)
1. In relazione all'aumento dei posti di segretario di ente locale verificatosi a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 15/2020, in via eccezionale e per garantire un sufficiente numero di soggetti incaricabili, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda di iscrizione all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta) i soggetti di cui al medesimo comma, con la precisazione che per i soggetti di cui alla lettera b) dello stesso è richiesta la laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche oppure una laurea equiparata o equipollente per legge.
2. La domanda di iscrizione di cui al comma 1 implica l'accettazione dell'incarico presso uno qualsiasi degli enti locali e deve essere corredata, nel caso di lavoratore dipendente pubblico o privato, del nullaosta preventivo al collocamento in aspettativa o fuori ruolo secondo quanto previsto dall'ordinamento di appartenenza. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi del comma 1 che non accettino l'incarico sono cancellati d'ufficio dall'Albo medesimo a conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 15/2020.
3. Fermi restando i requisiti di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della medesima l.r. 46/1998.
4. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere incaricati alla pari di quelli di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c), della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).
5. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), sono abrogati.
(Disposizioni per accelerare le procedure di incarico dei segretari)
1. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 14/2019, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In questo caso l'incarico può essere affidato con decorrenza dal giorno successivo all'assegnazione del segretario da parte dell'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14).".
2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 15/2020 è sostituito dal seguente:
"4. Entro quarantacinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui all'articolo 3, l'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta provvede all'assegnazione dei segretari sulla base dei posti di segretario individuati a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali, nei tempi e con le modalità che saranno definiti dalla stessa per permettere che gli incarichi siano conferiti ed abbiano decorrenza dalla prima data utile individuata dall'Agenzia.".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 15/2020 è aggiunto il seguente:
"4bis. Nei confronti degli enti locali inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico.".
(Riorganizzazione amministrativa del BIM)
1. Al fine di permettere una riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), il reclutamento di personale da parte del medesimo Consorzio è escluso, per l'anno 2021, dai limiti assunzionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023).
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) i commi 2bis e 2ter dell'articolo 99 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
b) i commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2015, n. 17 (Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta));
c) il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 15/2020.
(Disposizioni finali)
1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 15/2020, alla l.r. 14/2019, alla l.r. 10/2015, alla l.r. 6/2014, alla l.r. 46/1998, alla l.r. 54/1998 e al r.r. 4/1999.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.