Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4

Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione.

(B.U. del 21 febbraio 2012, n. 9)

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della decisione n. 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri, disciplina il programma regionale finalizzato all'eliminazione dal territorio regionale dell'agente patogeno responsabile della malattia virale denominata rinotracheite bovina infettiva (BHV-1), le condizioni per l'attribuzione e il mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1, le procedure per la concessione di contributi per la sostituzione degli animali infetti, nonché le misure di compensazione volte ad incentivare l'attuazione del predetto programma.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;

b) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali della specie bovina tenuto in un'azienda intesa come unità epidemiologica;

c) allevamento da ingrasso: allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso di bovini;

d) allevamento da riproduzione o da produzione: allevamento in cui tutti i bovini di età superiore a nove mesi sono destinati ad essere allevati per la produzione di latte o di carne;

e) vaccino deleto inattivato o attenuato: ceppo vaccinale caratterizzato da una completa delezione del gene che codifica la produzione della glicoproteina E (gE). La delezione consente di differenziare, su base sierologica, gli animali vaccinati da quelli infettati da virus di campo;

f) vaccino tradizionale o a virus intero: categoria di vaccino allestita con stipiti vaccinali che sono attenuati, di norma, attraverso passaggi seriali su colture cellulari; in tale modo, i virus perdono gran parte del loro potere patogeno, pur conservando un grado di replicazione tale da indurre una risposta protettiva negli animali vaccinati;

g) tecnica di realtime PCR : tecnica di laboratorio che permette di ricercare il virus BHV-1 all'interno della mucosa nasale, attraverso tamponi nasali, e quindi di valutare se l'animale è infetto e se si trova nella fase espulsiva del virus;

h) test di sieroneutralizzazione: metodo di laboratorio in cui si può valutare la capacità degli anticorpi presenti nel campione di siero di neutralizzare l'attività biologica di un antigene;

i) test ELISA-IBR: esame sierologico per il virus BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifico per anticorpi totali (Ab totali) o per anticorpi rivolti verso proteine virali, non oggetto di delezione nei vaccini disponibili in commercio;

j) test ELISA-IBRgB: esame sierologico per il virus BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina B (gB) del virus BHV-1;

k) test ELISA-IBRgE: esame sierologico per il virus BHV-1 effettuato su sangue individuale, specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E (gE) del virus BHV-1, nel caso di animali immunizzati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

l) colostro artificiale: colostro certificato libero da anticorpi anti BHV-1;

m) animale negativo al virus BHV-1: animale non infetto, risultato negativo alla ricerca di anticorpi totali;

n) animale negativo al virus BHV-1 vaccinato: animale non infetto vaccinato con vaccino deleto inattivato o attenuato, risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e negativo alla ricerca degli anticorpi anti gE;

o) animale positivo al virus BHV-1: animale infetto o vaccinato con vaccino tradizionale o a virus intero risultato positivo alla ricerca di anticorpi totali e anticorpi anti gE;

p) azienda positiva: azienda con uno o più animali positivi al virus BHV-1;

q) azienda negativa: azienda con tutti gli animali negativi ad un solo esame sierologico eseguito su di un campione di sangue per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1, ovvero per la ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

r) territorio indenne dal virus BHV-1: territorio regionale in cui sono presenti il 99,8 per cento di allevamenti indenni da virus BHV-1 e in cui non si sono verificati casi clinici o sospetti di malattia. Il territorio mantiene la qualifica di indenne se, in seguito a controlli annuali su tutte le aziende presenti, non viene superato lo 0,2 per cento di prevalenza del virus BHV-1.

Art. 3

(Programma regionale di eradicazione del virus BHV-1)

1. Il programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 è obbligatorio per tutte le aziende con allevamenti da riproduzione o produzione, ad eccezione di quelle con allevamenti esclusivamente da ingrasso.

2. Il programma prevede:

a) il monitoraggio sierologico su almeno due campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso tra cinque e sette mesi da tutti gli animali da riproduzione o da produzione di età superiore a nove mesi presenti nell'azienda;

b) il monitoraggio sierologico su almeno un campione individuale di sangue prelevato ogni dodici mesi da tutti gli animali da riproduzione o da produzione di età superiore a ventiquattro mesi presenti nell'azienda; (1)

c) la macellazione obbligatoria degli animali risultati positivi al virus BHV-1 entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento;

d) l'adozione di corrette misure igienico-sanitarie volte ad evitare il rischio di introduzione del virus nelle aziende e la sua trasmissione all'interno degli allevamenti definite con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), di seguito denominata struttura competente.

3. La gestione del programma è affidata al servizio veterinario competente dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) che trasmette annualmente alla struttura competente il prospetto riepilogativo dell'attività realizzata e dei risultati ottenuti.

Art. 4

(Monitoraggio sierologico)

1. Per i monitoraggi sierologici previsti dal programma di cui all'articolo 3 possono essere utilizzati i medesimi campioni di sangue utilizzati per gli interventi di profilassi obbligatoria, purché questi siano in quantità non inferiore a 5 millilitri e sia utilizzata la stessa modulistica prevista per gli interventi di profilassi obbligatoria, sulla quale deve essere registrato lo stato vaccinale dell'azienda e dei singoli animali testati.

2. Gli esami sierologici sono effettuati in prima istanza dalla sezione diagnostica di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta e, in seconda istanza, dalla sede centrale dello stesso Istituto mediante i test ELISA IBR, ELISA IBRgB, ELISA IBRgE, di sieroneutralizzazione e mediante tecniche di realtime PCR, sulla base del protocollo diagnostico sierologico di cui all'allegato A.

3. Il protocollo diagnostico sierologico di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

4. Per ogni esame sierologico di cui al comma 2, la Regione corrisponde all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta un importo determinato sulla base della tariffa prevista dal tariffario dello stesso Istituto, previa esibizione di regolare fattura o, se più favorevole, un importo forfetario determinato con apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'esito positivo delle sole prove sierologiche effettuate con test ELISA-IBR e ELISA IBRgE non comporta la denuncia di malattia infettiva ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria).

Art. 5

(Profilassi immunizzante)

1. E' vietato l'uso di vaccino tradizionale o a virus intero su tutto il territorio della regione.

2. Le aziende con animali risultati positivi al test ELISA-IBR possono utilizzare solo vaccino deleto inattivato o attenuato, previa autorizzazione del servizio veterinario competente dell'Azienda USL e, comunque, previa macellazione degli animali risultati positivi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento.

Art. 6

(Qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1)

1. Un'azienda è considerata indenne dal virus BHV-1 se soddisfa le seguenti condizioni:

a) nell'azienda è stato applicato il monitoraggio sierologico del programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e tutti gli animali sono risultati negativi al test per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1 o negativi al test per la ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

b) nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da virus BHV-1 nei precedenti sei mesi e nessuno degli animali dell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da virus BHV-1;

c) l'azienda, i pascoli o i locali non adiacenti che fanno parte dell'azienda medesima, indipendentemente dalla proprietà, devono essere effettivamente separati da aziende, pascoli o locali non indenni al fine di impedire efficacemente il contatto diretto di animali aventi statuto sanitario diverso;

d) i test ELISA IBR o IBRgE eseguiti per qualsiasi ragione sul siero degli animali dell'azienda hanno sempre dato esito negativo. A tal fine, l'allevatore è obbligato a notificare al servizio veterinario competente dell'Azienda USL eventuali risultati non conformi relativamente ad esami eseguiti su animali della propria azienda;

e) l'azienda effettua accertamenti diagnostici su tutte le bovine che hanno abortito oltre il terzo mese di gravidanza e sul materiale fetale;

f) il trasporto degli animali è effettuato con automezzi in condivisione con animali di aziende con la medesima qualifica sanitaria.

2. La qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1 è attribuita dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL che rilascia apposita attestazione. Copia della predetta attestazione è trasmessa alla struttura competente per l'inserimento nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento).

3. Gli allevatori possono avvalersi della qualifica di cui al comma 2 per la valorizzazione commerciale degli animali.

Art. 7

(Mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1)

1. Un'azienda mantiene la qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, se:

a) le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, continuano ad essere soddisfatte;

b) nell'azienda è stato applicato il monitoraggio sierologico del programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e tutti gli animali sono risultati negativi al test per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1 o negativi al test per la ricerca degli anticorpi anti gE, qualora vaccinati con vaccino deleto inattivato o attenuato;

c) sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente animali provenienti da aziende indenni dal virus BHV-1, accompagnati da certificato sanitario, e che risultano negativi ad un controllo sierologico effettuato mediante test ELISA IBR o ELISA IBRgE nei trenta giorni precedenti l'introduzione;

d) gli animali dell'azienda hanno avuto contatti unicamente con animali provenienti da aziende indenni dal virus BHV-1;

e) gli animali di sesso femminile sono fecondati esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, o sono stati montati da tori appartenenti ad aziende indenni dal virus BHV-1;

f) nell'azienda sono utilizzati embrioni ottenuti da donatrici appartenenti ad aziende indenni dal virus BHV-1 oppure trattati con chimotripsina;

g) nell'azienda è utilizzato esclusivamente colostro artificiale o naturale di madri appartenenti ad azienda indenne dal virus BHV-1.

2. L'attestazione del mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne è rilasciata dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL, che la trasmette alla struttura competente per l'inserimento nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

Art. 8

(Sospensione e revoca della qualifica sanitaria di azienda indenne dal virus BHV-1)

1. La qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, è sospesa dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL qualora, durante il monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), un animale reagisca positivamente.

2. La qualifica, sospesa conformemente al comma 1, può essere riacquisita se l'azienda:

a) provvede a macellare gli animali positivi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento;

b) si sottopone a una scrupolosa indagine epidemiologica, effettuata dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL, volta ad accertare le cause dell'introduzione del contagio;

c) provvede a revisionare il piano della gestione aziendale e delle misure preventive di biosicurezza;

d) si sottopone, con esito negativo, a due controlli sierologici su tutti gli animali di età superiore a nove mesi effettuati dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL a distanza di almeno tre mesi, il primo dei quali ad almeno trenta giorni dalla macellazione degli animali risultati positivi.

3. Nel caso in cui gli animali risultati positivi siano in numero limitato, cioè l'infezione abbia una prevalenza inferiore o uguale al 10 per cento, la qualifica può essere mantenuta se gli animali risultati positivi sono macellati entro otto giorni dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento o isolati dal resto dell'allevamento in attesa della macellazione e se tutti gli altri animali dell'azienda di età superiore a nove mesi risultano negativi ad un test sierologico eseguito almeno ventun giorni dopo l'eliminazione o l'isolamento dell'ultimo animale risultato positivo.

4. La qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, è revocata dal servizio veterinario competente dell'Azienda USL nel caso in cui le condizioni di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, non siano rispettate.

5. La sospensione e la revoca della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, sono comunicate alla struttura competente per l'inserimento nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

Art. 9

(Introduzione di animali nelle aziende)

1. Nelle aziende situate sul territorio della regione è vietata l'introduzione di animali risultati positivi al test ELISA-IBR o ELISA IBRgE.

2. Gli animali di età superiore ai nove mesi introdotti nelle aziende situate sul territorio della regione devono:

a) provenire da aziende in possesso della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2;

b) possedere apposito certificato sanitario;

c) risultare negativi ad un controllo sierologico per BHV-1 effettuato mediante test ELISA IBR o ELISA IBRgE nei trenta giorni precedenti l'introduzione con oneri a carico delle aziende richiedenti.

3. L'esito e il tipo di test sierologico utilizzato deve essere riportato sul certificato sanitario di cui al comma 2, lettera b).

Art. 10

(Introduzione di animali negli alpeggi)

1. Negli alpeggi situati sul territorio della regione possono essere introdotti esclusivamente animali provenienti da aziende in possesso della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2.

2. E' consentito l'invio in alpeggio in promiscuità dei soli animali sieronegativi appartenenti ad allevamenti positivi, purché siano stati immunizzati con vaccino deleto inattivato o attenuato non più di sessanta giorni e non meno di quindici giorni prima della monticazione.

3. L'esito e la data di avvenuta vaccinazione devono essere attestati sul passaporto dell'animale.

Art. 11

(Partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootecniche o batailles)

1. La partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootecniche o batailles è consentita solamente ad animali appartenenti ad aziende in possesso della qualifica di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 12

(Contributi per sostituzione di capi positivi)

1. Gli allevatori possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 (Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico), per l'acquisto di animali in sostituzione di quelli risultati positivi al virus BHV-1, di cui abbiano la proprietà da almeno un anno, fino ad un massimo di sei animali.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per la sostituzione di animali risultati positivi al virus BHV-1 tramite rimonta interna.

3. Il numero massimo di animali ammessi a contributo è ridefinito annualmente con deliberazione dalla Giunta regionale sulla base della percentuale di incidenza della malattia rilevata l'anno precedente, previo parere della Commissione consiliare competente.

4. Possono beneficiare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

5. Nelle aziende in cui vi sono più detentori o proprietari di animali, questi sono considerati come singoli allevatori, ai fini di cui al comma 4, nel caso in cui siano iscritti alla pertinente sezione del registro delle imprese e, in qualità di titolari di azienda, negli elenchi dei coltivatori diretti detenuti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché siano in possesso dei requisiti necessari per la corresponsione dell'indennità compensativa di cui al programma di sviluppo rurale regionale (PSR).

6. Gli animali acquistati con i contributi di cui al comma 1 non possono essere ceduti se non sono decorsi otto mesi dalla data di introduzione nell'allevamento.

7. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi esclusivamente per l'acquisto di animali di sesso femminile di età compresa fra ventiquattro mesi e sei anni, accertata al momento della data di introduzione nell'azienda dai dati contenuti nell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

8. I contributi di cui al comma 2 possono essere concessi per la sostituzione di animali di sesso femminile di età compresa fra ventiquattro e trentasei mesi, accertata al momento della macellazione dell'animale risultato positivo al virus BHV-1, a condizione che l'azienda non aumenti il capitale bovino calcolato in UBA (Unità Bestiame Adulto) risultante all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993 alla data della prova sierologica.

Art. 13

(Importi)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce il valore commerciale di riferimento per le categorie di bovini di razze autoctone iscritte nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

2. In deroga a quanto previsto all'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 3/2002, l'entità dei contributi di cui all'articolo 12 è fissata nella misura massima del 70 per cento del valore commerciale di cui al comma 1, per l'acquisto di ogni singolo animale in sostituzione di quello risultato positivo al virus BHV-1, e nella misura massima del 50 per cento del medesimo valore commerciale, per la sostituzione tramite rimonta interna.

Art. 14

(Misure di compensazione)

1. Al fine di incentivare l'attuazione del programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 di cui all'articolo 3, è concessa una misura di compensazione annuale fino ad un massimo di euro 40 per ogni animale risultato negativo di età superiore a dodici mesi presente nelle aziende che hanno ottenuto la qualifica di cui all'articolo 6, comma 2, e l'attestazione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Possono beneficiare della misura di compensazione di cui al comma 1 gli allevatori iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993.

Art. 15

(Presentazione delle domande e concessione dei contributi e delle misure di compensazione)

1. Le domande dirette all'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 12 e delle misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono presentate alla struttura competente.

2. Il dirigente della struttura competente valuta l'ammissibilità della domande presentate e procede all'erogazione dei contributi e delle misure di compensazione, secondo i parametri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 19.

3. Le misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352. (2)

4. I contributi di cui all'articolo 12 e le misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono concessi sino all'ottenimento, da parte della Regione, della qualifica di territorio indenne rilasciata dalla Commissione europea e compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento del bilancio regionale assegnato; qualora le domande superino le risorse finanziarie disponibili, i contributi e le misure di compensazione sono ridotte proporzionalmente in base al numero delle domande.

Art. 16

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui all'articolo 12 non sono cumulabili con altri benefici, anche di natura assicurativa, previsti per le medesime finalità.

Art. 17

(Revoca dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 12 sono revocati:

a) in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 6;

b) in caso di morte dell'animale sostituito durante il periodo minimo di detenzione di cui all'articolo 12, comma 6, fatta eccezione per gli eventi accidentali e indipendenti dalla volontà dell'allevatore.

2. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare del contributo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.

3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 18

(Contributo all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è concesso un trasferimento annuale all'Associazione nazionale allevatori bovini di razza valdostana (ANABORAVA) per l'acquisto di colostro artificiale.

Art. 19

(Rinvio)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, gli ulteriori criteri e modalità nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, utili al fine della concessione dei contributi e delle misure di compensazione di cui alla presente legge.

Art. 20

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni di cui alla presente legge si applica, ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), la sanzione amministrativa da un minimo di 215,19 euro ad un massimo di 1.291,14 euro.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono contestate dall'Azienda USL e irrogate dal Presidente della Regione.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4, 12, 14 e 18 è determinato complessivamente in annui euro 1.400.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014:

a) nell'U.P.B. 01.10.02.10 (Interventi per la promozione e la tutela della zootecnia) per annui euro 300.000;

b) nell'U.P.B 01.10.02.20 (Interventi d'investimento e sviluppo nel settore dell'allevamento zootecnico) per annui euro 1.100.000.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio:

a) nell'UPB 01.10.02.10 per annui euro 1.200.000;

b) nell'UPB 01.10.02.20 per annui euro 200.000.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle revoche dei contributi di cui all'articolo 17 e dalle sanzioni di cui all'articolo 20 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, lettera a), 10, commi 1 e 2, e 11 non si applicano, limitatamente all'anno 2012, nei confronti di animali negativi al virus BHV-1 e di animali negativi al virus BHV-1 vaccinati, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e n), iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento di cui alla l.r. 17/1993, provenienti da aziende negative e da aziende positive, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettere p) e q); le aziende positive, nel caso dell'invio in alpeggio, devono provvedere prima della monticazione alla macellazione degli animali risultati positivi e alla vaccinazione degli animali negativi.

2. In deroga all'articolo 3, comma 2, lettera c), e limitatamente all'anno 2012, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, il periodo entro cui provvedere alla macellazione degli animali risultati positivi, che sono separati dai restanti animali negativi all'interno dell'azienda, è di novanta giorni.

3. Limitatamente all'anno 2012, il primo controllo sierologico successivo alla macellazione degli animali risultati positivi è effettuato a distanza di almeno ventuno giorni dalla stessa, unicamente nelle aziende positive dove, a seguito di valutazione del servizio veterinario competente dell'Azienda USL, la sieroconversione è indice di circolazione virale.

Art. 23

(Clausola valutativa)

1. Al fine di monitorare l'attuazione della presente legge e di verificarne l'impatto e l'efficacia, la Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività realizzata e sui risultati ottenuti in attuazione della legge stessa.

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Protocollo diagnostico sierologico

(articolo 4, comma 2)

1) Su tutti gli animali non vaccinati e vaccinati con vaccino deleto viene effettuato il test ELISA IBR per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1.

2) Se il risultato del test ELISA IBR è positivo si procede al test ELISA IBR gB.

3) Se il risultato del test ELISA IBR gB è ancora positivo si procede secondo le modalità di cui ai punti 4 e 5.

4) Nel caso di animale non vaccinato, il campione analizzato dalla sezione di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è inviato alla sede centrale dello stesso Istituto per il test della sieroneutralizzazione. Se il risultato del test è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.

5) Nel caso di animale vaccinato con vaccino deleto, la sezione di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta procede al test ELISA-IBRgE.

6) Se l'animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, lo stesso campione analizzato viene inviato, per la conferma, alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta per un nuovo test ELISA-IBRgE. Se il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se invece il risultato è negativo, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.

7) Se l'animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, con un risultato vicino al cut-off, che rappresenta il valore in densità ottica del test, tale esito viene riportato sul rapporto di prova e sul passaporto, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA- IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto è da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo, con un risultato vicino al cut-off, il giudizio sulla positività o negatività dell'animale è delegato al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che deciderà sulla base della situazione epidemiologica dell'azienda. Se il gruppo tecnico giudica l'animale negativo, l'animale è da considerarsi negativo e tale giudizio è riportato sul passaporto per i monitoraggi successivi. Se invece è giudicato positivo, l'animale è da abbattere.

8) Gli esiti degli accertamenti sierologici preventivi all'introduzione di animali nelle aziende sono gestiti secondo le modalità descritte nei punti da 1 a 7. Nel caso di risultato positivo vicino al cut-off di cui al punto 7 e di successiva delega al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, se l'indagine sierologica sull'intero allevamento è stata svolta più di 30 giorni prima dell'accertamento sul singolo animale, il giudizio sull'animale medesimo è contestuale ad un nuovo monitoraggio sierologico effettuato sull'intero allevamento.

(1) Lettera modificata dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) recitava:

"b) il monitoraggio sierologico su almeno un campione individuale di sangue prelevato ogni dodici mesi da tutti gli animali da riproduzione o da produzione di età superiore a dodici mesi presenti nell'azienda;".

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 25 maggio 2015, n. 13.

"Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 15 recitava:

3. Le misure di compensazione di cui all'articolo 14 sono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.".