Legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 - Testo vigente

Legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4

Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà.

(B.U. 8 febbraio 2005, n. 6)

Art. 1

(Anticipazione del trattamento di integrazione salariale)

1. Al fine di sovvenire alle imprese che procedono all'anticipazione delle integrazioni salariali e di assicurare la continuità del reddito dei lavoratori in caso di sospensione o di riduzione dell'attività produttiva, la Giunta regionale è autorizzata a costituire presso la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (Finaosta SpA) un apposito fondo per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale, in tutti i casi in cui sia consentito il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero all'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, con riferimento alle unità aziendali ubicate in Valle d'Aosta delle imprese in cui sono occupati i lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 2

(Condizioni per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale)

1. L'impresa interessata ad attivare il procedimento per l'erogazione di anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale inoltra alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda corredata del verbale di esame congiunto della situazione aziendale e dei pareri resi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91), e di copia dell'istanza inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e successive modificazioni.

2. Le imprese forniscono altresì specifica indicazione dei trattamenti spettanti, a titolo di integrazione salariale, a ciascuno dei lavoratori interessati dalla sospensione o dalla riduzione dell'attività lavorativa.

3. Qualora ricorrano, in base alla normativa vigente, casi in cui sia consentita la sospensione dei lavoratori prima dell'effettuazione dell'esame congiunto della situazione aziendale, l'impresa, oppure il curatore, il liquidatore o il commissario, può inoltrare la domanda di anticipazione di cui al comma 1 anche prima dell'espletamento dell'esame congiunto, fornendo adeguata motivazione che giustifichi l'avvenuta sospensione.

4. L'impresa che abbia stipulato contratti di solidarietà in base alla normativa vigente inoltra alla struttura competente apposita domanda corredata della documentazione richiesta ai fini della concessione delle integrazioni salariali previste in caso di stipula di detti contratti, e comunque idonea a consentire l'individuazione dei lavoratori aventi diritto alle integrazioni e della misura delle stesse, nonché della comunicazione relativa alla verifica dei presupposti di legge effettuata dalla competente direzione provinciale del lavoro.

5. Le domande di anticipazione contengono espresso impegno delle imprese richiedenti di procedere al rimborso di quanto ad esse pervenga a seguito del pagamento dell'integrazione salariale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche qualora le imprese si avvalgano del conguaglio tra contributi altrimenti dovuti ed integrazioni.

6. Nelle domande è altresì espresso l'impegno delle imprese richiedenti a:

a) rimborsare la differenza tra le misure dei trattamenti salariali da esse indicate e quelle effettivamente riconosciute dall'INPS;

b) rimborsare le somme anticipate nel caso in cui l'istanza di trattamento di integrazione salariale non sia accolta;

c) pagare ai lavoratori l'importo corrispondente al trattamento di integrazione salariale nel periodo di paga relativo al mese in cui ricevono l'anticipazione richiesta.

Art. 3

(Concessione ed erogazione delle anticipazioni)

1. Le anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale sono concesse, entro quindici giorni dalla presentazione delle domande di cui all'articolo 2, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

2. Le anticipazioni, comprensive dell'eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore alla durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesto. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale sia già quantificata, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 750 mensili, al netto degli oneri di legge; nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale non sia determinabile, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 600 mensili, al netto degli oneri di legge (1).

3. Le anticipazioni sono erogate da Finaosta SpA, anche avvalendosi delle banche che con essa stipulino apposite convenzioni.

Art. 4

(Mandato irrevocabile a riscuotere)

1. Nei casi in cui l'impresa richieda il pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori, ai fini della concessione delle anticipazioni di cui alla presente legge ciascun lavoratore avente diritto ha l'obbligo di rilasciare a Finaosta SpA o alla banca erogatrice mandato irrevocabile a riscuotere le somme erogate dall'INPS, con riferimento al periodo in cui ha beneficiato delle anticipazioni.

Art. 5

(Casi di esclusione dalle anticipazioni)

1. Le anticipazioni di cui alla presente legge non possono essere concesse ai lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale che rifiutino di essere avviati ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequentino regolarmente ovvero non accettino l'offerta di un lavoro a tempo determinato o indeterminato, con inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 15 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza, quando le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione, si svolgono in un luogo che non dista più di trenta chilometri dal luogo di residenza del lavoratore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ad esclusione di quelle relative alle iniziative di formazione professionale, ai lavoratori aventi diritto al trattamento di integrazione salariale a seguito di un processo di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

Art. 6

(Imprese in condizioni particolari)

1. Le anticipazioni possono essere concesse anche ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 della l. 223/1991, previo ottenimento, in ogni caso, dell'autorizzazione alla prededuzione dall'attivo fallimentare di quanto ricevuto a titolo di anticipazione.

2. In caso di procedure di liquidazione a seguito di scioglimento dell'impresa, la prosecuzione o la concessione delle anticipazioni è subordinata al rilascio da parte della medesima di idonee garanzie per l'integrale recupero del credito sorto successivamente alla data di scioglimento (2).

2bis. Le anticipazioni possono essere concesse anche direttamente ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate fallite, a seguito di domanda presentata dal singolo lavoratore, nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura di cui all'articolo 2; in caso di anticipazioni concesse direttamente ai lavoratori, non sono necessarie le autorizzazioni e le garanzie di cui ai commi 1 e 2 (3).

Art. 7

(Anticipazioni di crediti di lavoro ai dipendenti di imprese in condizioni particolari)

1. Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro), possono essere concesse anticipazioni sulle somme da erogarsi da parte dell'INPS a liquidazione di crediti di lavoro non corrisposti dal datore di lavoro e maturati presso unità aziendali ubicate in Valle d'Aosta.

2. Le anticipazioni sono a carico del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1.

3. Il lavoratore interessato all'erogazione delle anticipazioni inoltra alla struttura competente apposita istanza, corredata della domanda e della relativa documentazione presentata alla sede INPS territorialmente competente.

4. Le anticipazioni sui crediti di lavoro sono concesse e sono erogate, rispettivamente, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 3.

5. Il lavoratore ha l'obbligo di rilasciare a Finaosta SpA o alla banca erogatrice mandato irrevocabile a riscuotere le somme erogate dall'INPS, con riferimento al periodo in cui ha beneficiato delle anticipazioni.

Art. 7bis

(Interventi a sostegno degli adempimenti finalizzati all'accesso dei lavoratori ai trattamenti di integrazione salariale o alla loro anticipazione) (4)

1. Allo scopo di consentire l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali vigenti in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, relativamente alle imprese che si trovino in condizioni particolari, la copertura degli oneri correlati ai relativi adempimenti obbligatori in materia di lavoro e richiesti dagli enti erogatori, effettuati da professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali a ciò autorizzati dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i casi, correlati alle condizioni particolari delle imprese, e le modalità di concessione dei benefici finanziari di cui al comma 1.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.520.000 per l'anno 2005 e in euro 20.000 per l'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, per l'anno 2005, per euro 20.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 codice A.5. (Anticipazione del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria ai lavoratori aventi diritto) e per euro 1.500.000 mediante trasferimento della relativa somma dai fondi esistenti presso la gestione speciale di Finaosta SpA. Per l'anno 2006, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.16. (Interventi nel settore della politica del lavoro), mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005 codice A.5. (Anticipazione del trattamento di Cassa integrazione salariale straordinaria ai lavoratori aventi diritto).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì alle imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di accesso alla cassa integrazione guadagni straordinaria o all'integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà e che non abbiano ancora ottenuto il relativo decreto di concessione.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le modalità di costituzione e di funzionamento del fondo di cui all'articolo 1;

b) i casi, correlati a situazioni particolari riferite allo stato delle imprese richiedenti oppure alla tutela delle lavoratrici madri, nei quali è consentito il pagamento diretto ai lavoratori del trattamento di integrazione salariale anche al di fuori dei casi di cui all'articolo 4.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. Le anticipazioni, comprensive dell'eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui all'atto della presentazione della domanda di anticipazione non sia già quantificata la misura del trattamento di integrazione salariale, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a 750 euro mensili, al netto degli oneri di legge.".

(2) Comma così modificato dall'art. 19, comma 2, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. In caso di procedure di liquidazione a seguito di scioglimento dell'impresa, la prosecuzione o la concessione delle anticipazioni è subordinata al rilascio da parte della medesima di idonee garanzie per l'integrale recupero del credito sorto successivamente alla data di scioglimento; tali garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori."

(3) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 3, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

(4) Articolo inserito dall'art. 34, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.