Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 - Testo storico

Legge regionale 20 aprile 2004, n. 4

Bollettino Ufficiale regionale 11 05 2004, n. 19

Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI E POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

SEZIONE I

RIFUGI ALPINI E BIVACCHI

Art. 2 - Soggetti beneficiari

Art. 3 - Iniziative agevolabili

Art. 4 - Contributi in conto capitale

Art. 5 - Requisiti delle strutture di nuova realizzazione

SEZIONE II

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

Art. 6 - Soggetti beneficiari

Art. 7 - Iniziative agevolabili

Art. 8 - Contributi in conto capitale

Art. 9 - Requisiti delle strutture di nuova realizzazione

SEZIONE III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 10 - Presentazione delle domande

Art. 11 - Istruttoria

Art. 12 - Concessione e revoca delle agevolazioni

Art. 13 - Cumulabilità

Art. 14 - Rinvio

SEZIONE IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15 - Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni

Art. 16 - Vigilanza

Art. 17 - Revoca

Art. 18 - Sanzioni

CAPO III

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO

Art. 19 - Definizione

Art. 20 - Esercizio della professione

Art. 21 - Abilitazione professionale

Art. 22 - Elenco professionale regionale

Art. 23 - Cancellazione dall'elenco professionale regionale

Art. 24 - Obbligo di aggiornamento

Art. 25 - Associazione di categoria

Art. 26 - Vigilanza e controlli

Art. 27 - Sanzioni

Art. 28 - Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 - Disposizioni finanziarie

Art. 30 - Abrogazioni

Art. 31 - Disposizione transitoria

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, allo scopo di garantire la diffusione e la pratica delle attività legate alla frequentazione degli ambienti montani e alla percorrenza dei sentieri pedestri, promuove l'attuazione di iniziative volte allo sviluppo del turismo alpinistico ed escursionistico attraverso la valorizzazione di rifugi e bivacchi, presidi della montagna e tradizionali luoghi di accoglienza dei suoi frequentatori.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino, nonché la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti di cui agli articoli 2 e 6, operanti sul territorio regionale nel settore del turismo alpinistico ed escursionistico.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DI RIFUGI ALPINI, BIVACCHI E POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

SEZIONE I

RIFUGI ALPINI E BIVACCHI

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4 i proprietari delle strutture destinate a rifugio o bivacco; nel caso di strutture di nuova realizzazione, le agevolazioni possono essere concesse ai proprietari dei terreni o ad altri soggetti che realizzino gli interventi previa autorizzazione dei proprietari o di chi abbia la disponibilità dei terreni stessi.

2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di rifugi alpini.

Art. 3

(Iniziative agevolabili)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4 le seguenti strutture:

a) i rifugi posti sopra i 2.500 metri sul livello del mare (s.l.m.), raggiungibili esclusivamente con mulattiere, sentieri, morene e ghiacciai;

b) i rifugi posti sopra i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

c) i rifugi posti sotto i 2.500 metri s.l.m., raggiungibili con mulattiere, sentieri, morene, strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune;

d) i rifugi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b) e c);

e) i bivacchi fissi non custoditi posti ad una quota superiore ai 2.000 metri s.l.m..

2. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 4 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuove strutture;

b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti;

c) realizzazione, sostituzione o manutenzione straordinaria di teleferiche, di centraline idroelettriche, di impianti solari, eolici o di gruppi elettrogeni o di cogenerazione, utili alla produzione di energia funzionale all'utilizzo della struttura;

d) divallamento di rifiuti e di acque reflue.

3. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi il trasporto, anche mediante elicottero, dei materiali ed impianti tecnici;

b) acquisto di aree, di fabbricati o di porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 2, lettere a) e b);

c) acquisto di nuovi arredi;

d) acquisto dell'attrezzatura di soccorso indicata negli elenchi redatti dal Soccorso alpino valdostano;

e) impiego dell'elicottero per il divallamento dei rifiuti e delle acque reflue;

f) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del 10 per cento dell'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

Art. 4

(Contributi in conto capitale)

1. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c) ed f), le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nei seguenti limiti percentuali massimi:

a) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e), 70 per cento della spesa ammissibile;

b) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), 50 per cento della spesa ammissibile;

c) per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), 40 per cento della spesa ammissibile.

2. I limiti massimi di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni sono i seguenti:

a) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b): euro 1.000.000;

b) per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c): euro 150.000.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

4. Limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), alle quali sia stata riconosciuta, con deliberazione della Giunta regionale, una particolare ed effettiva importanza strategica dal punto di vista escursionistico o sci-alpinistico, sulla base di criteri approvati dalla Giunta medesima, i limiti percentuali massimi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono maggiorati rispettivamente di dieci e di venti punti.

5. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile.

6. Per le spese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le agevolazioni sono concesse mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che stabilisce altresì le modalità di effettuazione delle operazioni di divallamento, nonché sulla base di un valore convenzionale relativo al minuto di volo di elicottero, stabilito secondo appositi parametri di calcolo approvati dalla medesima Giunta.

7. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

8. Nel caso di realizzazione di nuove strutture o di ampliamento di strutture già esistenti, la concessione delle agevolazioni è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario dell'agevolazione di concedere alla Regione un diritto di prelazione in caso di alienazione dell'immobile, da trascrivere, a cura e a spese del beneficiario, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio. Le condizioni e le modalità di esercizio della prelazione sono definite nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, tenuto conto dell'ammontare del contributo concesso per l'iniziativa agevolata. Nel caso di strutture appartenenti a sezioni del Club Alpino Italiano (CAI), la Regione può esercitare il proprio diritto di prelazione nel solo caso in cui la prelazione non sia stata esercitata da altra sezione del CAI con le modalità indicate nei rispettivi statuti.

Art. 5

(Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4, le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere poste a supporto di un itinerario regolarmente classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di sentieri, oppure svolgere un'adeguata funzione di supporto logistico per gli itinerari alpinistici o sci-alpinistici, risultante da una dettagliata relazione illustrativa delle opportunità alpinistiche offerte dalla zona in cui la struttura è situata;

b) essere poste ad una quota di almeno 500 metri più elevata oppure ad una distanza, misurata in proiezione orizzontale, di almeno 3.000 metri dalla più prossima strada aperta al pubblico transito o dalla stazione di un impianto funiviario in esercizio pubblico, assunto come riferimento per il calcolo della distanza il punto più vicino, su base planimetrica, alla struttura oggetto dell'iniziativa;

c) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), essere situate a non meno di 400 metri di dislivello di percorrenza, intendendo come tale la differenza di quota che occorre coprire per raggiungere la struttura oggetto dell'iniziativa, o di 3.500 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura già esistente e regolarmente funzionante;

d) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), essere situate a non meno di 300 metri di dislivello di percorrenza, o di 2.000 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura o da un rifugio già esistente e regolarmente funzionante;

e) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), disporre di almeno trenta posti letto, oltre ad un ricovero d'emergenza con almeno sei posti letto, a beneficio delle persone in difficoltà anche nei periodi di chiusura;

f) limitatamente alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), disporre di almeno sei posti letto e di un servizio igienico che risponda alle caratteristiche previste dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

g) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

2. La Giunta regionale può stabilire con propria deliberazione, adottata sulla base di appositi criteri definiti dalla medesima Giunta, che il requisito di cui al comma 1, lettera c), non trovi applicazione nel caso di rifugi posti al servizio di itinerari alpinistici o sci-alpinistici di particolare interesse non adeguatamente serviti da altri rifugi.

SEZIONE II

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)

Art. 6

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8 i proprietari degli immobili da destinare o destinati a posti tappa escursionistici (dortoirs) di cui all'articolo 11 della l.r. 11/1996.

2. Limitatamente alle spese di cui all'articolo 7, comma 2, lettere c) e d), possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche i gestori di dortoirs.

Art. 7

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 8 le seguenti iniziative:

a) realizzazione di nuove strutture;

b) ampliamento, arredamento, ristrutturazione, adeguamento normativo, tecnico o funzionale, e manutenzione straordinaria di strutture esistenti.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi il trasporto e gli impianti tecnici;

b) acquisto di aree, di fabbricati o porzioni di fabbricati finalizzati alle iniziative di cui al comma 1;

c) acquisto di nuovi arredi;

d) acquisto di materiali di soccorso;

e) progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché spese relative all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel limite complessivo del 10 per cento dell'importo previsto per la realizzazione dell'iniziativa alla quale le medesime spese si riferiscono.

Art. 8

(Contributi in conto capitale)

1. Per le spese di cui all'articolo 7, comma 2, le agevolazioni sono concesse, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.

2. Il limite massimo di spesa ammissibile per poter beneficiare delle agevolazioni è di euro 250.000, al netto degli oneri fiscali.

3. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Art. 9

(Requisiti delle strutture di nuova realizzazione)

1. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 8, i dortoirs che siano di nuova realizzazione devono possedere i seguenti requisiti minimi:

a) essere posti a supporto di un itinerario regolarmente classificato ai sensi della normativa regionale vigente in materia di sentieri;

b) essere situati a non meno di 3.500 metri in proiezione orizzontale da un'analoga struttura già esistente e regolarmente funzionante;

c) uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'articolo 12 della l.r. 11/1996, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 10

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge sono presentate alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture alpinistiche ed escursionistiche, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte all'istruttoria di cui all'articolo 11.

2. Le domande per la concessione delle agevolazioni sono presentate entro il 15 marzo di ogni anno; la struttura competente provvede a formare apposita graduatoria delle stesse, secondo criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La graduatoria di cui al comma 2 è formata entro il 31 maggio successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è approvata con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 11

(Istruttoria)

1. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui la domanda per la concessione delle agevolazioni si riferisce, anche in rapporto all'effettivo interesse turistico-commerciale, nonché alla pertinenza e alla compatibilità delle spese previste in relazione all'iniziativa da finanziare.

2. Nell'ambito dell'istruttoria, limitatamente alle domande di agevolazione concernenti le strutture di nuova realizzazione, la struttura competente richiede all'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), al Comune territorialmente competente e all'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25 motivato parere sull'effettivo interesse delle strutture stesse sotto il profilo escursionistico, alpinistico o sci-alpinistico.

Art. 12

(Concessione e revoca delle agevolazioni)

1. La concessione delle agevolazioni, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'articolo 17 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 13

(Cumulabilità)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili sino ad un massimo del 90 per cento con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. Il richiedente l'agevolazione è tenuto a dichiarare di aver beneficiato, di aver richiesto di beneficiare o che intende richiedere di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 14

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente sezione è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

SEZIONE IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15

(Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni)

1. Le agevolazioni relative alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera b), e 7, comma 2, lettera b), non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non sono trascorsi più di venti anni dalla concessione della precedente agevolazione.

2. Per le strutture di cui all'articolo 3, comma 1, per le quali non sia assicurata una custodia continuativa, i beneficiari delle agevolazioni sono tenuti ad effettuare adeguate verifiche dello stato di manutenzione delle strutture, nonché della qualità e della quantità dell'equipaggiamento e delle dotazioni, intervenendo tempestivamente al fine di rimuovere le carenze o gli inconvenienti che possano comprometterne la funzionalità, nonché curando la periodica rimozione e il divallamento dei rifiuti accumulatisi.

3. I soggetti beneficiari sono obbligati a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni agevolati, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di erogazione dell'agevolazione:

a) trenta anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere a) e b), e 7, comma 2, lettere a) e b);

b) dieci anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c), e 7, comma 2, lettera c);

c) cinque anni, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera d), e 7, comma 2, lettera d).

4. Il vincolo sugli immobili di cui al comma 3 è reso pubblico a cura e spese del soggetto beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

5. Qualora il soggetto beneficiario, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, intenda alienare o cedere i beni agevolati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

6. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni agevolati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'agevolazione deve provvedere a restituire l'intero ammontare del contributo in conto capitale, maggiorato degli interessi, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

7. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'agevolazione, tenuto conto del periodo effettivo di utilizzo del bene, in misura comunque non inferiore al 30 per cento dell'ammontare del contributo concesso, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 6.

8. Le agevolazioni percepite non devono essere restituite qualora i beni finanziati siano sostituiti con altri della stessa natura, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

Art. 16

(Vigilanza)

1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sui programmi e sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, nonché di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione.

Art. 17

(Revoca)

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:

a) non adempia agli obblighi di cui all'articolo 15, commi 2 e 3;

b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti le opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime;

c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 3, comma 3, lettere b), c) e d) e 7, comma 2, lettere b), c) e d), riguardanti l'acquisto di immobili e forniture, entro due anni dalla data di concessione dell'agevolazione. Qualora le iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il predetto termine decorre dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione medesima.

3. In caso di revoca, l'agevolazione percepita è restituita entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 6. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Art. 18

(Sanzioni)

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

CAPO III

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GESTORE DI RIFUGIO ALPINO

Art. 19

(Definizione)

1. Per gestore di rifugio alpino si intende chi, per professione, assicura l'esercizio e la custodia delle strutture ricettive di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 11/1996.

Art. 20

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale istituito presso la struttura competente.

Art. 21

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione per l'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino si consegue mediante la partecipazione a un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale. I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente anche avvalendosi della collaborazione di enti, pubblici o privati, operanti nel settore della formazione professionale. Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;

c) assolvimento dell'obbligo scolastico;

d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al corso.

3. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25, stabilisce il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami, da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento.

5. Ai fini della partecipazione al corso di formazione e all'esame di cui al comma 1, è ammesso il riconoscimento di crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).

Art. 22

(Elenco professionale regionale)

1. L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia ai candidati risultati idonei agli esami finali l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale di cui al comma 2.

2. I soggetti che hanno conseguito l'attestato di abilitazione, per i quali sia accertata l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti in un apposito elenco professionale regionale, istituito presso la struttura competente, che ne cura la pubblicazione annuale, nel Bollettino ufficiale della Regione, entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla struttura competente ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

4. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 ne fanno richiesta alla struttura competente che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

5. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

Art. 23

(Cancellazione dall'elenco professionale regionale)

1. La cancellazione dall'elenco professionale di cui all'articolo 22 è disposta dal dirigente della struttura competente nei seguenti casi:

a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;

b) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

Art. 24

(Obbligo di aggiornamento)

1. Ai fini dell'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali organizzati con le modalità di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale autorizza, con propria deliberazione, lo svolgimento dell'attività di aggiornamento attuata mediante la partecipazione a corsi organizzati dalla struttura competente, sentita l'associazione di categoria individuata ai sensi dell'articolo 25.

3. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente della struttura competente autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

4. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 25

(Associazione di categoria)

1. I pareri di cui agli articoli 11, comma 2, 21, comma 4, e 24, comma 2, sono espressi dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale.

2. E' considerata maggiormente rappresentativa l'associazione di categoria individuata dalla Giunta regionale, tenuto conto del numero degli aderenti.

Art. 26

(Vigilanza e controlli)

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo provvedono i Comuni.

Art. 27

(Sanzioni)

1. Chiunque eserciti le attività riservate alla figura professionale di gestore di rifugio alpino senza essere in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1, o senza essere iscritto nell'elenco professionale regionale di cui all'articolo 22, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 1.500.

2. Per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della l. 689/1981.

Art. 28

(Modificazioni all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

"2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del gestore dei seguenti requisiti:

a) conseguimento dell'attestato di abilitazione ed iscrizione nel relativo elenco professionale regionale ai sensi della normativa regionale vigente in materia di disciplina della professione di gestore di rifugio alpino;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, certificata da un medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione.".

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 29

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 73.000 per l'anno 2004 ed in annui euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 64915 (Contributi a privati per la realizzazione di interventi volti a promuovere lo sviluppo alpinistico ed escursionistico), dello stesso obiettivo programmatico, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 27 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21:

a) le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1;

b) gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

c) le lettere h) ed i) del comma 2, nonché il comma 3 dell'articolo 14;

d) il comma 2 dell'articolo 15.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 21/1993 le parole "lettere c), d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c)".

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 21/1993 le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".

Art. 31

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'articolo 10, comma 2, è fissato al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo. La graduatoria è formata dalla struttura competente nel termine ulteriore di sessanta giorni.

2. Nella graduatoria di cui al comma 1 sono altresì inserite le domande di agevolazione presentate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 30 e per le quali non sia stato ancora adottato, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcun provvedimento di concessione e di impegno di spesa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della l.r. 21/1993 continuano a trovare applicazione sino alla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 21, comma 1.

4. L'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993 consente a chi non abbia già, alla data di cui al comma 3, ottenuto l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 11/1996 di richiedere il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al medesimo articolo, per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di cui al comma 3.

5. In ogni caso, entro tre anni dalla data di cui al comma 3, i gestori di rifugi alpini, ancorché in possesso dell'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993, debbono conseguire l'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1. L'idoneità conseguita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 21/1993 costituisce credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi e agli esami finalizzati al rilascio dell'abilitazione di cui all'articolo 21, comma 1, secondo le modalità stabilite con deliberazione dalla Giunta regionale.