Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39 - Testo vigente
Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 39
Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). Modificazioni e disposizioni applicative della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).
(B.U. 4 gennaio 2000, n. 1).
INDICE
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 9
Art. 1 - Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Art. 2 - Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992
Art. 3 - Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992
Art. 4 - Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992
Art. 5 - Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992
Art. 6 - Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 9/1992
Art. 7 - Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992
CAPO II
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1997, N. 2
Art. 8 - Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
Art. 9 - Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997
Art. 10 - Disposizioni applicative
Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1992, N. 9
(Modificazioni all'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9).
1. (1).
2. (2).
(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 9/1992). (3)
(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 9/1992). (4)
(Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992). (5)
(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 9/1992).
1. (6).
2. (7).
(Inserimento dell'articolo 11 bis alla l.r. 9/1992). (8)
(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 9/1992). (9)
CAPO II
MODIFICAZIONI E DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1997, N. 2
(Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2).
1. (10).
2. (11).
(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 2/1997). (12)
(Disposizioni applicative).
1. L'obbligo, in capo al gestore delle piste, di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dall'articolo 6, comma 1, della l.r. 2/1997, decorre, limitatamente ai gestori delle piste di sci di fondo, a partire dalla stagione invernale 2000/2001, ancorché antecedentemente a tale data si sia provveduto all'indizione dei corsi previsti dall'articolo 5 e dall'articolo 10, comma 1, della l.r. 2/1997.
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(1) Sostituisce la lettera e) del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(2) Inserisce la lettera hbis) al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(3) Inserisce il comma 1bis all'art. 8 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(4) Inserisce il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(5) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera b), della L.R. 4 agosto 2010, n. 29.
Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:
"(Modificazioni all'articolo 10 della l.r. 9/1992)
1. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1992 è sostituito dal seguente:
"3. Il Presidente della Commissione provvede, anche a mezzo telefonico, informatico o telematico, alla consultazione e alla convocazione della medesima.".".
(6) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(7) Inserisce il comma 2bis all'art. 11 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(8) Inserisce l'art. 11bis alla L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(9) Sostituisce l'art. 12 della L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(10) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(11) Inserisce la lettera dbis) al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.
(12) Sostituisce la lettera d) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 15 gennaio 1997, n. 2.