Legge regionale 20 giugno 1978, n. 39 - Testo storico

Legge regionale n. 39 del 20 06 1978

Bollettino ufficiale 31 8 1978 n. 8

Norme integrative della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33.

Art. 1

I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, possono essere concessi a comuni e consorzi di comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture per le quali siano gią stati erogati finanziamenti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 14, e 11 agosto 1976, n. 33.

Detti contributi sono concedibili anche se tali infrastrutture non sono esplicitamente menzionate nel piano regionale e nei piani comunitari di cui all’articolo 1 della citata legge 11 agosto 1976, n. 33, e comunque anche prima dell’approvazione dei piani medesimi.

Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere gią dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi dell’articolo 7 della citata legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.