Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 38

Interventi regionali a favore del settore termale.

(B.U. 2 giugno 1998, n. 24).

Art. 1.

(Finalità).

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a migliorare l'attività, l'organizzazione e la gestione delle terme di Saint-Vincent e Pré-Saint-Didier tramite l'ampliamento e la riqualificazione delle strutture termali ed annesse strutture alberghiere e di supporto unitariamente considerate quali complessi termali finalizzati alla cura e/o riabilitazione e/o promozione della salute (*).

Art. 2.

(Interventi finanziari).

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 4 i concessionari individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni, per le finalità di cui all'art. 1 (1).

2. Il Comune di Pré-Saint-Didier provvede, ai fini della presente legge, quale subconcessionario, secondo direttive della Giunta regionale emanate ai sensi della legge regionale 8 febbraio 1958, n. 1 (Norme procedurali per la ricerca e per la coltivazione e utilizzazione delle miniere in Valle d'Aosta).

Art. 3.

(Individuazione del concessionario). (2)

Art. 4.

(Modalità d'intervento).

1. Ai soggetti individuati all'art. 2 sono concessi mutui per la realizzazione dei progetti risultati vincitori che, per le finalità di cui all'art. 1, prevedano:

a) la ristrutturazione di edifici o complessi di edifici già esistenti nonché l'arredamento e la fornitura di attrezzature;

b) la costruzione di nuovi edifici nonché l'arredamento e la fornitura di attrezzature;

c) l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione delle strutture alberghiere connesse alle strutture termali di cui alle lett. a) e b) nonché la fornitura di arredamento.

2. I mutui vengono concessi nella proporzione pari al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. La spesa finanziabile inerente agli investimenti di cui al comma 1, lett. c), non deve risultare preponderante rispetto agli investimenti di cui al comma 1, lett. a) e b).

3. Il limite massimo dei finanziamenti previsti dal comma 1 è pari a lire 14 miliardi per ciascuno dei complessi termali individuati all'art. 1.

Art. 5.

(Deliberazione dei finanziamenti).

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati con mandato, senza rappresentanza, conferito dalla Giunta regionale alla Finanziaria regionale Valle d'Aosta S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.), senza alcun rischio per la stessa fatti salvi i rischi connessi alla diligenza del mandatario.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge non sono cumulabili per le medesime iniziative, entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge, con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato, da enti da esso delegati o da altri enti pubblici (**).

Art. 6.

(Durata dei mutui).

1. I mutui, della durata massima di anni venti più due di preammortamento, sono ammortizzabili mediante il versamento di rate semestrali posticipate, comprensive di restituzione di capitale e interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'art. 7.

2. Gli investimenti sono finanziati a partire dagli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), e devono essere ultimati entro quattro anni decorrenti dalla prima erogazione del mutuo. (2a)

3. Durante il periodo di cui al comma 1, sulle somme erogate sono corrisposti interessi calcolati secondo le modalità di cui all'art. 7.

4. Qualora, decorso il periodo di cui al comma 2, l'investimento finanziario non sia stato realizzato nella sua totalità, le somme erogate devono essere rimborsate a far tempo dalla predetta data, sulla base di un autonomo piano di ammortamento della durata massima di anni dieci più due di preammortamento. (2b)

5. L'erogazione delle somme residue è subordinata alla realizzazione degli investimenti non completati, la cui ultimazione deve essere perfezionata entro cinque anni, decorrenti dalla prima erogazione del mutuo. Il rimborso delle predette somme deve avvenire sulla base di un piano di ammortamento della durata massima di anni dieci più due di preammortamento.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, le eventuali somme ancora da erogare sono oggetto di revoca.

7. I termini di cui al presente articolo devono essere ridotti, qualora la scadenza della gestione prevista dai progetti vincitori di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati risulti antecedente (3).

Art. 7.

(Tasso d'interesse).

1. I mutui sono concessi ad un tasso d'interesse variabile, pari al quaranta per cento del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio, in vigore nel mese precedente a quello di stipulazione del contratto di mutuo, con un arrotondamento al mezzo punto inferiore nell'ipotesi di frazioni di punto.

2. Il tasso d'interesse determinato ai sensi del comma 1 è rivisto annualmente sulla base del tasso di riferimento per il settore del credito fondiario-edilizio, in vigore nel mese di settembre di ciascun anno.

Art. 8.

(Garanzie).

1. L'accensione dei mutui comporta l'acquisizione di ipoteche o di altre forme di garanzia indicate nei progetti risultati vincitori di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati (4).

Art. 9.

(Controlli tecnici, contabili e amministrativi).

1. I mutuatari devono consentire qualsiasi indagine richiesta dall'Amministrazione regionale inerente al controllo tecnico degli investimenti oggetto del finanziamento, nonché la regolare destinazione dei fondi.

2. La struttura regionale competente in materia di finanze provvede al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi della presente legge.

3. In caso di comprovata irregolarità, verificata dalle competenti strutture dell'Amministrazione regionale e/o su richiesta della FINAOSTA S.p.A., gli assessori regionali competenti possono proporre alla Giunta regionale l'adozione di un provvedimento di immediata estinzione del mutuo.

Art. 10.

(Vincoli e sanzioni).

1. Gli immobili oggetto delle provvidenze previste dalla presente legge non possono:

a) mutare la destinazione per la quale è stato concesso il finanziamento per la durata di preammortamento e di ammortamento del mutuo salvo che non si rientri comunque nelle finalità di cui all'art. 1;

b) essere ceduti a titolo gratuito o oneroso, per tutta la durata di preammortamento e di ammortamento del mutuo, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti nelle procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati (5).

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1, lett. a) o lett. b), comporta l'estinzione anticipata e immediata del mutuo e il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al quaranta per cento del debito residuo.

3. La trasgressione ai divieti di cui al comma 1 è accertata dalla FINAOSTA S.p.A..

Art. 11.

(Estinzione anticipata).

1. I mutuatari possono estinguere anticipatamente i mutui.

2. L'avvenuta estinzione anticipata del mutuo non comporta comunque l'abolizione, per tutta l'originaria durata di preammortamento e di ammortamento del mutuo, del vincolo di destinazione previsto dall'art. 10.

3. L'adozione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di cui all'art. 9, comma 3, comporta l'estinzione anticipata e immediata del mutuo e il versamento, a titolo di penale, di una somma pari al quaranta per cento del debito residuo.

Art. 12.

(Disposizioni procedurali).

1. Le disposizioni procedurali necessarie per l'applicazione delle norme della presente legge, ivi compresa la convenzione che regolamenta i rapporti tra l'Amministrazione regionale e la FINAOSTA S.p.A., sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per i fini di cui all'art. 4 la Giunta regionale è autorizzata a trasferire alla FINAOSTA S.p.A., in gestione speciale, la somma complessiva di lire 28 miliardi, di cui lire 2.000 milioni nell'anno 1999, lire 7.000 milioni nell'anno 2000 e, indicativamente, lire 10.000 milioni nell'anno 2001, lire 7.000 milioni nell'anno 2002 e lire 2.000 milioni nell'anno 2003. L'ammontare delle somme da trasferire alla gestione speciale sarà annualmente determinato con legge finanziaria.

2. Per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel quinquennio 1999/2003, con uno o più istituti di credito, nei limiti annui dell'ammontare dei finanziamenti da trasferire alla gestione speciale FINAOSTA S.p.A., mutui passivi per un importo complessivo non superiore a lire 28 miliardi, ad un tasso massimo del 7,50% e per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

3. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2, previsto in lire 113,3 milioni per l'anno 1999 e in lire 588,1 milioni per l'anno 2000, è coperto mediante utilizzo, per corrispondenti importi annui, delle risorse iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale 1998/2000, a valere sull'accantonamento B.2.3 (Realizzazione del nuovo complesso termale in Comune di Pré-Saint-Didier) previsto all'allegato n. 1 del bilancio stesso.

4. La spesa di cui al comma 1 graverà sul capitolo 35800 che si istituisce nella parte spesa del bilancio pluriennale 1998/2000 della Regione a decorrere dall'anno 1999.

5. Gli oneri di cui al comma 3 graveranno a decorrere dall'anno 1999 sui capitoli 69300 e 69320 del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2001 gli oneri di ammortamento saranno determinati ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 14.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della Regione per il triennio 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni:

a) parte entrata:

variazioni in aumento:

programma regionale 5.18.

codificazione 5.1.0.

cap. 11195 (di nuova istituzione)

"Contrazione di mutui per il finanziamento di interventi nel settore termale"

anno 1999 lire 2.000.000.000

anno 2000 lire 7.000.000.000;

b) parte spesa:

1) variazioni in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1999 lire 113.300.000

anno 2000 lire 588.100.000;

2) variazioni in aumento:

programma regionale 2.1.4.2.

codificazione 2.1.2.5.4.3.10.13.

cap. 35800 (di nuova istituzione)

"Spese per il finanziamento di interventi nel settore termale da attuarsi tramite la gestione speciale della FINAOSTA S.p.A."

anno 1999 lire 2.000.000.000

anno 2000 lire 7.000.000.000

cap. 69300 "Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre"

anno 1999 lire 75.000.000

anno 2000 lire 217.000.000

cap. 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre"

anno 1999 lire 38.300.000

anno 2000 lire 371.100.000.

Art. 15.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) Si veda l'art. 32, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, di interpretazione autentica del presente comma.

(**) Si veda l'art. 32, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34, di interpretazione autentica del presente comma.

(1) Comma modificato dall'art. 15 della L.R. 21 maggio 2007, n. 8.

Il comma 1 dell'art. 2 era già sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 1999, n. 22, nel modo seguente:

"1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 4 i concessionari individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica promosse dall'Amministrazione regionale o dai Comuni interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni, per le finalità di cui all'art. 1. I beneficiari degli interventi devono avere sede legale e fiscale in Valle d'Aosta."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 2 recitava:

"1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 4 i soggetti risultati vincitori di procedure ad evidenza pubblica promosse dai Comuni interessati per le finalità di cui all'art. 1. I beneficiari di detti interventi devono avere sede legale e fiscale in Valle d'Aosta.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 2 agosto 1999, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 3 recitava:

Art. 3

(Individuazione del concessionario)

1. I soggetti interessati possono presentare al Comune interessato offerte da realizzare in regime di concessione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici) con risorse a carico degli stessi salvo quanto previsto all'art. 4.

2. Le offerte sono costituite almeno:

a) da uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale;

b) da una progettazione preliminare;

c) da un piano economico-finanziario con la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché degli altri elementi di cui all'art. 35 della l.r. 12/1996;

d) dall'indicazione dei soggetti finanziatori e delle garanzie offerte.

3. Possono presentare le offerte i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati nel bando di gara ai sensi della vigente normativa.

4. Il Comune interessato valuta le offerte presentate secondo le modalità che saranno indicate nel bando di gara.

5. L'aggiudicatario redige, nei termini indicati nell'offerta, il progetto esecutivo senza che comunque possa determinarsi la modifica del piano finanziario e attiva conseguentemente tutte le procedure per consentire, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo, l'immediata realizzazione dell'opera nel rispetto della normativa vigente.".

(2a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 6 recitava:

"2. Gli investimenti sono finanziati a partire dagli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), e devono essere ultimati entro tre anni decorrenti dalla prima erogazione del mutuo.".

(2b) Comma modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 6 recitava:

"4. Qualora, decorso il periodo di preammortamento previsto al comma 2, l'investimento finanziario non sia stato realizzato nella sua totalità, le somme erogate devono essere rimborsate a far tempo dalla predetta data, sulla base di un autonomo piano di ammortamento della durata massima di anni dieci più due di preammortamento.".

(3) Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1999, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'art. 6 recitava:

"7. I termini di cui al presente articolo devono essere ridotti qualora la scadenza della gestione prevista dai progetti vincitori di procedure di evidenza pubblica promossi dai Comuni interessati per le finalità di cui all'art. 1 risulti antecedente.".

(4) Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 1999, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 8 recitava:

"1. L'accensione dei mutui comporta l'acquisizione di ipoteca o di altre forme di garanzie indicate nei progetti risultati vincitori di procedure di evidenza pubblica promosse dai Comuni interessati per le finalità di cui all'art. 1.".

(5) Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 2 agosto 1999, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 10 recitava:

"b) essere ceduti a titolo gratuito o oneroso, per tutta la durata di preammortamento e di ammortamento del mutuo, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti nelle procedure di evidenza pubblica promosse dai Comuni interessati per le finalità di cui all'art. 1.".