Legge regionale 10 agosto 1992, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 10 08 1992

Bollettino ufficiale 18 8 1992 n. 36

Rifinanziamento per l’anno 1992 della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54. Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche.

Art. 1

(Autorizzazione di spesa)

1. Limitatamente all’anno finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’applicazione della legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 " Interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche ".

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul bilancio della Regione per l’anno 1992 al capitolo 38220.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020, a valere sull’accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio per l’anno in corso (Area tutela ambiente e valorizzazione territorio - settore valorizzazione e recupero territorio) punto C. 2. 12. della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1992.

4. A decorrere dall’anno 1993 alla determinazione degli oneri di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54, si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 500.000.000

b) in aumento:

cap. 38220 " Spese per interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche. Legge regionale 8 agosto 1989, n. 54. Legge regionale 10 agosto 1992, n. 38 " lire 500.000.000

Art. 3

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.