Legge regionale 31 agosto 1991, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 31 08 1991

Bollettino ufficiale 5 9 1991 n. 40

Integrazione alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12, recante Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili.

Art. 1

1. Dopo il comma uno dell’articolo 10 della legge regionale 5 aprile 1990, n. 12, recante Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili è aggiunto il seguente comma 1- bis:

" 1- bis - Prima dell’espletamento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 4, è bandito un concorso riservato a coloro che alla data dell’entrata in vigore della presente legge hanno prestato la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per un periodo di almeno trentasei mesi in qualità di assistenti domiciliari e tutelari, al fine di sopperire alle vacanze d’organico esistenti presso i servizi a favore delle persone anziane ed inabili ".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto Speciale, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.