Legge regionale 18 giugno 1979, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 18 06 1979

Bollettino ufficiale 20 7 1979 n. 7

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione, per l'anno 1979, presso Istituti di credito per la concessione di prestiti e di fido bancario a favore dell'Azienda autonoma "Agraria regionale valdostana".

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere la garanzia fidejussoria della Regione, per l'anno 1979, presso Istituti di credito a favore dell'Azienda autonoma " Agraria regionale valdostana " istituita con legge regionale 23 maggio 1973, n. 27, fino alla concorrenza massima di complessive lire cinquecentomilioni, per operazioni di finanziamento delle spese di esercizio inerenti alle finalità statutarie dell'azienda stessa.

La garanzia fideiussoria comprende, altresì, gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli Istituti di credito mutuanti.

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice Civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è subordinata all'impegno, da parte dell'Azienda autonoma " Agraria regionale valdostana ", di sottoporre la propria contabilità e operazioni commerciali e di gestione a periodici controlli in ogni più ampia forma disposti dalla Giunta regionale, nonché all'impegno di trasmettere alla Regione - Assessorato agricoltura e foreste - gli elenchi mensili delle operazioni effettuate.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale è altresì subordinata all'impegno da parte degli Istituti di credito, di trasmettere alla Regione gli estratti dei conti trimestrali bancari relativi alle operazioni finanziarie e contabili dell'azienda.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, e in caso di sua assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli Istituti di credito nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a revocare, in ogni tempo, la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio.

Art. 4

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dalla presente si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 2610 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 2145.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.