Legge regionale 31 maggio 1977, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 31 05 1977

Bollettino ufficiale 24 6 1977 n. 6

Revisione, per l’anno 1976, delle aliquote di cui all’articolo 2, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1976, sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 140 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 284 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1977, la maggiore spesa di lire 145 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 4835 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno stesso.

La copertura della maggiore spesa è assicurata dall’accertamento di una corrispondente maggiore entrata sul capitolo 195 del bilancio stesso.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 195 - Proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent L. 145.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Capitolo 4835 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea viaggiatori L. 145.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.