Legge regionale 11 agosto 1975, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 11 08 1975

Bollettino ufficiale 9 9 1975 n. 10

Applicazione nella Regione del DL 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all’agricoltura, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Art. 1

Per l’erogazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione ai sensi del DL 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, si applicano, per quanto applicabili, le norme concernenti gli interventi a favore dell’agricoltura previsti dalla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, " Costituzione dei fondi di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta ", ed i tassi d’interesse a carico degli operatori agricoli previsti dalla legge statale citata.

Art. 2

Nella concessione dei mutui e dei prestiti di cui alla presente legge sarą data la prioritą alle cooperative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario legalmente costituiti ed a coloro che dedicano prevalentemente la loro attivitą alla lavorazione della terra ed all’allevamento del bestiame.

Art. 3

I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 23 aprile 1975, n. 125, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione, erogati dagli Istituti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno introitate ai capitoli 117 e 118 che vengono istituiti nella parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975.

Il predetto capitolo 117 č istituito anche nei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi al 1975 per la durata delle assegnazioni di cui al comma precedente relative al periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui.

Le spese per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di esercizio erogati dagli Istituti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, graveranno sui capitoli 429 e 430 che vengono istituiti nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975.

Il capitolo 429 č istituito anche nei bilanci di previsione per gli anni successivi al 1975 per la durata del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Capitolo 117 - Fondi assegnati dallo Stato per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (legge 23 aprile 1975, n. 125) L. 100.000.000

Capitolo 118 - Fondi assegnati dallo Stato per il concorso nel pagamento di interessi sui prestiti di conduzione a favore di operatori agricoli singoli od associati (legge 23 aprile 1975, n. 125) L. 115.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Cap. 429 - Spese sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento di interessi sui mutui di miglioramento fondiario (legge 23 aprile 1975, n. 125) L. 100.000.000

Capitolo 430 - Spese sui fondi assegnati dallo Stato per concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione (legge 23 aprile 1975, n. 125) L. 115.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ą sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.