Legge regionale 20 dicembre 1973, n. 38 - Testo storico

Legge regionale n. 38 del 20 12 1973

Bollettino ufficiale 24 12 1973 n. 13

CONCESSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA DELLA REGIONE PRESSO L’ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA E LA VALLE D’AOSTA A FAVORE DEL "CONSORZIO IRRIGUO DI GRESSAN", CON SEDE IN GRESSAN.

Art. 1

È autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta nell’interesse ed a favore del " Consorzio Irriguo di Gressan ", con sede in Gressan, fino alla concorrenza massima di Lire 270.000.000 ( duecentosettantamilioni) per l’accensione di un mutuo integrativo dell’importo di Lire 207.500.000 ( duecentosettemilionicinquecentomila), da contrarre con il predetto Istituto di Credito, in conformità dell’articolo 35 - quarto e quinto commi - della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e destinato al finanziamento delle spese per la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia su 320 ettari nel territorio del Comune di Gressan, oltre agli interessi, alle spese, alle imposte e agli altri accessori richiesti dall’Istituto mutuante.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del " Consorzio Irriguo di Gressan ".

Tale garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario, a norma del secondo comma dell’articolo 1944 del Codice Civile, ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 2

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

- all’impegno, da parte del " Consorzio Irriguo di Gressan ", di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la costruzione di un impianto di irrigazione a pioggia a periodici controlli disposti dalla Giunta Regionale;

- all’impegno, da parte del predetto Consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di costruzione dell’impianto di irrigazione a pioggia, come dal progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste;

- alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta, secondo le norme di legge che regolano l’esercizio del credito agrario, dell’articolo 35 della legge 27 ottobre 1966 n. 910 e del DM 21 dicembre 1968;

- all’impegno, da parte dell’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta, di trasmettere all’Amministrazione Regionale copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente l’importo e le date di ogni erogazione di somme al " Consorzio Irriguo di Gressan ".

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di assenza o impedimento, l’Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 4

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonché per i conseguenti recuperi di spese a debito ed a carico del " Consorzio Irriguo di Gressan ", sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella Parte Entrate e nella parte Spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari per l’intera durata della garanzia fideiussoria:

- Capitolo 235 della Parte Entrate: " Entrate per riscossione di crediti verso il " Consorzio Irriguo di Gressan ", in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta, - con la previsione di entrata di lire 270.000.000.

- Capitolo 248 della Parte Spese: " Spese per il pagamento di somme all’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte e la Liguria e la Valle d’Aosta in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del " Consorzio Irriguo di Gressan " - con la previsione e lo stanziamento di spesa di lire 270.000.000 -.

Art. 5

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all’approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 248 della Parte Spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6

La Giunta Regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal " Consorzio Irriguo di Gressan ", delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente articolo 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 235 della Parte Entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.