Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 - Testo storico

Legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38

Bollettino Ufficiale regionale 04 01 2002 n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITÀ

CAPO I

NORME IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 - Finanziamento del "Fondo per la ricostruzione".

Art. 2 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

Art. 3 - Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Art. 4 - Norme per la contrazione di prestiti.

Art. 5 - Variazioni al bilancio mediante provvedimento amministrativo.

Art. 6 - Disposizioni in materia di euro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

FINANZA LOCALE, PROGRAMMI

DI INVESTIMENTO ED INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 7 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale.

Art. 8 - Fondo per speciali programmi di investimento. Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1.

Art. 9 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale.

Art. 10 - Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent.

Art. 11 - Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Art. 12 - Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73.

Art. 13 - Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio degli enti locali.

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 14 - Piano politiche del lavoro.

Art. 15 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale.

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 16 - Disposizioni in materia di personale regionale.

Art. 17 - Disposizioni in materia di fondi pensione.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 18 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.

Art. 19 - Strutture sanitarie, ospedaliere ed apparecchiature sanitarie.

Art. 20 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41.

Art. 21 - Animali di affezione. Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.

Art. 22 - Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.

Art. 23 - Interventi nel settore sociale.

Art. 24 - Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22.

Art. 25 - Esercizio delle funzioni in materia di assistenza. Modificazioni alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 19.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E SETTORI DIVERSI

Art. 26 - Partecipazioni azionarie e conferimenti.

Art. 27 - Rideterminazione delle misure finanziarie di riferimento previste dalla legislazione regionale.

Art. 28 - Liquidazione della gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 29 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno.

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 30 - Fondo per la ricostruzione.

Art. 31 - Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche.

Art. 32 - Infrastrutture tecniche per il Parco del Mont Avic.

Art. 33 - Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA

DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 34 - Fondi per l'edilizia agevolata.

Art. 35 - Edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39.

Art. 36 - Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76.

Art. 37 - Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 38 - Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche.

Art. 39 - Manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15.

Art. 40 - Opere di miglioramento fondiario.

Art. 41 - Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune.

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA

DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 42 - Diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68.

Art. 43 - Interventi in materia di pubblica istruzione.

Art. 44 - Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21.

Art. 45 - Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79.

Art. 46 - Iniziative a carattere culturale e scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 47 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali.

Art. 48 - Disposizioni finanziarie.

Art. 49 - Dichiarazione d'urgenza.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITÀ

CAPO I

NORME IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1

(Finanziamento del "Fondo per la ricostruzione")

  • Per il finanziamento degli interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, la Giunta regionale è autorizzata, nell'esercizio finanziario 2002, a contrarre uno o più prestiti, a medio o a lungo termine, con le modalità ritenute più opportune, per un ammontare massimo di euro 130.000.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, previsto in complessivi euro 10.400.000 per l'anno 2002, in complessivi euro 20.215.000 per l'anno 2003 e in complessivi euro 19.435.000 per l'anno 2004, grava sui capitoli 69300 (Quota interessi per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) e 69320 (Quota capitale per ammortamento di mutui e prestiti da contrarre) dell'obiettivo programmatico 2.1 dello stato di previsione della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e pluriennale 2002/2004, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 2

(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. Anche per l'anno 2002, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). A tal fine la Giunta regionale è autorizzata, ove si renda necessario, a stipulare eventuali convenzioni.

Art. 3

(Recupero di somme dalle disponibilità del fondo

di dotazione della gestione speciale)

1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), fino alla concorrenza massima di euro 6.500.000, da introitare sul capitolo 9905 (Recuperi di somme giacenti sulla gestione speciale Finaosta S.p.A. derivanti dai rientri dei finanziamenti concessi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2002.

CAPO II

NORME IN MATERIA DI CONTABILITÀ

Art. 4

(Norme per la contrazione di prestiti)

1. Il rimborso dei prestiti viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti al pagamento delle rate di ammortamento. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dei creditori. In relazione a tale garanzia, la Regione dispone delegazioni di pagamento al proprio tesoriere creando un vincolo sulle entrate del bilancio regionale, ai sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), a garanzia della restituzione del capitale e degli interessi. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, costituisce titolo esecutivo e viene notificato al tesoriere il quale è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte.

2. Nelle operazioni di indebitamento a tasso variabile, la misura massima autorizzata è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

Art. 5

(Variazioni al bilancio mediante

provvedimento amministrativo)

  • La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa di finanziamenti aventi specifica destinazione per legge.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

Art. 6

(Disposizioni in materia di euro)

1. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione in euro dei residui passivi al fine del loro pagamento fanno carico all'obiettivo programmatico 3.2 (Altri oneri non ripartibili) della parte spesa del bilancio di previsione, il cui ammontare per l'anno 2002 è determinato in euro 51.000 (cap. 69600).

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA E MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

CAPO I

FINANZA LOCALE, PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ED INTERVENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 7

(Determinazione delle risorse

destinate alla finanza locale)

  • L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 176.591.455 per l'anno 2002.
  • In deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, la somma di cui al comma 1 è così ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo di destinazione: euro 107.808.506 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 capitoli 20501 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento: euro 35.317.844, da utilizzarsi quanto ad euro 32.452.833 per il completamento dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO)), e successive modificazioni ed integrazioni, e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al Titolo IV, Capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03) e quanto ad euro 2.865.011 per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica), (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995: euro 33.465.105 (obiettivi programmatici 2.1.1.02 e 3.2) ripartiti ed autorizzati a norma dell'articolo 27 della medesima legge regionale per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'allegato A.

  • Per l'anno 2002, in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 48/1995, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000), aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10 (cap. 20501 parz.);

  • per euro 98.069.217 al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 parz.) e per euro 5.297.760 al finanziamento delle Comunità montane (cap 20745).
  • A decorrere dall'anno 2002, al Comune di Aosta, quale città capoluogo della Regione, non si applica la formula per la determinazione dei trasferimenti contenuta nell'allegato A della l.r. 48/1995. Alla determinazione del trasferimento spettante al Comune di Aosta si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali.
  • A decorrere dall'anno 2002, la formula per la determinazione dei trasferimenti spettanti al Comune di Saint-Vincent contenuta nella parte finale dell'allegato A della l.r. 48/1995 è abrogata e il predetto Comune partecipa alla ripartizione dei finanziamenti senza vincolo di destinazione secondo la formula ivi prevista per gli altri Comuni della regione.
  • Tra gli interventi di cui al comma 2, lettera c), è istituito un fondo da trasferire al Consorzio enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), il cui ammontare è determinato, per l'anno 2002, nella misura dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivamente determinato dal comma 1 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - cap. 67120).

7. Gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

Art. 8

(Fondo per speciali programmi di investimento.

Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1)

  • Per la realizzazione del programma definitivo 2001/2003 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, posticipato al triennio 2002/2004 ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2001/2003), è autorizzata la spesa complessiva di euro 27.894.324 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21245 parz.) così suddivisa:

a) anno 2002 euro 6.950.998;

b) anno 2003 euro 11.704.216;

c) anno 2004 euro 9.239.110.

  • Il comma 6 dell'articolo 32 della l.r. 1/2001 è sostituito dal seguente:

"6. E' autorizzata la spesa di euro 2.013.164 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255) per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995 a favore degli enti locali interessati dal programma definitivo per il triennio 2001/2003.".

  • Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, per il triennio 2003/2005 la spesa di riferimento è determinata in euro 30.561.601, di cui indicativamente euro 9.236.453 per l'anno 2003 ed euro 11.902.827 per l'anno 2004. In ottemperanza ai principi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), non si procede alla destinazione, in via prioritaria, di quote percentuali di detta spesa in favore delle Comunità montane, dei Consorzi di Comuni e delle Associazioni di Comuni. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2003/2005 (cap. 21245 parz.).
  • Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di euro 2.444.928 (cap. 21255).

5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della l.r. 51/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della regione), nonché della l.r. 48/1995, è autorizzata, nel triennio 2002/2004, la spesa complessiva di euro 5.504.246, di cui euro 3.269.568 per l'anno 2002, euro 1.199.678 per l'anno 2003 ed euro 1.035.000 per l'anno 2004 (cap. 21245 parz.).

Art. 9

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione

di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

  • L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale) è determinata, nel triennio 2002/2004, nella seguente misura (obiettivo programmatico 2.1.1.05 cap. 33665):

a) anno 2002 euro 9.452.000;

b) anno 2003 euro 7.747.000;

c) anno 2004 euro 10.844.609.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella medesima misura e per il medesimo periodo di cui al comma 1.

Art. 10

(Finanziamento di speciali programmi di investimento

del Comune di Saint-Vincent)

1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48 (Legge finanziaria per gli anni 1997/1999), è autorizzata la spesa di euro 3.615.200 per l'anno 2002 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 cap. 33670).

Art. 11

(Modificazioni alla legge regionale

7 dicembre 1998, n. 54)

  • All'articolo 120, comma 1, della l.r. 54/1998, concernente la revisione dei Consorzi e delle altre forme associative, già modificato dall'articolo 42, comma 4, della l.r. 1/2001, l'espressione "Entro il 31 dicembre 2001" è sostituita dall'espressione "Entro il 31 dicembre 2002".
  • All'articolo 121, comma 1, della l.r. 54/1998, concernente la revisione delle aziende speciali e delle istituzioni, già modificato dall'articolo 42, comma 5, della l.r. 1/2001, l'espressione "Entro il 30 giugno 2001" è sostituita dall'espressione "Entro il 31 dicembre 2002".

Art. 12

(Modificazioni alla legge regionale

23 agosto 1993, n. 73)

"Art. 16

(Indennità dei componenti la Commissione)

  • Ai componenti effettivi e supplenti della Commissione è corrisposta, per ogni giornata di seduta a cui gli stessi partecipino, un'indennità lorda pari al 3,5 per cento dell'indennità mensile spettante ai consiglieri regionali.
  • Al presidente della Commissione è corrisposta un'indennità mensile lorda pari al 20 per cento dell'indennità mensile spettante ai consiglieri regionali.
  • Al vicepresidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente, o al membro che presiede la seduta ai sensi dell'art. 3, comma 3, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, è corrisposta l'indennità di cui al comma 1, maggiorata del 25 per cento.
  • Ai componenti effettivi e supplenti della Commissione, che non risiedono nel comune di Aosta, spetta, per ogni giornata di seduta della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i consiglieri regionali.
  • Ai componenti della Commissione che, per ragioni del loro mandato, devono recarsi fuori sede, spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto per i consiglieri regionali.".

Art. 13

(Proroga dei termini per l'approvazione del bilancio degli enti locali)

1. Gli enti locali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), approvano il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2002/2004, entro il 28 febbraio 2002.

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 14

(Piano politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale 1999/2001 di cui alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) è determinata per l'anno 2002 in euro 4.239.263 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 cap. 26010).

Art. 15

(Programmi di investimento oggetto di

cofinanziamento comunitario e statale)

  • L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 (riconversione aree in declino industriale) e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dai reg. CE 2052/88, 4253/88, 2081/93 e 2082/93, è rideterminata, per il periodo 2000/2006 in 38.646.000 euro ed è determinata, per il triennio 2002/2004, nella misura complessiva di 27.682.105 euro al lordo delle risorse già autorizzate dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 1/2001, annualmente così suddivisi (cap. 25026):

a) anno 2002: euro 5.276.682;

b) anno 2003: euro 11.705.469;

c) anno 2004: euro 10.699.954.

  • Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento CE 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), ad avvenuta approvazione del documento unico di programmazione per il conseguimento dell'obiettivo n. 2 (Riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) in Valle d'Aosta, per il periodo 2000/2006.
  • Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in applicazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/2006, oggetto di contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CE 1260/1999 e alla l. 183/1987, sono determinati in 336.594 euro per l'anno 2002, 793.183 euro per l'anno 2003 ed 805.943 euro per l'anno 2004, articolati come segue:

a) programma "INTERREG IIIA Italo-francese 2000/06": euro 134.546 per l'anno 2002, euro 520.840 per l'anno 2003 ed euro 533.600 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 cap. 25030);

b) programma "INTERREG IIIA Italo-svizzero 2000/06": euro 57.048 per l'anno 2002, euro 127.343 per l'anno 2003 ed euro 127.343 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 cap. 25029);

c) programmi "INTERREG IIIB Mediterraneo occidentale (Medocc) 2000/06", "INTERREG IIIB Spazio alpino 2000/06" e "INTERREG IIIC Zona meridionale 2000/06": 145.000 euro per l'anno 2002, 145.000 euro per l'anno 2003 e 145.000 euro per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.09 cap. 25033).

CAPO III

PERSONALE E FONDI PENSIONE

Art. 16

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.846 unità di personale di cui 148 unità con qualifica di dirigente, oltre a 84 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

  • Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 108.452.586 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 104.455.965 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (capitoli 30500 parz., 30501, 30505, 30520, 39020 e 39021), euro 627.755 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (cap. 30631) ed euro 3.368.866 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (cap. 20000 parz), ivi comprese le sostituzioni di personale assente e il personale straordinario assunto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale). Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (capitoli 39020 e 39021).
  • Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 2, della medesima legge. Gli incarichi al personale di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della l.r. 45/1995, non concorrono alla determinazione del limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale, ai fini del conferimento di incarichi a personale esterno all'Amministrazione regionale.
  • Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il biennio economico 2000/2001, l'importo di euro 5.000.000, iscritto al fondo per il rinnovo contrattuale per l'anno 2001 e non utilizzato a fine esercizio, è portato in aumento sull'esercizio finanziario 2002. La spesa a carico dell'esercizio 2002 per il biennio economico 2000/2001 è determinata in euro 12.813.385 di cui euro 10.100.000 trovano copertura sull'apposito fondo per rinnovo contrattuale ed euro 2.713.385 sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione. Per il biennio economico 2002/2003, la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 7.800.000, suddivisi in ragione di euro 2.600.000 sull'esercizio finanziario 2002 e euro 5.200.000 a decorrere dal 2003; per il biennio 2004/2005, la spesa contrattuale è stimata in complessivi euro 7.800.000.
  • Gli importi presenti sull'apposito fondo per il rinnovo contrattuale relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo.
  • La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2002 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.

7. A decorrere dall'esercizio 2002, in deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), non è consentito il prelievo dai fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario, per indennità di trasferta e rimborso spese vive del personale regionale, fatta eccezione per le integrazioni conseguenti a stati di emergenza. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 2002, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.

Art. 17

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. L'autorizzazione di spesa per l'ulteriore applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale) è determinata in euro 129.120 per l'anno 2002, in euro 113.620 per l'anno 2003 ed in euro 92.965 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.1.2. - cap. 20065).

2. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione) è determinato in euro 9.000.000 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 1.2.1. - cap. 39050).

3. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le Scuole Elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), è determinato in annui euro 1.446.000 per gli anni 2002, 2003 e 2004 (obiettivo programmatico 1.2.2. - cap. 54740).

4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è determinato in annui euro 4.648.100 per gli anni 2002, 2003 e 2004 (obiettivo programmatico 1.1.1. - cap. 20010).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 18

(Finanziamento della spesa sanitaria

regionale di parte corrente)

  • La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2002 in euro 223.870.755 di cui:
  • trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 188.231.325, dei quali euro 181.061.997 quale assegnazione della quota indistinta per il finanziamento di spese correnti (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59900 parz.) e:
  • euro 1.800.000 per prestazioni sanitarie aggiuntive (cap. 59980);
  • euro 77.400 per iniziative di formazione (cap. 59900 parz.);
  • euro 542.278 per attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria (cap. 59900 parz.);
  • euro 696.450 per prestazioni sanitarie particolari e ricerca (cap. 59900 parz.);
  • euro 3.098.800 per accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato (cap. 59900 parz.);
  • euro 29.400 per l'accreditamento dei centri veterinari (cap. 59900 parz.);
  • euro 925.000 per implementazione del sistema informativo sanitario regionale (cap. 60470);
  • trasferimenti straordinari all'Azienda USL, euro 26.855.000 per ripiano del presunto disavanzo di gestione dell'esercizio 2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59925);
  • rimborso al fondo sanitario nazionale degli oneri relativi alla mobilità passiva, euro 4.648.100 saldo anno 1999 (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59910);
  • interventi diretti della Regione, euro 936.330 (obiettivi programmatici 2.2.3.01, 2.2.3.04 e 2.2.3.03 capitoli 59920, 61730, 61265);
  • trasferimenti all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), euro 3.200.000 per finanziamento annuale per spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - capitolo 67380).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte dal comma 1, lettera a), numeri da 1) a 7).

Art. 19

(Strutture sanitarie, ospedaliere

ed apparecchiature sanitarie)

  • La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, per l'anno 2002 è determinata in euro 1.291.056 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - cap. 60380).
  • La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie è determinata in euro 2.231.093 per l'anno 2002 ed euro 309.874 per l'anno 2003 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 cap. 60310).
  • La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è determinata in euro 3.253.922 per l'anno 2002, in euro 3.097.653 per l'anno 2003 ed in euro 4.646.886 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 cap. 60420).

4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 1.900.000 per l'anno 2002, in euro 1.500.000 per l'anno 2003 ed in euro 1.500.000 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 cap. 60445).

Art. 20

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazioni alla legge regionale

4 settembre 1995, n. 41)

  • L'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Finalità)

  • L'ARPA è ente strumentale della Regione e ne realizza gli indirizzi programmatici; essa è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Regione.
  • La Regione, le Comunità montane, i Comuni, sia singoli che associati, nonché l'azienda USL, si avvalgono dell'ARPA per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientali.
  • L'ARPA svolge, altresì, le funzioni di controllo analitico previste nell'ambito dello svolgimento dei compiti istituzionali in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell'Azienda USL e, in particolare, del Dipartimento di prevenzione, nonché nell'ambito dello svolgimento delle attività di prefettura da parte dell'Amministrazione regionale.
  • Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, determinati in annui euro 361.500 trovano copertura nel finanziamento annuale per le spese di funzionamento (obiettivo programmatico 2.2.1.08).".

Art. 21

(Animali di affezione. Modificazioni

alla legge regionale 28 aprile 1994, n. 14)

  • Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione) è aggiunto, di seguito, il seguente periodo:

"in caso di fuga dell'animale, per la violazione del dovere di custodia di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e per la violazione del dovere di garanzia di incolumità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), si applica per la prima volta la sanzione di euro 78, salvo che il proprietario o detentore provveda a dare comunicazione della fuga dell'animale al Comune di residenza o al Corpo forestale valdostano o al Canile regionale entro 24 ore dalla fuga stessa, e, a decorrere dalla seconda volta, la sanzione di euro 155;".

Art. 22

(Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

"2. Confluiscono nel Fondo tutti gli stanziamenti, spese correnti e spese di investimento, del bilancio pluriennale della Regione afferenti a interventi in materia di servizi sociali, ad eccezione di quelli ricompresi nella finanza locale e di quelli necessari per l'assolvimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).".

  • I commi 3 e 4 dell'articolo 3 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 18/2001 sono abrogati.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo regionale per le politiche sociali, istituito dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 18/2001, al fine dell'iscrizione nei pertinenti capitoli della parte spesa del bilancio di previsione, istituiti ovvero da istituire.

Art. 23

(Interventi nel settore sociale)

  • L'autorizzazione per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Désaymonet per il recupero dei tossicodipendenti, di cui alla legge regionale 27 maggio 1988, n. 38 (Istituzione e finanziamento delle spese di gestione della Comunità "Emanuele Désaymonet", di Aosta, per il recupero di tossicodipendenti), è determinata per l'anno 2004 in euro 247.899 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 capitolo 60880).
  • La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), è determinata in annui euro 2.320.622 per gli anni 2002, 2003 e 2004 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - cap. 61310 parz.).

Art. 24

(Esercizio delle funzioni in materia di assistenza.

Modificazioni alla legge regionale

3 maggio 1993, n. 22)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

  • Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS, la Giunta regionale determina criteri e modalità relativi all'erogazione delle provvidenze economiche per:
  • il pagamento di rette per l'ospitalità in strutture protette assistenziali e socio-riabilitative, sia in regime diurno sia in regime residenziale;
  • la concessione di contributi a privati per interventi assistenziali alternativi all'istituzionalizzazione.".

2. L'articolo 4 della l.r. 22/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Procedure)

1. Per poter usufruire delle provvidenze di cui all'articolo 1, i soggetti interessati presentano istanza alla struttura amministrativa competente, che entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza provvede alla concessione ovvero al diniego.".

Art. 25

(Esercizio delle funzioni in materia di assistenza.

Modificazioni alla legge regionale

27 maggio 1994, n. 19)

"3. La Giunta regionale determina criteri e modalità relativi all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.".

  • L'articolo 6 della l.r. 19/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Procedure)

  • L'istanza necessaria al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui alla presente legge deve essere presentata alla struttura amministrativa competente per il tramite del Servizio sociale territoriale.
  • Le istanze presentate sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale e composta da due funzionari dell'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali e da un rappresentante degli enti locali che, previa valutazione tecnica, esprime parere sulla concessione dei contributi.
  • La commissione di cui al comma 2 può effettuare ogni opportuna verifica al fine di accertare la reale sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge.
  • Le provvidenze economiche sono concesse o negate dalla struttura di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, conformemente al parere della commissione di cui al comma 2.".

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PATRIMONIO, PARTECIPAZIONI E SETTORI DIVERSI

Art. 26

(Partecipazioni azionarie e conferimenti)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 5 della l.r. 16/1982, è autorizzata la spesa di euro 2.417.700 per l'anno 2002, di euro 2.500.000 per l'anno 2003 e di euro 2.500.000 per l'anno 2004, per l'ulteriore sottoscrizione di quote di capitale sociale della "Autoporto Valle d'Aosta S.p.A." (cap. 35620 parz.).

Art. 27

(Rideterminazione delle misure finanziarie di

riferimento previste dalla legislazione regionale)

1. Gli importi e le misure finanziarie di riferimento recate dalle leggi regionali riportate nell'allegato B sono rideterminate, dal 1° gennaio 2002, nelle misure indicate nell'allegato medesimo.

Art. 28

(Liquidazione della gestione straordinaria

della Casa da gioco di Saint-Vincent)

1. E' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 2.500.000 per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la gestione straordinaria della Casa da gioco di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), come modificata dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 13, in sede di liquidazione (obiettivo programmatico 2.1.4.01 - cap. 35065).

Art. 29

(Concessione di contributi in conto interessi.

Autorizzazioni di limiti di impegno)

  • Il limite di impegno, della durata massima di dieci anni, previsto dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35 (Sviluppo della meccanizzazione forestale e delle strutture produttive per la prima lavorazione del legno) è autorizzato per l'anno 2002 in euro 25.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.07 cap. 38600 parz.).
  • Il limite di impegno, della durata massima di cinque anni, previsto con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI in data 24 gennaio 2001 in attuazione del regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, è autorizzato per l'anno 2002 in euro 20.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.01 cap. 41225 parz.).
  • Il limite di impegno, della durata massima di anni quindici, previsto dall'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili), è autorizzato per l'anno 2002 in euro 51.650 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 cap. 48975 parz.).
  • Il limite di impegno, della durata massima di anni dieci, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 1 (Norme per il recupero e la valorizzazione dei prodotti forestali di scarto e dei rifiuti lignei) è autorizzato per l'anno 2002 in euro 35.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 cap. 48830 parz.).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI ASSETTO DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 30

(Fondo per la ricostruzione)

  • Per tutti gli interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 è istituito, nello stato di previsione della parte spesa, un fondo denominato Fondo per la ricostruzione la cui dotazione è determinata per l'anno 2002 in euro 130.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.04 - cap. 37946).
  • Per gli interventi di cui al comma 1, che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
  • Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
  • La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo di cui al comma 1 e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire.

Art. 31

(Interventi di recupero idrogeologico-

ambientale sulle strutture sciistiche)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 54 (Interventi di recupero idrogeologico-ambientale sulle strutture sciistiche), volti al ripristino dei danni relativi agli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000, eseguiti anche direttamente dai soggetti gestori dei comprensori sciistici, in deroga all'articolo 1, comma 1, della l.r. 54/1989, è determinata per gli anni 2002 e 2003 in annui euro 517.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.06 - cap. 38220).

Art. 32

(Infrastrutture tecniche per il Parco

del Mont Avic)

  • L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco regionale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Monte Avic), è determinata in euro 1.058.200 per l'anno 2002, in euro 2.558.200 per l'anno 2003 ed in euro 3.858.200 per l'anno 2004 (obiettivo programmatico 2.2.1.08 - cap. 50150).
  • La Giunta regionale è autorizzata a contrarre prestiti nella medesima misura autorizzata al comma 1 (cap. 11175).

Art. 33

(Disposizioni in materia di gestione della fauna selvatica. Modificazioni alla legge regionale

27 agosto 1994, n. 64)

  • Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

"5. Il pagamento della tassa di concessione regionale dev'essere effettuato con le seguenti modalità, su conto corrente postale, intestato all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento:

  • una prima rata, a titolo di acconto, pari al 50 per cento dell'importo della tassa di concessione regionale, entro la fine del mese di marzo;
  • una seconda rata, a titolo di saldo, pari al rimanente 50 per cento della tassa di concessione regionale, entro il 31 luglio.".
  • Dopo il comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, come sostituito dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"5bis. Il pagamento della rata a titolo di acconto è condizione necessaria per la partecipazione del cacciatore alle attività attinenti alla gestione faunistico-venatoria.".

  • Dopo il comma 5bis dell'articolo 39 della l.r. 64/1994, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"5ter. Il ritardato pagamento della rata a titolo di acconto, entro il 31 luglio, comporta una maggiorazione del 40 per cento della stessa; tale maggiorazione non si applica ai cacciatori che richiedono per la prima volta il tesserino regionale di cui all'articolo 33 e a quelli che non hanno avuto il tesserino regionale l'anno precedente.".

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA

DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 34

(Fondi per l'edilizia agevolata)

  • Per le finalità di cui alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 21 agosto 2000, n. 30, la Giunta regionale è autorizzata a destinare, anche parzialmente, i fondi di edilizia residenziale agevolata, attribuiti alla Regione ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), al finanziamento del fondo di rotazione di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia).

2. La dotazione finanziaria del Fondo regionale per l'abitazione, istituito dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione), può essere destinata anche all'integrazione dei fondi statali attribuiti alla Regione per i fini di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

Art. 35

(Edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39)

  • Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

"1. Le graduatorie di assegnazione degli alloggi sono predisposte da una commissione nominata con decreto del Presidente della Regione, composta:

  • da un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del Tribunale di Aosta;
  • da un esperto di problemi sociali designato dalla Giunta regionale;
  • da un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale;
  • dal presidente dell'ARER (Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence regionale pour le logement) o suo delegato;
  • da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;
  • da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime;
  • da un membro designato dal Presidente della Regione.".
  • La lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 39/1995, già sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8, è sostituita dalla seguente:

"c) per consentire l'attuazione di programmi di mobilità dell'utenza già adottati dall'ente gestore;".

  • Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 39/1995, già sostituito dall'articolo 2 della l.r. 8/1999, è sostituito dal seguente:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente gestore comunica alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi di risulta nel termine di 30 giorni dalla loro disponibilità. Il termine è elevato a 60 giorni relativamente agli alloggi da utilizzare per la mobilità straordinaria.".

  • Dopo il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 39/1995, già sostituito dall'articolo 2 della l.r. 8/1999, è inserito il seguente:

"3bis. La mobilità straordinaria è attuata dall'ente gestore, con riferimento all'eventuale graduatoria di cui all'articolo 31, comma 5, a validità biennale, oppure agli elenchi di assegnatari aspiranti alla mobilità, di cui è depositario, per i quali sussistano le condizioni di cui all'articolo 31, comma 3, ovvero condizioni di sovraffollamento. L'ente gestore provvede, sulla base delle domande pervenute, al costante aggiornamento degli elenchi di cui sopra e pubblicizza, nelle forme opportune, l'accessibilità ai medesimi.".

5. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, relativo all'alienazione di alloggi disponibili, della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), non si applicano per l'anno 2002.

Art. 36

(Disposizioni per l'applicazione della legge regionale

28 dicembre 1984, n. 76)

1. Per gli anni 2002 e 2003 è stabilito un unico periodo annuale di presentazione delle domande per ottenere la concessione dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984 e al regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale).

2. I termini per la presentazione decorrono dal 20 aprile al 31 luglio di ogni anno.

3. La Giunta regionale ha facoltà di prorogare i termini di cui al comma 2.

Art. 37

(Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati. Modificazioni alla legge regionale

8 ottobre 1973, n. 33)

1. Il limite di finanziamento per i mutui erogati con i fondi di rotazione di cui al Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), salvo per gli interventi di cui all'articolo 40, comma 1, della l.r. 1/2001, è fissato in euro 93.000 per ogni richiedente, per gli interventi assimilabili alla ristrutturazione, e in euro 129.000, per ogni richiedente, per gli interventi assimilabili a restauro; tali importi non comprendono il finanziamento per l'acquisto.

  • Il terzo comma dell'articolo 22 della l.r. 33/1973 è sostituito dal seguente:

"Nel caso di violazione degli obblighi di cui al primo comma, il mutuatario deve rimborsare immediatamente il mutuo e versare, altresì, a titolo di penale, una somma pari al quaranta per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo esistente al momento del versamento delle somme indicate dall'articolo 15, quarto comma, utile all'estinzione stessa.".

CAPO VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 38

(Disposizioni in materia di razionalizzazione,

diversificazione e risparmio di fonti energetiche)

  • L'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 44 (Concessione di contributi regionali per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano), già prorogata al 31 dicembre 2003 dall'articolo 23 della l.r. 1/2001, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2004; l'autorizzazione di spesa è determinata in euro 510.000 per l'anno 2002 e in euro 420.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 (obiettivo programmatico 2.2.2.15 cap. 33751).

Art. 39

(Manifestazioni fieristiche. Modificazioni

alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15)

"2. Non possono essere autorizzate nella Regione più manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate, ad eccezione di quelle già autorizzate in concomitanza, per almeno due edizioni, al momento dell'entrata in vigore della presente legge.".

Art. 40

(Opere di miglioramento fondiario)

1. La disponibilità del fondo di rotazione istituito ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura) può essere utilizzata ai fini della concessione di mutui per la realizzazione di interventi di miglioramento fondiario previsti dalla "Misura I A 1" del Piano di sviluppo rurale, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1807/XI del 24 gennaio 2001.

Art. 41

(Interventi regionali

per lo sviluppo di impianti a fune)

1. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui alla legge regionale 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio), potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo individuati dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), in merito alla loro idoneità al funzionamento e alla loro sicurezza, di una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1985, n. 95, e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.

CAPO IX

INTERVENTI IN MATERIA DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 42

(Diritto allo studio. Modificazioni alla

legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 (Interventi regionali in materia di diritto allo studio) è sostituito dal seguente:

"1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, a favore del centro di documentazione del Comitato sindacale unitario di Aosta, destinati:

  • al funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
  • allo svolgimento di corsi monografici per adulti;
  • alla gestione di corsi di lingue.".

Art. 43

(Interventi in materia di pubblica istruzione)

1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari, previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) ed in applicazione dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), per l'anno 2002 sono autorizzate, a favore di coloro che non sono residenti nella regione e frequentano i corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste ed il Diploma Universitario in Telecomunicazioni, la spesa di euro 87.700 per il concorso nel pagamento di buoni mensa e la spesa di euro 25.823 per l'assegnazione di benefici economici (assegni di studio e contributo affitto) i cui bandi sono emanati ai sensi della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) - (obiettivo programmatico 2.2.4.02 - cap. 55560 parz.).

Art. 44

(Censimento del patrimonio storico di architettura minore. Proroga del termine di cui all'articolo 5

della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21)

1. Il termine di dieci anni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° luglio 1991, n. 21 (Tutela e censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta) è prorogato di un anno.

Art. 45

(Associazioni culturali valdostane. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79)

"10bis) Union Internationale des Journalistes et de la Presse de la Langue Française".

Art. 46

(Iniziative a carattere culturale e scientifico.

Modificazioni alla legge regionale

20 agosto 1993, n. 69)

"2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.".

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 47

(Determinazione di autorizzazioni

di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato C e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989, nelle misure indicate nel medesimo allegato C.

Art. 48

(Disposizioni finanziarie)

  • Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2002 e pluriennale 2002/2004, nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 49

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.