Legge regionale 26 maggio 1998, n. 37 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 1998, n. 37

Bollettino Ufficiale regionale 02 06 1998 n. 24

Concessione di un contributo all'ENEL S.p.A. per l'inserimento di cabina elettrica nel comune di Verrès.

Art. 1

(Finalità)

1. La Giunta regionale, nel pubblico interesse ed al fine della tutela paesistica del centro abitato di Verrès, è autorizzata a concedere un contributo fino a lire 693 milioni pari al sessantatre per cento delle spese previste in lire 1.100 milioni a favore dell'ENEL S.p.A., Divisione Trasmissione, Direzione di Torino, ai sensi dell'art. 126 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), per le spese concernenti il maggior costo della variante a 132 kV, da realizzare a doppia terna lungo il fiume Dora Baltea per l'inserimento della cabina primaria Meridian, rispetto al costo preventivato per la ricostruzione a doppia terna, lungo lo stesso tracciato, delle attuali linee a 132 kV, site in comune di Verrès.

Art. 2

(Modalità, criteri e documentazione per

l'erogazione del contributo)

1. Il contributo è pari al sessantatre per cento della spesa effettivamente sostenuta dall'ENEL S.p.A. per il maggior costo conseguente all'intervento di cui all'art. 1, relativo alle demolizioni, alle forniture dei materiali e dei sostegni, alle prestazioni di terzi per la messa in opera di tali forniture e sostegni ed ai costi per rilievi, indennizzi e atti notarili, servitù, valutazione di impatto ambientale, progettazione e direzione lavori.

2. Sono esclusi dal contributo i danni causati a terzi per causa dell'ENEL S.p.A. o dei suoi appaltatori.

3. Il progetto dell'intervento deve essere approvato preventivamente dalla Giunta regionale congiuntamente all'impegno di spesa.

4. Il progetto è costituito da una planimetria indicante le opere da realizzare, dal relativo preventivo analitico dei costi e da un quadro di raffronto tra la ricostruzione sull'attuale tracciato e la variante proposta, oggetto del contributo di cui alla presente legge.

5. La somma di cui al comma 1 dev'essere liquidata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione sottoindicata e subordinatamente ad appositi sopralluoghi effettuati da funzionari della struttura regionale competente in materia di linee elettriche dell'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con appositi provvedimenti dirigenziali, secondo le seguenti modalità:

a) una prima rata di lire 350 milioni, corrispondente a circa il cinquanta per cento della spesa totale, previa presentazione da parte dell'ENEL S.p.A. della seguente documentazione:

1) preventivo analitico di spesa, con indicazione della fonte dei prezzi utilizzati;

2) progetto costituito da relazione tecnico-descrittiva, planimetria, sezioni tipo e particolari costruttivi;

3) relativa fattura;

b) una seconda rata a saldo del contributo del sessantatre per cento della spesa effettivamente sostenuta, nel limite massimo di 693 milioni, previa presentazione di:

1) autorizzazione per l'esecuzione della linea;

2) documentazione necessaria per dimostrare le spese sostenute dall'ENEL S.p.A.;

3) dichiarazione rilasciata dall'ENEL S.p.A. attestante la perfetta funzionalità dell'opera nel suo complesso;

4) relativa fattura.

4. Il contributo può essere revocato con la maggiorazione degli interessi legali calcolati per tutto il tempo in cui il beneficiario ne ha disposto, qualora gli interventi di cui all'art. 1 non siano realizzati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa di lire 693 milioni prevista dall'art. 1 graverà sull'istituendo capitolo 51835 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998, a valere sull'accantonamento previsto al punto B.3.1. (Razionalizzazione delle linee elettriche in comune di Verrès) dell'allegato n. 1 al bilancio medesimo.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

anno 1998: competenza lire 693.000.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998: cassa lire 693.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.1.05.

codificazione 2.1.2.4.3.3.10.28.

cap. 51835 (di nuova istituzione) "Contributo all'ENEL S.p.A. per la realizzazione della variante a 132 kV nel comune di Verrès"

anno 1998: competenza lire 693.000.000

anno 1998: cassa lire 693.000.000.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.