Legge regionale 13 giugno 1990, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 13 06 1990

Bollettino ufficiale 19 6 1990 n. 25

Rifinanziamento per l’esercizio 1990 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci da discesa.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, concernente " Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci da discesa ", č autorizzata, limitatamente all’esercizio 1990, la spesa di L. 5.200.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 37505 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

3. Alla copertura dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50100 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti ", a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

Art. 2

1. Al bilancio della regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) L. 5.200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37505 Contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa

LR 28 dicembre 1984, n. 83

LR 30 ottobre 1987, n. 86

L. 5.200.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.